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Cartelle, Iva e Terzo settore: tutte le risposte di Entrate e Ader a Telefisco 2021

Tutte le risposte dell’agenzia delle Entrate e dell’agenzia delle Entrate Riscossione ai quesiti degli esperti per Telefisco 2021

Riscossione/ Sì alla nuova dilazione

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QUESITO

Ai sensi dell’articolo 13-decies del Dl 137/2020, i debitori che hanno dilazioni decadute alla data dell’8 marzo 2020 (entrata in vigore del Dl 18/2020) possono chiedere una nuova rateazione, entro il 31 dicembre 2021, senza dover saldare le rate scadute. Si chiede conferma che questo vale anche per i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni i quali, alla data di presentazione della domanda di sanatoria, fossero incorsi in decadenza dai pregressi piani di rientro, ritenendosi così superate le prime Faq dell’Ader.

RISPOSTA

L’articolo 13-decies, comma 5, primo periodo, del Dl 137/2020, dispone che «i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione».

A sua volta, il comma 3-bis dell’articolo 68 del Dl 18/2020 (come modificato dall’articolo 13-decies, comma 6, del Dl n. 137/2020) stabilisce che, “relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’ articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e all’articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute”.

Ne deriva che il debitore può chiedere una nuova rateazione, senza saldare le rate scadute, per tutti i debiti ricompresi in piani di dilazione per i quali è decaduto dal beneficio anteriormente alla data di inizio del periodo di sospensione previsto dai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del Dl n. 18/2020, ivi compresi quelli inseriti nelle “rottamazioni” dei carichi di ruolo, poi divenute inefficaci per mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione.

Terzo settore/ Detassazione utili: decisiva l’attività

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QUESITO

I commi 44 e seguenti della Legge di Bilancio 2021 prevedono un regime agevolato per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, purché svolgano «senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale» nei settori indicati al comma 45. Ciò premesso, il riferimento alle «attività di interesse generale» deve essere inteso a quelle elencate dall’articolo 5 del Dlgs 117/2017, che costituiranno punto di riferimento per gli enti del Terzo settore iscritti nel nuovo Runts?

RISPOSTA

Il comma 44 della legge di Bilancio 2021 prevede che, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50%, a condizione che l’ente svolga senza scopo di lucro una o più «attività di interesse generale» in specifici settori, per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Il successivo comma 45 elenca i “settori” nei quali devono essere svolte tali attività di interesse generale, menzionando in particolare:

i) famiglia e valori connessi; crescita giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

ii) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica; medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

iii) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

iv) arte, attività e beni culturali.

Ne consegue che le attività oggetto della disposizione sono espressamente indicate al sopra richiamato comma 45 e non quelle previste dall’articolo 5 del Cts.

Considerato che l’agevolazione è riferita alla generalità degli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir (nonché alle stabili organizzazioni di enti non commerciali nel territorio dello Stato) il requisito dell’esercizio «in via esclusiva e principale» di tali attività deve essere verificato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 73 del Tuir secondo cui «l’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto».

Dogane / Prova uscita merce

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QUESITO

Le cessioni di beni intracomunitarie come possono essere provate dal contribuente, atteso che i Cmr o i documenti similari spesso non sono restituiti o addirittura conservati dai vettori esteri?

RISPOSTA

Con la circolare 12 maggio 2020, n. 12/E, sono stati forniti chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, anche alla luce della disciplina recata dall’articolo 45-bis del regolamento Ue di esecuzione n. 282 del 2011.

Nella citata circolare, in particolare, si è evidenziato che l’articolo 45-bis – norma che introduce una presunzione relativa di avvenuto trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro qualora il soggetto passivo disponga del corredo documentale individuato dalla medesima disposizione – non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie.

In tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, pertanto, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo, in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Ciò premesso, per quanto riguarda la presunzione di cui al citato articolo 45-bis, il paragrafo 1, lettera b) disciplina, in particolare, l’ipotesi in cui i beni sono trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.

In questo caso «si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna ….: (…) b) [n.d.r. se ] il venditore è in possesso di : i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; (…)».

La dichiarazione de quo deve essere posseduta dal venditore insieme ad almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 45-bis (i.e. un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere), oppure ad un documento di trasporto di cui alla citata lettera a) unitamente ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3 (i.e. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni).

Per quanto detto sopra, resta, comunque, applicabile la prassi dell’agenzia delle Entrate in relazione alla possibilità di provare il trasferimento di beni da uno Stato membro ad un altro in mancanza del Cmr. In particolare, come già chiarito con le risoluzioni 345/E del 2007, 477/E del 2008, n. 19/E del 2013 e ribadito con la risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E:

1. quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;

2. la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato Ue deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.

Pertanto, qualora il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il Cmr, la prova di cui sopra potrà essere fornita con altra documentazione idonea a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato Ue, quale ad esempio il Cmr elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, oppure un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). I documenti “sostitutivi” del Cmr devono essere conservati per il periodo di accertamento e congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.

Resta inteso che, a differenza della presunzione di cui all’articolo 45-bis, la prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria.

Ravvedimento / La correzione del modello

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QUESITO

Un ente non commerciale ha presentato il modello Unico società di capitali pagando le imposte ordinarie anche sui ricavi istituzionali. È possibile presentare dichiarazioni integrative/rettificative utilizzando il modello enti non commerciali e considerare le imposte pagate sulle attività istituzionali quale credito da riportare negli anni successivi?

RISPOSTA

La dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi è:

- nulla, se non è redatta su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 1, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322). In tal caso, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dettata per i casi di omessa presentazione della dichiarazione;

- irregolare, se è redatta su stampati conformi al modello approvato con provvedimento amministrativo, ma non in conformità allo stesso (cfr., in tal senso, circolare ministeriale n. 23 del 25 gennaio 1999).

In tale ipotesi si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, detta sanzione è applicabile «solo se l’imponibile indicato non risulta di ammontare inferiore a quello accertato, cioè, per legge, “fuori dei casi previsti negli artt. 1, […]” (ossia se le violazioni non incidono sul contenuto essenziale della dichiarazione e non si risolva nel caso di dichiarazione infedele). Si tratta di scelta legislativa di minor rigore che non mette in discussione la nullità della dichiarazione comminata espressamente nel Dpr n. 322 del 1998, art. 1, comma 1» (Cassazione, sentenza n. 9973 del 15 maggio 2015).

Tenuto conto di quanto precede, qualora non si configuri un’ipotesi di infedeltà dichiarativa, la dichiarazione redatta su un modello conforme a quello approvato con provvedimento amministrativo, ma diverso da quello prescritto per la propria categoria soggettiva di appartenenza (nel caso prospettato, modello Redditi SC in luogo del modello Redditi ENC):

- non può considerarsi nulla (e quindi omessa);

- in quanto irregolare (perché non redatta in conformità al modello approvato) è sanzionabile da 250 a 2mila euro.

Detta dichiarazione, pertanto, sebbene irregolare, può essere integrata, qualora sia stata trasmessa entro la scadenza del termine di presentazione ordinario ovvero nei novanta giorni successivi:

- utilizzando il modello conforme alla categoria soggettiva di appartenenza del contribuente (nel caso rappresentato andrà compilato il modello Redditi ENC);

- dando evidenza, negli appositi quadri, dei maggiori versamenti effettuati e del maggior credito maturato che potrà essere chiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione, verticale od orizzontale (in tale ultimo caso, secondo le regole dettate dall’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322 del 1998).

SUPERBONUS

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Sì al 110% per le Onlus

QUESITO

Tra i soggetti beneficiari del superbonus rientrano le cooperative sociali di cui all'articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 460 del 1997, le cosiddette Onlus “di diritto”?

RISPOSTA

Con riferimento ai soggetti ammessi al superbonus, si rappresenta che nel comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale(Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le cooperative iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (legge 381 del 1991) sono Onlus di diritto e pertanto rientrano tra i soggetti beneficiari del superbonus.

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Limite di quattro unità

QUESITO

È possibile usufruire del superbonus per interventi realizzati su un edificio composto da quattro unità immobiliari non funzionalmente indipendenti di proprietà esclusiva di una persona fisica (in forma “privatistica”) e un'altra di proprietà esclusiva dell'impresa individuale della stessa persona fisica?

RISPOSTA

L'articolo 1, comma 66, lettera n), della legge di Bilancio 2021 ha modificato il comma 9, lettera a) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il superbonus si applichi anche agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche». Per effetto della modifica sopra indicata, pertanto, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli articoli da 1117 a 1139 del Codice civile in quanto composti da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o comproprietari. Ne consegue che nel caso in esame, essendo l'edificio composto da cinque unità immobiliari di un unico contribuente, in quanto non rileva la circostanza che una delle unità immobiliari sia detenuta in regime di impresa, è precluso l'accesso al superbonus.

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Tetti di detrazione non superabili

QUESITO

Nell'ambito del superbonus, una persona fisica che possieda un edificio composto da quattro unità immobiliari tutte a destinazione abitativa, non funzionalmente indipendenti, può detrarre le spese sostenute per effettuare l'isolamento termico dell'involucro con una detrazione di 40mila moltiplicato per quattro abitazioni? Parimenti per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato è possibile riconoscere una detrazione complessiva su tutte e quattro le unità immobiliari, pari a 80mila euro(20.000 x 4)?

RISPOSTA

La lettera n), del comma 66 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 ha modificato il comma 9, lettera a) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il superbonus si applica anche agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche». In base al tenore letterale dell'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto Rilancio riferita al «numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio», per la determinazione del limite di spesa ammesso al beneficio fiscale occorre fare riferimento al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di intervento. Pertanto, il limite di spesa per interventi di isolamento termico dell'involucro è pari a euro 160mila (40mila moltiplicato per quattro abitazioni) mentre per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato il limite di spesa è pari a 80mila euro (20mila moltiplicato per quattro abitazioni).

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Prevalenza abitativa, vale la circolare

QUESITO

Nel caso di una persona fisica unico proprietario di un edificio costituito da quattro unità immobiliari, si possono applicare le considerazioni presenti nella circolare 24/E/2020 in ordine al concetto di destinazione residenziale prevalente dell'edificio superiore o inferiore al 50 per cento?

RISPOSTA

Al riguardo si ritiene che a seguito della modifica contenuta alla lettera n), del comma 66 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (che ha esteso il superbonus anche agli edifici composti «da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate» possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa) non vengano meno i chiarimenti forniti con la circolare 24/E del 2020 in ordine alla circostanza che, ai fini dell'agevolazione, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio deve essere superiore al 50 per cento.

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Villetta bifamiliare, doppia fattura

QUESITO

In presenza di una villetta bifamiliare con due abitazioni con le caratteristiche di unità residenziali funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, per l'isolamento termico o la coibentazione del tetto è corretto chiedere al prestatore di emettere due fatture per ciascun proprietario e quindi usufruire singolarmente della detrazione del 110 per cento?

RISPOSTA

La detrazione spetta ai possessori (o detentori) delle singole unità immobiliari che abbiano sostenuto le spese relative agli interventi agevolabili a condizione che tali unità immobiliari oltre a essere funzionalmente indipendenti siano anche dotate di accesso autonomo dall'esterno secondo quanto previsto dalla normativa (circolare 30/E del 2020). In presenza di tali condizioni, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del superbonus va effettuata su ciascuna delle due unità immobiliari residenziali. Ciò in quanto in base al tenore letterale della disposizione agevolativa, come chiarito con la circolare 24/E del 2020, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente e dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Ne consegue che nel caso oggetto del quesito il prestatore deve emettere distinte fatture per ciascun proprietario che usufruirà del superbonus in relazione alla spesa sostenuta per interventi realizzati sulla propria unità immobiliare.

TAX CREDIT LOCAZIONI

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Tax credit attività turistico-recettive

QUESITO

Con quali criteri si deve individuare l'attività svolta come “turistico recettiva” per fruire dell'estensione del bonus locazioni, ex articolo 28 del DL 34/2020 come prevista dall'articolo 77 del Dl 104/2020? Ad esempio una società che gestisce in affitto contestualmente un albergo e un ristorante può accedere al credito d'imposta previsto per le strutture turistico recettive in base all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 28, se i ricavi del ristorante sono prevalenti?

RISPOSTA

Considerata la ratio legis delle disposizioni in esame, nel caso di esercizio di più attività d'impresa, per poter beneficiare dell'estensione del bonus locazioni ex articolo 28 del Dl 34/2020, come prevista dall'articolo 77 del Dl 104/2020, è necessario che l'attività « turistico recettiva» sia svolta in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi)».

Pertanto nel caso prospettato, in cui i ricavi conseguiti mediante l'attività “del ristorante” sono prevalenti rispetto alle altre attività, non è consentita la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 34 del 2020, come prevista dall'articolo 77 del decreto-legge 104 del 2020.

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Sì al bonus sui canoni che sforano

QUESITO

Con la risoluzione n. 440/2020 è stato chiarito che il tax credit locazioni disciplinato dall'articolo 28 del decreto legge 34/2020 compete anche se il pagamento dei canoni “agevolabili” è avvenuto nel corso del 2019 (fermo restando ovviamente il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge). Si chiede se lo stesso principio possa applicarsi anche se il pagamento dei canoni avviene nel corso del 2021.

RISPOSTA

Come chiarito con la circolare 14/E del 2020, in base al comma 5 dell'articolo 28 del decreto rilancio, il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nei periodi di riferimento. In particolare, nel medesimo documento di prassi è stato precisato che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Inoltre, nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Pertanto, anche nel caso in cui il canone relativo ai mesi di riferimento sia pagato nel 2021, fermi restando gli ulteriori requisiti, il credito d'imposta in esame risulta utilizzabile successivamente all'avvenuto pagamento (tenuto conto anche di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 28 del decreto sopra citato) .

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Credito d’imposta compensabile

QUESITO

In caso di accettazione del credito avvenuta nel 2020 e di mancato utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2020, si chiede se il cessionario possa riportare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all'anno 2020) e utilizzarlo in compensazione con i debiti di imposta scaturenti dalla medesima dichiarazione.

RISPOSTA

La risposta è positiva. Il cessionario che ha comunicato l'accettazione entro il 31 dicembre 2020 può utilizzare il credito d'imposta acquistato, in tutto o in parte, in compensazione dei debiti d'imposta a saldo, relativi al periodo d'imposta 2020, emergenti dalla relativa dichiarazione dei redditi. Infatti:

-l'articolo 28, comma 6, del decreto-legge 34 del 2020 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, in base all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;

-l'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 34 del 2020 stabilisce che i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione in base all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

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Iva indetraibile da conteggiare

QUESITO

Per i soggetti che esercitano attività di impresa, ai fini della fruizione del tax credit locazioni ex articolo 28 del decreto legge 34/2020, rileva l'Iva pagata ma non detraibile visto che si trasforma in un vero e proprio costo per il locatario? Si pensi ai soggetti con pro rata di detraibilità pari a zero o a coloro che applicano il regime forfettario.

RISPOSTA

Il canone di locazione, cui parametrare il bonus affitti, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

Ne consegue che, ai fini del calcolo della detrazione, costituisce una componente del costo l'eventuale Iva totalmente indetraibile, articolo 19-bis.1 del Dpr 633/1972,, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo Dpr 633. Diversamente, considerato che l'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale», non è possibile computare nel costo l'Iva parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e delle operazioni esenti ai sensi dell' articolo 19, comma 5, del Dpr 633 del 1972.

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Sublocazioni, ok al bonus

QUESITO

Il credito d'imposta in base all'articolo 28 del decreto legge 34/2020 può competere al locatario in relazione al canone di locazione pagato da questi al locatore, laddove egli conceda in sublocazione lo stesso immobile a terzi ovviamente per finalità commerciali?

RISPOSTA

Si ritiene che il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge 34 del 2020 può competere al locatario in relazione al canone di locazione pagato da questi al locatore, laddove egli conceda a sua volta il medesimo immobile in sublocazione.

Nella risposta 356 del 15 settembre 2020, in relazione all'accesso al credito d'imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile, è stato precisato, tra l'altro, che il locatario che concede in sublocazione un immobile può accedere al beneficio previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.

Ciò in quanto, è stato ritenuto che “ (…) ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conservi, ai fini che qui rilevano, una autonoma rilevanza economica. (...).

Analogo principio emerge dalla risoluzione 68/E del 20 ottobre 2020, in relazione al credito d'imposta concesso a favore di un'associazione sportiva dilettantistica per i canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione.

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No alla compensazione in anticipo

QUESITO

Quali sono le conseguenze nel caso un soggetto abbia utilizzato il credito d'imposta ex articolo 28 del decreto legge 34/2020 per il mese di giugno (introdotto con il decreto legge 104/2020), in presenza di tutti i requisiti necessari, ma in anticipo rispetto all'autorizzazione da parte della Ue del 28 ottobre 2020?

RISPOSTA

L'articolo 77 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato l'articolo 28 del decreto legge 34 del 2020, introducendo due misure di aiuto a sostegno delle categorie maggiormente colpite dalla pandemia.

In particolare: 1) con il comma 1, si è provveduto a estendere anche alle strutture termali il credito d'imposta previsto dal citato articolo 28 (rapportato alla locazione di beni immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali), e ad ampliare la portata e l'efficacia temporale del beneficio a favore delle imprese turistico-ricettive; 2) con il comma 2, si è provveduto a prorogare, fino al 31 marzo 2021, la moratoria straordinaria per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore delle Pmi del settore turistico.

Il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legge n. 104 del 2020 ha subordinato l'efficacia di entrambe le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, all'autorizzazione della Commissione europea (ex articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Con particolare riguardo al beneficio dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, l'agevolazione è stata autorizzata con la decisione della Commissione europea n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020.

Come già chiarito con alcune risposte a istanze di interpello reperibili sul sito internet dell'agenzia delle Entrate, le modifiche apportate al credito d'imposta dal decreto legge 104 del 2020 sono divenute efficaci a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato. Conseguentemente, l'utilizzo in compensazione del credito prima dell' autorizzazione, integra la violazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo cui: “Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato”.

La violazione in questione può essere ravveduta in base all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 472.

BONUS AGGREGAZIONI

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La decadenza non è automatica

QUESITO

La norma del decreto legge 34/19 che prevede la decadenza nel caso di successive operazioni straordinarie, dovrebbe applicarsi solo quando le operazioni permettono il trasferimento a terzi dei beni agevolati. Si chiede se possa essere corretto escludere la decadenza, senza dover ricorrere alla presentazione di un interpello disapplicativo, nelle seguenti ipotesi:
1.trasformazione omogenea (ex articolo 2498 e seguenti del Codice civile) della società beneficiaria (ad esempio: da Spa a Srl ), in quanto questa operazione è assimilabile a una mera modifica dell'atto costitutivo e non comporta la cessione dei beni rivalutati;
2.scambio o conferimento di partecipazioni (in quanto si tratta di operazioni che comportano il trasferimento di partecipazioni per le quali non è fiscalmente riconosciuta l'imputazione del disavanzo da concambio);
3.fusione per incorporazione seguita da una nuova e successiva incorporazione da parte dell'incorporante ovvero da una successiva operazione in cui la incorporante risulta società beneficiaria in una scissione.
In tutti i casi sopra elencati non vi sarebbe alcun motivo per considerare la seconda operazione straordinaria causa di decadenza della prima, in quanto non si verifica alcuna estromissione dei beni agevolati.

RISPOSTA

L'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che la società risultante dall'aggregazione aziendale decada dalla relativa agevolazione qualora, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del Dpr 917/1986, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5 del citato articolo 11, fatta salva la possibilità di presentare un'apposita istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per evitarla.

In linea di principio, non appare corretto escludere automaticamente (ossia, senza la presentazione di alcuna istanza disapplicativa) la decadenza dalla predetta agevolazione al ricorrere delle fattispecie indicate nel quesito. Pertanto, si ritiene che al ricorrere di dette fattispecie, le società interessate a non incorrere nella decadenza dall'agevolazione siano tenute a presentare l'istanza di interpello, disapplicativo, di cui al richiamato comma 6.ibilità del credito. Pertanto, si ritiene che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. In sostanza, riprendendo l'esempio proposto, il contribuente potrà utilizzare l'eccedenza di 50, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2022.

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Credito compensabile in tre anni

QUESITO

Il comma 1059 della legge di Bilancio 2021 stabilisce che il credito di imposta sugli investimenti di cui ai commi 1051 e seguenti della stessa legge è utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali a partire dall’anno di entrata in funzione (o, per i beni “Industria 4.0”, da quello di interconnessione). In caso di incapienza di debiti fiscali e contributivi in un dato anno, l’importo del credito inutilizzato possa essere compensato già dall’anno seguente aggiungendolo a quello di competenza. Ad esempio: credito di imposta pari a 900 utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Nel 2021, l’impresa utilizza il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi. L’eccedenza di 50 può essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 di competenza di tale anno?

RISPOSTA

Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, in tema di credito di imposta per investimenti in beni strumentali, stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

Si ricorda che, analogamente a quanto chiarito in relazione ad altre agevolazioni, la quota corrispondente a un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. Pertanto, si ritiene che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. In sostanza, riprendendo l’esempio proposto, il contribuente potrà utilizzare l’eccedenza di 50, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2022.

REDDITO D’IMPRESA

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Ammortamenti, quote differibili

QUESITO

La norma (decreto legge 104/2020, articolo 60, comma 7 bis) prevede che «La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno».

Si chiede la conferma che – nonostante il tenore letterale – il recupero fiscale mediante variazione in aumento della quota non imputata al 2020 avverrà in coda al processo di ammortamento.

RISPOSTA

Il comma 7-quinquies del medesimo articolo 60 disciplina il trattamento fiscale dei soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis dell’articolo 60 del decreto legge n 104 del 2020 di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Sulla base del comma 7-quinquies la deduzione della quota di ammortamento non effettuata «è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico».

Tale norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico.

RIVALUTAZIONE BENI

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Beni in leasing riscattati nel 2020

QUESITO

Si può considerare, per i beni riscattati nel corso del 2020, che l’esposizione nel bilancio precedente soddisfi la condizione rappresentata dal fatto che i beni devono «risultare dal bilancio relativo all’esercizio precedente», essendo la nota integrativa parte integrante del bilancio?

RISPOSTA

L’articolo 110 del decreto legge 104 del 2020 prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Ricorrendo tale condizione, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio successivo. Con riferimento ai beni in leasing, in coerenza con quanto già chiarito in via di prassi (circolare 11/E del 2009), occorre evidenziare che per la rivalutazione è necessario che gli immobili oggetto di rivalutazione siano iscritti tanto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che nel bilancio relativo all’esercizio successivo. Considerato che possono essere rivalutati i soli beni di proprietà, si ritiene che per quanto riguarda i beni detenuti in leasing la rivalutazione possa essere eseguita dall’utilizzatore solo se abbia esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019. Tale conclusione trova conferma anche nella previsione contenuta nell’articolo 2, comma 3, del decreto del ministro delle Finanze 13 aprile 2001, n. 162 secondo cui, ai fini della rivalutazione, i beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà.

CONFERIMENTI QUOTE

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Partecipazioni stratificate

QUESITO

Si chiede conferma della modalità per ottenere l’effetto di neutralità fiscale “indotta”, in caso di conferimento di partecipazioni in base all’articolo 177, comma 2, del Tuir da parte di una persona fisica che ha acquisito in momenti diversi la partecipazione oggetto di conferimento, che quindi presenta strati con diversi costi fiscali. In particolare, si chiede conferma che la società conferitaria possa aumentare il patrimonio netto (in termini di capitale sociale e di riserva sovrapprezzo azioni), in corrispondenza di ogni strato di partecipazione, di un ammontare pari al valore fiscalmente riconosciuto di tale strato al fine di otterrebbe l’effetto di neutralità fiscale “indotta” per ciascuno strato detenuto dalla persona fisica .

RISPOSTA

Come evidenziato nella circolare 33/E del 17 giugno 2010, l’articolo 177, comma 2, del Tuir disciplina lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento. In tal caso, le azioni o quote ricevute (in cambio dal soggetto conferente) a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni sono valutate (ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente stesso) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento medesimo. La disciplina in commento (a differenza del modello degli scambi intracomunitari) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cosiddetto “regime a realizzo controllato”). Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria (i.e., aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto del conferimento). In altre parole, l’aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria – dovuto al valore di iscrizione della partecipazione dalla stessa ricevuta - per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita, comporta per quest’ultimo l’emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria (i.e., l’aumento di patrimonio netto operato dalla medesima) e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione scambiata.

Di conseguenza, laddove – come nell’esempio rappresentato nel quesito – il conferimento abbia ad oggetto l’intera quota della partecipazione detenuta dalla persona fisica conferente e il corrispondente aumento del patrimonio netto della conferitaria sia superiore o eguale al costo fiscalmente riconosciuto della suddetta quota, la plusvalenza ovvero l’induzione della neutralità verrà determinata confrontando il predetto aumento del patrimonio netto e il complessivo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla persona fisica conferente della partecipazione della società scambiata. In conclusione, la circostanza che il conferimento abbia ad oggetto l’intera quota della partecipazione detenuta dalla persona fisica conferente rende irrilevante la stratificazione di tale valore fiscale.

FATTURE E SCONTRINI

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Passive estere, i tempi per l’invio

QUESITO

La trasmissione dei dati delle fatture passive estere, da realizzarsi obbligatoriamente in via alternativa all’esterometro per le operazioni realizzate dal 1° gennaio 2022, deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Cosa si intende per data di ricezione? La data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva, così da farne concorrere le informazioni nella bozza dei registri Iva precompilati?

RISPOSTA

L’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che i dati relativi alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate dal 1° gennaio 2022, con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano «trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio».

Come chiarito nella relazione illustrativa del provvedimento, la modifica normativa è volta a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva, prevedendo che possa essere usato un unico canale, il Sistema di interscambio (SdI), oltre che per trasmettere le fatture elettroniche, anche per inviare i dati delle operazioni con l’estero, eliminando, così, l’obbligo di trasmissione di un’apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere (“esterometro”).

In riferimento agli acquisti, la norma precisa che tale trasmissione «è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».

Secondo quanto precisato sempre nella relazione illustrativa del provvedimento, l’individuazione dei nuovi termini di trasmissione «consente di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare, per le medesime operazioni, sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, consente all’agenzia delle Entrate di elaborare, in modo più completo, le bozze dei documenti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

Vi è, dunque, un’evidente connessione tra la effettuazione dell’operazione, la sua annotazione nei registri contabili e il termine di trasmissione dei dati.

Resta inteso che, in generale, l’invio dei dati dovrà comunque avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (analogica o elettronica extra Sdi) o del documento comunque comprovante l’operazione, da intendersi quale consegna dello stesso al cessionario/committente che ne ottiene la disponibilità.

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Scontrini omessi, sanzione fissa

QUESITO

Al momento del pagamento della spesa succede che: il cliente riceva dal punto cassa il documento commerciale; il documento commerciale venga correttamente memorizzato sul punto cassa, nonché registrato dai sistemi contabili utili alla registrazione del corrispettivo e alla tempestiva liquidazione dell’imposta. Tuttavia, si può verificare che:

1) qualora per cause derivanti da malfunzionamento del server rt e/o per cause derivanti da errori nel processo di trasmissione dei dati dai singoli punti cassa al server rt, si verifichi la mancata memorizzazione del documento sul server rt, l’esercente provveda alla conservazione in archiviazione sostitutiva di una apposita stampa riepilogativa dei documenti “rigettati”,

2) l’esercente provveda all’annotazione del dettaglio dei corrispettivi non memorizzati e non trasmessi, su apposito registro di emergenza tenuto in modalità informatica,

Si può ritenere che, pur non provvedendo alla trasmissione dei corrispettivi, trovi applicazione la sola sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione omessa?

RISPOSTA

L’articolo 1, comma 1111, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inserendo il comma 2-quinquies nell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ha previsto una sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, quando la violazione posta in essere si riferisca alla sola trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ex articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Ciò sempre che sia stato esattamente adempiuto l’obbligo di memorizzazione disciplinato dal medesimo articolo 2 e la trasmissione dei dati – omessa, tardiva o comunque infedele (ossia incompleta e/o erronea) – non abbia inciso sulla regolare liquidazione del tributo.

Nel caso prospettato, ferme eventuali diverse violazioni (si pensi, ad esempio, alla mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli apparecchi, disciplinata dal nuovo articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs n. 471 del 1997), laddove la corretta memorizzazione dei dati dell’operazione sia stata accompagnata dal rilascio di un conforme documento commerciale e dalla puntuale liquidazione del tributo, si condivide la soluzione prospettata, con applicazione della sola sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del Dlgs n. 471 del 1997.

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Esterometro, sì al tracciato 2020

QUESITO

La trasmissione con esterometro dei dati delle fatture estere emesse/ricevute nel 4° trimestre 2020 dovrà essere effettuata entro il 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio è domenica): potrà essere usato nella predisposizione e invio del formato il tracciato valido sino al 31 dicembre 2020 (ad esempio ,per le informazioni di dettaglio dei codici natura ove presenti)?

RISPOSTA

La risposta è affermativa. Per la trasmissione con esterometro dei dati delle fatture estere emesse/ricevute nel 4° trimestre 2020 che dovrà essere effettuata entro il 1.2.2021, potrà essere usato, nella predisposizione e invio del formato, il tracciato valido fino al 31 dicembre 2020.

24

Servizi Ue, acquisti senza codice

QUESITO

Per la comunicazione esterometro di acquisti di servizi Ue, si può utilizzare il codice natura N6.9 – inversione contabile – altri casi? Oppure come vanno più correttamente trasmessi i relativi dati?

RISPOSTA

Alla luce di quanto indicato nella Guida alla compilazione delle FE e dell’Esterometro, pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi del sito dell’agenzia delle Entrate, in analogia alle indicazioni fornite per la compilazione dei documenti TD17, TD18, TD19, non bisogna utilizzare nell’esterometro il codice Natura N6.9 nel caso di acquisti di beni o di servizi da fornitore UE (o anche di emissione di autofattura per acquisto di servizi da fornitore extra UE). Per tali operazioni basta semplicemente riportare l’imponibile indicato dal fornitore estero e l’imposta e l’aliquota calcolata dal cessionario italiano demandato all’invio dell’esterometro. Trattandosi di operazioni di acquisto dall’estero, infatti, già il fatto di indicare nel Dtr l’imposta implica che c’è stata un’operazione in reverse charge alla base o l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del decreto Iva. Di conseguenza, anche nell’esterometro per le operazioni di acquisto il campo Natura va compilato solo quando l’operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile in Italia (p.e. N3.4 per acquisti di servizi non imponibili) o esente (N4) o per esempio sia effettuata con un utilizzo di Plafond (N3.5).

BREXIT

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Immobili, pesa il costo d’acquisto

QUESITO

Nella circolare 28 del 2012 è stato chiarito che: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, […]». Ci si chiede se per gli immobili localizzati nel Regno Unito tale previsione risulti ancora applicabile dal 2021 o si debba invece applicare il generico valore del costo risultante dall’atto di acquisto.

RISPOSTA

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione europea. La fuoriuscita del Regno Unito dalla Ue comporta, ai fini della determinazione della base imponibile relativa all’immobile su cui è dovuta l’imposta prevista dall’articolo 1, comma 13 e seguenti, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Ivie), l’applicazione del criterio generale del costo risultante dall’atto di acquisto (o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà) in luogo di quello “catastale” previsto per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Pertanto, dal periodo d’imposta 2021, per gli immobili posseduti nel Regno Unito non potrà più essere utilizzato ai fini Ivie il valore utilizzato per la determinazione della Council tax, ma si rende applicabile il criterio del costo d’acquisto (e, in sua assenza, il valore di mercato).

CONCILIAZIONE

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Fuori gioco il credito inesistente

QUESITO

È possibile effettuare la conciliazione in caso di procedimento relativo a controversia per atto di recupero di credito inesistente?

RISPOSTA

L’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito per effetto dell’articolo 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, prevede, al comma 5, che, nelle ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, «in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Pertanto, si ritiene che la controversia avente ad oggetto l’atto di recupero di un credito inesistente, utilizzato in compensazione, non possa essere definita tramite conciliazione, atteso che la riduzione delle sanzioni che ne conseguirebbe si porrebbe in contrasto con la corrispondente preclusione prevista con riferimento alla fase amministrativa.

Peraltro, la medesima preclusione della definizione agevolata risultava fissata, in precedenza, dall’articolo 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, abrogato e assorbito dalla citata nuova formulazione dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 471 del 1997.

Si precisa al riguardo che, come chiarito nella circolare 31/E del 23 dicembre 2020, paragrafo 3, «Fermo restando che per tale sanzione non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, si rammenta che: - il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cd. ravvedimento), anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l’atto di recupero; - i competenti Uffici, in ragione delle «circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione», potranno applicare la predetta sanzione riducendo sino la stessa (rectius: la stessa sino, n.d.r.) alla metà del minimo edittale, ai sensi del comma 4 all’articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997».

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Conciliazione per notifica viziata

QUESITO

È stata impugnata una intimazione di pagamento derivante da un avviso di accertamento per il quale la notifica risulta viziata. È possibile una conciliazione con abbattimento delle sanzioni?

RISPOSTA

Nell’ipotesi in cui il contribuente, in sede di impugnazione di un’intimazione di pagamento, notificata in esecuzione di un avviso di accertamento, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, eccepisca un vizio di notifica dell'atto impositivo presupposto, l’Ufficio verifica se sia possibile fornire in giudizio la prova della validità della notifica dell’avviso di accertamento. Qualora emergano elementi di incertezza sulla sostenibilità in giudizio della validità della notifica dell’atto impositivo e se non è possibile la ripetizione della notifica stessa per intervenuta decadenza dal relativo termine, è possibile concludere una conciliazione con abbattimento delle sole sanzioni.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

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Cento euro per fatture non trasmesse

QUESITO

In caso non vengano trasmesse telematicamente allo Sdi alcune fatture generate in uno o più mesi precedenti, regolarmente registrate in contabilità, confluite nella relativa liquidazione Iva versata correttamente: quale sanzione è applicabile per regolarizzare l’errore? La sanzione deve essere applicata singolarmente per ogni fattura? In caso di atto di contestazione è applicabile il cumulo trattandosi di violazioni formali ?

RISPOSTA

Come ricordato in molteplici occasioni – si richiamano, ad esempio, la circolare 14/E del 17 giugno 2019, nonché il principio di diritto 23 del medesimo anno o la risposta 528 pubblicata il 16 dicembre 2019 – la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti, ossia, in generale, ex articolo 21, comma 4, del Dpr 26 ottobre 1972 numero 633, «dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» – ipotesi alla quale va equiparata la tardività di tale adempimento (si veda la circolare 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1) – reca una serie di conseguenze.

Tra queste, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, rubricato «Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto» e, dunque, per ciascuna violazione:

- «fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);

- «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi introdotta dal Dlgs 24 settembre 2015, n.umero 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).

Troveranno altresì applicazione gli istituti:

a) in sede di controllo, dell’articolo 12 del Dlgs 18 dicembre 1997, numero 472 (concorso di violazioni e continuazione), secondo le precisazioni già da tempo formulate (si veda la circolare 23/E del 1999);

b) dell’articolo 13 del medesimo Dlgs (cosiddetto «ravvedimento operoso»). Ciò fermo restando che i due istituti appena richiamati non risultano contemporaneamente applicabili: «ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all’articolo 12 del Dlgs numero 472, per l’assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni» (così la circolare 180/E del 10 luglio 1998). Nel caso prospettato, quindi, laddove il soggetto passivo d’imposta non proceda a ravvedere ciascuna singola tardiva documentazione delle operazioni, constatata l’effettiva sussistenza dei relativi presupposti, nei propri atti, gli uffici applicheranno l’articolo 12 del Dlgs 472 del 1997.

29

Rateazione per condizioni disagiate

QUESITO

L’articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo 472/1997 prevede la possibilità di chiedere la rateazione delle sanzioni irrogate con atti di contestazione e/o irrogazione. Quali sono le indicazioni per beneficiare di tale rateazione? La rateazione vale anche per la definizione delle sole sanzioni dell’atto di accertamento?

RISPOSTA

L’articolo 24 del Dlgs 18 dicembre 1997, numero 472, prevede, al comma 2, che: «L’ufficio o l’ente che ha applicato la sanzione, può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento, il debito può essere estinto in unica soluzione». Il comma 3 dispone che: «Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta». Presupposto per richiedere detta rateazione è la sussistenza di condizioni economiche disagiate, la cui presenza, nel caso concreto, deve essere verificata dall’Ufficio che ha applicato la sanzione (in tal senso, la circolare 180/E del 1998). Ciò posto, nell’ipotesi in cui il contribuente opti per la definizione agevolata delle sanzioni, ai sensi degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del Dlgs 472 del 1997, in assenza di espliciti divieti normativi, lo stesso può chiedere, in presenza delle specifiche condizioni di eccezionalità, dettate dal citato articolo 24, di essere ammesso al beneficio del pagamento della sanzione in forma rateale. Laddove, tuttavia, il debitore non assolva il pagamento anche di una sola rata, il beneficio della rateazione decade e lo stesso è tenuto al versamento del debito che residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il suddetto debito residuo va rapportato all’importo della sanzione ridotta a un terzo, solo se il relativo pagamento avviene entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Decorso inutilmente detto termine, il debito va, invece, commisurato alla sanzione dovuta in misura integrale. Ciò in quanto, in caso di pagamento rateale, l’istituto della definizione agevolata si perfeziona con il pagamento puntuale di tutti gli importi previsti nel piano di rateazione. Il versamento puntuale (entro i termini per il ricorso) della prima rata, da solo, non perfeziona l’istituto in esame, con la conseguenza che il pagamento di ogni successiva rata oltre le scadenze stabilite e, a maggior ragione, l’eventuale omesso versamento, comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata e il ripristino del debito originario.

30

Dichiarazione integrativa a favore

QUESITO

Un contribuente presenta nei termini la dichiarazione dei redditi per dichiarare un reddito da locazione (quadro B) che, pur avendone i requisiti, per errore, viene imputato a tassazione ordinaria anziché a cedolare secca. Paga su quel reddito l’Irpef e le relative addizionali. Accortosi dell’errore, presenta una dichiarazione integrativa (sottoponendo il reddito a cedolare) dalla quale emerge un debito di imposta sostitutiva e un credito di Irpef e addizionali che, seppur versate, non erano dovute. Il credito (Irpef + addizionali) è superiore al debito (imposta cedolare), quindi viene presentato un F24 a zero con il quale, compensando debiti e crediti, viene pagata l’imposta sostitutiva e, nella dichiarazione integrativa, emerge un credito residuo che il contribuente può utilizzare successivamente. Tenuto conto di quanto precisato nella risposta al quesito 3 contenuto nella risoluzione 82 del 2020, è giusto ritenere che, in tal caso, non sia dovuta alcuna sanzione (neppure quella residuale), trattandosi di una «dichiarazione integrativa a favore»?

RISPOSTA

Nella risposta al quesito 3, contenuta nella risoluzione numero 82 del 2020, è stato affermato che se l’errore che si intende correggere consiste nell’aver indicato il canone di locazione tra i redditi imponibili a tassazione ordinaria (Irpef e relative addizionali), invece che nel campo della cedolare secca e, conseguentemente, aver versato Irpef e addizionali in misura superiore a quanto dovuto, la dichiarazione integrativa va considerata “a favore” del contribuente senza applicazione di sanzioni. In tal caso, infatti, per effetto della corretta compilazione dei campi della dichiarazione integrativa e, di conseguenza, dell’esatta imputazione di quanto versato a titolo di Irpef e di imposta sostitutiva, si genera un’eccedenza a credito, quale risultante dalla compensazione dei saldi a debito (cedolare secca) e a credito (Irpef e relative addizionali), ovvero mediante la presentazione di un F24 a saldo zero. E ciò, peraltro, in conformità con il corretto comportamento concludente tenuto dal contribuente che, non avendo determinato alcun danno all’erario, non è sanzionabile per l’errore commesso. Resta ferma la necessità di applicare la sanzione in misura fissa se la dichiarazione integrativa ha, invece, anche la funzione di far emergere redditi originariamente omessi, ancorché il risultato sia comunque una eccedenza a credito a favore del contribuente.

LAVORO E WELFARE

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Auto aziendale: scorporo del leasing

QUESITO

La legge 160/2019 ha innovato il criterio, da applicare dal 1° di luglio, per la quantificazione del valore fiscale e contributivo delle auto aziendali assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo prevedendo quattro valori variabili in funzione del livello di emissione di CO2.

Con la risoluzione 46/E del 14 agosto è stato chiarito che per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno e assegnati dal 1° luglio scorso il valore del Fringe benefit è costituto dal valore normale in base all’articolo 9 del Tuir al netto dei costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro. Si chiede se, a questi fini, possa essere accettato il criterio che scorpora dal valore del leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro quello delle tariffe Aci utilizzate per quantificare l’indennità chilometrica esente riconosciuta al dipendente in caso di trasferta con auto propria fuori dal comune sede di lavoro.

RISPOSTA

L’articolo 9, comma 3, del Tuir stabilisce che per la determinazione del valore normale del bene occorre fare riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni. Tenuto conto che l’auto assegnata al dipendente è utilizzata anche nell’interesse del datore di lavoro si ritiene che, nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato entro il 30 giugno 2020 ed assegnato dal 1° luglio 2020, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all’interno del Comune della sede di lavoro che all’esterno.

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Agevolazioni premi su obiettivi incerti

QUESITO

Si chiede conferma che, sulla retribuzione premiale relativa al 2020 ed erogata nel 2021, si possa applicare la tassazione agevolata su tutto il premio erogato anche nell’ipotesi in cui, a seguito dell’emergenza Covid, nel 2020 siano stati integrati accordi di produttività sottoscritti negli anni precedenti aggiungendo ai parametri economici e reddituali già previsti, nuovi parametri qualitativi legati al miglioramento del prodotto e dei processi lavorativi e alla fine del periodo stabilito per il confronto, si riscontri l’incremento solo relativamente ai nuovi parametri.

RISPOSTA

Con circolare 29 marzo 2018, 5/E, redatta d’intesa con il ministero del Lavoro, è stato precisato che l’imposta sostitutiva del 10 % è applicabile al premio di risultato anche qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione individuati dal contratto, rispetto ad un periodo congruo definito dalle parti.

Più precisamente, qualora, in conformità alle previsioni del contratto, l’erogazione del premio è subordinata al raggiungimento di diversi obiettivi, fra di essi alternativi, è sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di questi misurato sulla base di appositi indicatori affinché trovi applicazione il regime fiscale agevolativo. Con risoluzione 26 giugno 2020, numero 36/E è stato affermato, d’intesa con il ministero del Lavoro, che il regime fiscale reintrodotto dalla legge di stabilità 2016, non riservando il beneficio fiscale alla cosiddetta «retribuzione di produttività», impone che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale.

Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata a uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.

Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale, ovvero in sede di sua integrazione, venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è - anche per circostanze eccezionali - effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 % qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

In ragione di tali chiarimenti, ed in assenza di ulteriori disposizioni normative, qualora in fase di integrazione dell’accordo aziendale fossero individuati ulteriori obiettivi incrementali, alternativi rispetto a quelli previsti precedentemente, e il loro raggiungimento risulti incerto al momento della loro individuazione e conseguente ratificazione in sede contrattuale, il regime agevolativo potrà essere applicato dall’azienda, sotto la propria responsabilità.

IMPATRIATI

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Incentivi calcolati sull’intero reddito

QUESITO

L’articolo 1, comma 50, della Legge di bilancio 2021 ha modificato il regime dei «lavoratori impatriati» previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 con riferimento ai soggetti che sono stati iscritti all’Aire o che siano cittadini di Stati Ue, che hanno già trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultano beneficiari di tali incentivi fiscali. Si chiede conferma che il reddito di lavoro dipendente o autonomo su cui calcolare l’importo del 10% o 5% sia esclusivamente quello detassato in base all’articolo 16 delDlgs 147/2015 e non l’intero reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto nel periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione

RISPOSTA

Ai fini dell’estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale per lavoratori impatriati, l’onere del 10 ovvero del 5 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti dai lavoratori rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, nel periodo di imposta precedente a quello in cui si esercita l’opzione, deve essere calcolato sull’intero reddito complessivamente prodotto dalla persona (e non sul 50 per cento dello stesso), atteso il dato letterale della disposizione che fa riferimento ai redditi «oggetto dell’agevolazione» e non a quelli ridotti per effetto dell’agevolazione medesima.

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Gli accordi con Francia, Svizzera e Austria

QUESITO

I recenti accordi interpretativi siglati con alcune giurisdizioni di confine (Svizzera, Francia e Austria) e predisposti sulla base delle raccomandazioni Ocse sono volti in prima istanza a tutelare le posizioni dei lavoratori frontalieri. Ci si domanda se gli stessi principi che neutralizzano le conseguenze fiscali delle misure di restrizione alla movimentazione della persona dovute alla crisi Covid possano essere estesi anche agli altri lavoratori residenti fiscali in Italia che, durante il periodo emergenziale, hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa dall’Italia in favore di Società estere (datore di lavoro o presso cui sono stati distaccati) in modalità di remote working.

RISPOSTA

Si rileva preliminarmente che, con nota del 3 aprile 2020, il Segretariato dell’Ocse ha pubblicato un’analisi dei Trattati fiscali e l’impatto della crisi del Covid 19, dove si affrontano, tra l’altro, problematiche relative ai cosiddetti frontalieri e alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Il punto di partenza di tale analisi è la constatazione che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 15 del modello di Convenzione Ocse, l’attività di lavoro dipendente è esercitata nel luogo ove il dipendente è fisicamente presente mentre svolge il lavoro a fronte del quale gli è corrisposto il reddito.

A tal riguardo l’Ocse prende atto dei costi di compliance ed amministrativi di datori di lavoro e dipendenti, causati dal temporaneo ed involontario trasferimento del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, ed esorta gli Stati a cooperare per mitigare tali effetti. La competente autorità fiscale italiana ha tenuto conto dell’analisi svolta dal Segretariato dell’Ocse concludendo degli Accordi amministrativi interpretativi delle disposizioni contenute nell’articolo 15 (lavoro subordinato) delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, con l’Austria, la Francia e la Svizzera, Stati limitrofi rispetto ai quali l’incidenza della mobilità transfrontaliera dei lavoratori è particolarmente significativa. Gli accordi sono tesi a neutralizzare le conseguenze fiscali delle misure di restrizione alla movimentazione delle persone, dovute all’emergenza Covid, nei confronti dei lavoratori dipendenti residenti in uno Stato contraente i suddetti Trattati.

Tali lavoratori svolgono abitualmente la loro attività nell’altro Stato contraente ma, a motivo delle misure sanitarie causate dall’emergenza Covid, sono costretti o esortati temporaneamente a lavorare nello Stato di residenza oppure, nel caso dei frontalieri, anche a restare nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa senza rientrare con cadenza giornaliera nello Stato di residenza.

Al riguardo, si evidenzia come gli accordi amichevoli con la Francia, in vigore dal 24 luglio 2020, con efficacia dal 12 marzo 2020 e prorogato sino al 31 marzo 2021, e con la Svizzera, in vigore dal 20 giugno 2020 ed efficace dal 24 febbraio 2020, si riferiscano non soltanto ai frontalieri ma anche alla generalità dei dipendenti residenti di uno Stato che svolgono la propria attività lavorativa nell’altro Stato contraente il Trattato internazionale. Tali accordi interpretativi, infatti, oltre al paragrafo 4, fanno esplicito riferimento anche al paragrafo 1 dell’articolo 15 delle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, riguardante gli emolumenti ricevuti dalla generalità dei dipendenti (con l’eccezione dei redditi di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, per quel che riguarda il Trattato con la Francia, e degli emolumenti di cui agli articoli 16, 18 e 19, per quel che concerne la Convenzione con la Svizzera).

Diversamente, si rileva che l’Accordo amministrativo con l’Austria, in vigore dal 27 giugno 2020 ed efficace dall’11 marzo 2020, è volto a tutelare soltanto le posizioni dei lavoratori frontalieri, in quanto il suo ambito interpretativo è circoscritto al paragrafo 4 e non ricomprende il paragrafo 1 dell’articolo 15 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata con tale Paese. In linea generale, pertanto gli orientamenti contenuti nell’analisi svolta dal Segretariato dell’Ocse sono stati accolti dall’Italia, allo stato, unicamente sulla base dei menzionati accordi amministrativi, a condizioni di reciprocità.

TERZO SETTORE

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Utili Ets non vanno distribuiti

QUESITO

Al fine della riduzione della tassazione sugli utili percepiti dall’ente non commerciale, il comma 46 della legge di Bilancio richiede che l’imposta non dovuta in applicazione della disposizione sia destinata al finanziamento delle attività di interesse generale indicate, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva «indivisibile e non distribuibile» per tutta la durata dell’ente. Posto che l’agevolazione dovrebbe trovare applicazione unicamente nei confronti di enti privi di scopo di lucro, quali sono le ipotesi di “distribuzione” che possono dar luogo alla perdita del beneficio?

RISPOSTA

L’articolo 1, comma 44 della Legge di Bilancio 2021, dispone che gli utili - percepiti dagli enti non commerciali che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 del medesimo articolo - non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. La previsione normativa intende attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, i quali, concorrevano in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (Ires) ed al contempo destinare il risparmio di imposta conseguito alle attività di interesse generale, «accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente».

Tale ultima disposizione rispecchia il principio di divieto di distribuzione di utili gravante sugli enti non commerciali che svolgono la propria attività senza scopo di lucro, inteso anche come divieto alla distribuzione anche indiretta degli utili. Pertanto in caso di distribuzione di utili gli enti non commerciali decadono da ogni beneficio fiscale connesso alla natura non lucrativa ivi incluso il regime agevolato sugli utili percepiti dagli stessi.

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Agevolati solo gli utili derivati

QUESITO

Nel definire l'ambito di applicazione della tassazione in misura ridotta, il comma 44 della Legge di bilancio fa riferimento agli “utili” percepiti. Tale riferimento deve intendersi esteso anche ai proventi a questi assimilati? Si pensi, ad esempio, ai proventi degli strumenti finanziari partecipativi e agli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.

RISPOSTA

Considerato il generico riferimento agli “utili” percepiti dagli enti non commerciali si ritiene che l'agevolazione si applichi non solo agli utili derivanti da partecipazioni, ma anche ai proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto, indipendentemente dall'entità dell'apporto, in coerenza ai chiarimenti forniti dalla circolare 16 giugno 2004, n. 26/E.

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