La domanda
Gli interventi da “sismabonus” di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell'art. 16 del DL 63/2013 (non comma 1-septies) sono applicabili anche in caso di demolizione e ricostruzione? In base alla nuova definizione di ristrutturazione di cui all'art. 10 del D.L. n. 76/2020 la ricostruzione con incremento di volumetria (laddove classificata come ristrutturazione nel titolo abilitativo) consente il bonus sull'intera spesa, nel rispetto del limite massimo? Il limite va determinato sulla base delle unità immobiliari esistenti in origine anche se demolite?
No. Secondo quanto indicato dal comma 3 dell'art. 119 del Dl Rilancio, sono ammissibili al Superbonus gli interventi di demolizione e ricostruzione rientranti nei soli commi 1 e 2 del medesimo articolo. Inoltre, la demolizione e ricostruzione è ammessa per gli interventi di cui al comma 1-septies del dell’articolo16 del Dl 63/2013.
Come indicato nella Faq n. 7 di Enea, dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti all'ampliamento. Il limite di spesa va calcolato sul numero delle unità abitative post intervento.
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