La domanda

Nell’ambito di un progetto di ampliamento di un’industria della pasta avente ad oggetto diversi investimenti, è ammissibile al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) anche la fornitura in opera di quadri elettrici nell’opificio di proprietà aziendale? Questa stessa fornitura può accedere al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (articolo 1, commi da 185 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020)?
F.G. – Salerno

Nel caso in esame, occorre verificare in concreto come l’azienda ha contabilizzato il bene in questione. In particolare:

1. il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nel Mezzogiorno dall’articolo 1, commi 98-108, legge 208/2015 spetta esclusivamente per gli investimenti in beni strumentali nuovi, cioè macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. A norma del comma 99, in particolare, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, relativi all’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Al riguardo, l’agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile accedere al credito d’imposta in questione in presenza di un «dimostrabile nesso funzionale sufficientemente stringente tra la struttura produttiva, ubicata nelle zone agevolate, e i luoghi in cui il bene produttivo acquistato viene effettivamente utilizzato» (risposta all'istanza di interpello 6 agosto 2020, n. 252). Pertanto, solo in presenza di uno «stretto vincolo di connessione funzionale tra bene agevolabile e struttura produttiva» situata in uno dei territori agevolabili, l’investimento contribuisce alla crescita di tale struttura produttiva e può essere considerato come sua mera diramazione, a prescindere dalla presenza fisica dello stesso in azienda (a tal fine si richiama la risoluzione 22 dicembre 2016, n. 118/E);

2. per quanto riguarda il tax credit beni strumentali (articolo 1, commi 185-197, legge 160/2019) sono agevolabili tra l’altro gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, sempreché non abbiano un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5 per cento, non si tratti di fabbricati e costruzioni oppure di beni di cui all’allegato 3, annesso alla legge 208/2015 (risposta 22 settembre 2020, n. 389). Si tenga presente infine che i due incentivi in esame sono cumulabili, sempreché detto cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per l’investimento (risposta 16 settembre 2020, n. 360).

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