Per molti sembrerà un orizzonte lontano, con la preoccupazione soprattutto in una fase attuale di dover guardare al domani o al massimo a dopodomani. Eppure un effetto della rimodulazione del calendario fiscale da ultimo con l’intervento del decreto Ristori-quater (Dl 157/2020 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 novembre) c’è già: a primavera si preannuncia un ingorgo in grado di far tremare i polsi ma soprattutto di mettere a dura prova la liquidità delle partite Iva che, con pandemia e restrizioni a perimetro variabile, molto difficilmente potrà tornare almeno ai livelli 2019. Insomma sarà allora che tutti i nodi verranno al pettine con il continuo rinvio e affastellarsi delle scadenze, sempre che Governo e Parlamento non ci mettano mano prima.
Nodi che, del resto, riguardano da vicino anche il perimetro oggettivo e soggettivo del rinvio degli acconti. A cominciare dalla mini-proroga al 10 dicembre riservata a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio, sede legale o operativa in Italia. Il dubbio è se la proroga abbia effetto anche sugli acconti diversi dalle imposte sui redditi e Irap in scadenza il 30 novembre 2020. Di norma, nel momento in cui è stata disposta la proroga per la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, il differimento è stato esteso anche alle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, alla cedolare secca sulle locazioni, all’Ivie e all’Ivafe (imposte sul valore rispettivamente degli immobili e delle attività finanziarie all’estero) e ai contributi Inps. Ciò per la ragione che si tratta di acconti che devono essere versati entro gli stessi termini previsti per gli acconti delle imposte sui redditi. Anche considerando la gravità dell’attuale situazione, un intervento chiarificatore e in tempi rapidi delle Entrate a riguardo è opportuno. L’altro aspetto molto delicato è l’effetto del passaggio di zona da rossa ad arancione e il conseguente impatto sul rinvio “lungo” degli acconti al 30 aprile 2021 senza dover fare i conti con il calo del 33% di fatturato/corrispettivi nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Alla fine è prevalsa la formula che fotografa la situazione delle zone al 26 novembre (articolo 1, comma 4, del Dl 157/2020). Di conseguenza le attività con codice Ateco negli allegati 1 e 2 del Dl 149/2020 con domicilio fiscale o sede operativa anche in Lombardia, Piemonte e Calabria (diventate arancioni da domenica 29 novembre) possono accedere al rinvio automatico a fine aprile anche senza verificare se hanno registrato il calo del 33% nel primo semestre e siano stati entro i 50 milioni di euro di ricavi nel 2019. Così come possono andare ad aprile i ristoratori (o meglio «gli esercenti l'attività di gestione di ristoranti» perché mai come nel fisco le parole sono importanti) delle regioni in zona arancione.
Come si può ben comprendere, una gimcana tra colori, automatismi o semiautomatismi che mette a dura prova tanto gli operatori quanto i professionisti che li assistono. Con il rischio di sbagliare ora e di trovarsi esposti a rischi di contestazioni da parte del Fisco a distanza di mesi o anni.
Un altro potenziale segnale nell’ottica dell’ingorgo primaverile è rappresentato dal posticipo delle rate della pace fiscale dal 10 dicembre al 1° marzo. Una proroga richiesta a gran voce anche da buona parte del mondo politico, anche perché la scadenza non avrebbe ammesso ritardi di sorta non essendo espressamente previsto neanche il margine di tolleranza dei 5 giorni per il lieve inadempimento. Ebbene, però il 1° marzo 2021 bisognerà pagare le quattro rate 2020 e la prima rata 2021 della rottamazione-ter oppure le due rate 2020 del saldo e stralcio mentre la prima del 2021 si dovrà versare entro il 2021. L’impatto è ampio considerato che sono interessati 1,2 milioni tra cittadini e partite Iva. E forse, mentre il Parlamento si inizia a muovere per la rottamazione-quater, potrebbero anche essere maturi i tempi per modificare la norma che comporta la decadenza automatica per chi non versa entro la scadenza, consentendo il ravvedimento a chi lo fa in ritardo. Per evitare così di dover andare di proroga in proroga.
IL NUOVO CALENDARIO a cura di Giuseppe Morina e Tonino Morina
Le scadenze rinviate dai decreti Ristori-bis e Ristori-quater
10 DICEMBRE 2020
Contribuenti interessati
Tutti i contribuenti
Adempimento o versamento
Dichiarazione dei redditi 2020 per l’anno d’imposta 2019 di persone fisiche, società di persone e soggetti Ires: presentazione online via Entratel o via Internet delle dichiarazioni dei redditi con esercizio che coincide con l’anno solare
Dichiarazione Irap 2020: presentazione online delle dichiarazioni Irap per le persone fisiche, società di persone, studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l’anno solare
10 DICEMBRE 2020
Contribuenti interessati
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione
Adempimento o versamento
Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020
1° MARZO 2021
Contribuenti interessati
Contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter e del saldo e stralcio
Adempimento o versamento
I pagamenti delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, in scadenza nel 2020, che erano stati prorogati al 10 dicembre 2020, dovranno essere effettuati entro il 1° marzo 2021, fermo restando che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate. In questo caso, però, non è applicabile la “tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori
16 MARZO 2021
Contribuenti interessati
Contribuenti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Beneficiano della sospensione anche i ristoratori, gli albergatori, le agenzie di viaggio e i tour operator
Adempimento o versamento
Sospensione di 4 mesi dei termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020.
Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate dai sostituti d’imposta;
b) ai versamenti dell’Iva.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021
16 MARZO 2021
Contribuenti interessati
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (*)
Contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019
Adempimento o versamento
Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate dai sostituti d’imposta;
b) ai versamenti dell’Iva.
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021
30 APRILE 2021
Contribuenti interessati
Soggetti Isa e collegati
Adempimento o versamento
Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020
È prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro).
La norma si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019
30 APRILE 2021
Contribuenti interessati
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019
Adempimento o versamento
Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020
È prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, e che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019
30 APRILE 2021
Contribuenti interessati
Contribuenti ed esercenti attività di gestione di ristoranti che operano nei settori economici che hanno subìto restrizioni, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
Adempimento o versamento
Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020
È prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione (*)
(*) La norma agevolativa si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del Dl 149/2020, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al medesimo Dl, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma dell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del Dl 149/2020. La situazione delle zone è quella fotografata al 26 novembre 2020

