La domanda
Chiarire se ed in quali casi esistono vincolo di cumulo ai limiti per i vari interventi. La Circolare 24/E/2020 in proposito afferma che “Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 euro e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a euro 30.000, avranno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento, calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80.000, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno. Analogamente nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell'impianto termico (intervento trainante) e il condomino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10.000 euro, effettui interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare, gli infissi con una spesa pari a 20.000 euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5.000 euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 38.500 euro (110 per cento di 35.000 euro”.
Quindi non esistono interventi che hanno un limite unico e non comportano la somma dei singoli limiti? E questo vale tanto per i lavori trainanti, quanto per quelli trainati, quanto per i lavori di risparmio energetico non meritevoli del Superbonus al 100%? Se non è così indicare i casi di non cumulabilità.
Con riferimento alla detrazione spettante, gli esempi sopra indicati sono da intendersi come di seguito.
Esempio 1: qualora si effettuano interventi di isolamento termico delle pareti per un totale di 50.000 euro e interventi sugli impianti di climatizzazione per un importo di 15.000 euro, il contribuente avrà diritto ad una detrazione massima di 55.000 euro per l'isolamento termico e di 16.500 euro per l'impianto.
Esempio 2: qualora si effettuino interventi sull'impianto centralizzato di un condominio per un valore da imputare ad un condomino di 10.000 euro e quest'ultimo, inoltre, realizzi interventi trainati sul proprio appartamento quali infissi (per una spesa di 20.000 euro) e schermature solari (per una spesa di 5.000 euro), tale condomino ha diritto ad una detrazione totale di 38.500€.
Da quanto sopra esposto risulta chiaro che la detrazione massima è da calcolarsi singolarmente per ogni singolo intervento. Si rappresenta che il medesimo approccio è da applicarsi anche per le altre detrazioni non rientranti nel Superbonus.
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