La domanda

Sono un lavoratore dipendente. Ho lavorato all’estero e sono stato iscritto all’Aire, l’anagrafe italiana dei residenti all'estero, per un periodo superiore ai due anni fiscali e sono rientrato in Italia a marzo 2018, dove ho trasferito la mia residenza il mese successivo e dove tuttora vivo e lavoro.
Sto attualmendo fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa “rimpatriati” o “rientro dei cervelli” (ho trovato entrambe le denominazioni) e pertanto sono soggetto a una tassazione agevolata. Ho saputo che recentemente le agevolazioni per i rimpatriati sono state riviste; in particolare, mi è stato riferito che il periodo di tassazione ridotta viene incrementato da 5 a 10 anni nel caso in cui si diventi genitori o si acquisti un immobile. Sono diventato padre nel 2019 e ho acquistato una casa nel 2020. Potrei godere di questa estensione temporale o si tratta di un beneficio riservato a chi è rientrato in Italia più tardi?
G. G. – Padova

L’articolo 1, comma 50, della legge 178/2020, legge di Bilancio 2021, permette ai soggetti rientrati in Italia fino al 29 aprile 2019 di prolungare di altri cinque anni il diritto ad usufruire della tassazione agevolata pagando un importo pari al 10% dei redditi già oggetto dell’agevolazione nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione. L’importo da pagare è solo del 5% del reddito in presenza di almeno tre figli minorenni al momento dell’opzione e di acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Con provvedimento n. 60353/2021 del 3 marzo 2021 è stato confermato quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2021 e sono state stabilite le modalità di effettuazione dell’opzione. In particolare si ricorda che il versamento, da calcolare sull’intero reddito prodotto (e non sul 50%) nell’anno precedente a quello dell'esercizio dell’opzione, andrà effettuato con F24 (codice tributo da stabilire), senza possibilità di compensazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del «primo periodo di fruizione dell’agevolazione» vale a dire, si ritiene, entro il 30 giugno dell’anno successivo al primo quinquennio di fruizione. Inoltre, per il riconoscimento dell'agevolazione direttamente da parte del proprio datore di lavoro, il lettore dovrà presentare allo stesso sempre entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione, una richiesta scritta entro la data prima citata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente:
a)nome, cognome e data di nascita;
b)il codice fiscale;
c)l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986;
d)l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
e)l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
f)i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto;
g)il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento prima indicato;
h)l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
i)l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
j)gli estremi del versamento dell’importo per poter usufruire del prolungamento dell’agevolazione.
Dopo la regolarizzazione della posizione, il datore di lavoro provvederà ad effettuare le ritenute sul 50% delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta. A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro effettuerà il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale del 50 per cento.

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