Le elezioni degli Ordini dei commercialisti previste per il 5 e 6 novembre potrebbero svolgersi regolarmente. La decisione di un rinvio, secondo il ministero della Giustizia, spetta agli Ordini locali, che hanno modo di conoscere la situazione e decidere se è possibile consentire il voto in sicurezza.

È questa in sintesi la risposta del dicastero di via Arenula alla lettera inviata il 21 ottobre dal presidente della categoria Massimo Miani, che chiedeva se e in che misura le nuove restrizioni contenute nel decreto del 18 ottobre si applicassero anche alle elezioni previste per il 5 e 6 novembre.

Il ministero nella sua risposta, firmata dal direttore generale del dipartimento degli affari di giustizia Giovanni Mimmo, ricorda che le regole elettorali sono previste da disposizioni primarie e che esula dalle sue competenze adottare provvedimenti autorizzativi in merito. Inoltre, prosegue la Giustizia, non è applicabile - come chiesto da Miani - l’articolo 33, comma 1 del Dl 23/2020 che prevede la sospensione delle procedure elettorali con conseguente proroga degli organi, perché tale norma «sembra aver cessato la propria efficacia il 31 luglio 2020» al termine del precedente stato di emergenza. Premesso ciò la Giustizia chiarisce che non riterrebbe irragionevole un differimento delle operazioni elettorali a una data successiva alla cessazione dello stato di emergenza. La Giustizia invita i 131 Ordini chiamati al voto - che a gennaio dovrebbero eleggere il nuovo Consiglio nazionale - ad effettuare una valutazione ponderata, «da esercitare nei limiti del buon andamento dell’azione amministrativa» che deve consentire il rinnovo delle cariche, ma al contempo garantire lo svolgimento in sicurezza del procedimento elettorale.

Se alcuni Ordini decideranno per la proproga ed altri no, c’è il concreto rischio che per l’elezione del nuovo Consiglio si debba aspettare, quanto dipende dal Covid-19.

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