L’estinzione pregressa della società di persone rende legittima e doverosa la notifica del successivo avviso di accertamento al socio solidalmente responsabile dei debiti tributari dell’ente a norma dell’articolo 2267 del Codice civile. L’atto impositivo, emesso nei confronti di una società di persone, è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, a uno dei soci in quanto, analogamente a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 65 del Dpr 600/1973 per l’ipotesi di morte del debitore, tutto ciò si correla al fenomeno successorio che si concretizza nei confronti delle situazioni debitorie gravanti sull’ente, realizzando lo scopo di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società. A tale conclusione è giunta la Cassazione con l’ordinanza 7796/2020.

La controversia sottostante questa ordinanza riguarda un avviso di accertamento emanato nei confronti di un socio di una società semplice cessata e concerne la responsabilità sussidiaria contestata allo stesso.

I precedenti
Il giudizio si colloca nello scenario giurisprudenziale creatosi per effetto del mutato orientamento della Cassazione (sentenza n. 25192/2008) in merito alle conseguenze della cessazione delle società e pertanto dell’assunto analizzato successivamente dalle sentenze delle Sezioni Unite (4060, 4061 e 4062/2010), con le quali è stato stabilito che la cancellazione dal registro delle imprese delle società, di capitali e di persone, ne determina in ogni caso l’estinzione, anche nell’ipotesi di creditori rimasti insoddisfatti e di rapporti giuridici ancora non definiti.

La Suprema corte (sentenza n. 21773/2012) ha sostenuto che la qualità di successore universale, nell’ipotesi di accertamento del reddito nei confronti di una società di persone estinta, «si radica in capo al socio» a causa dell’imputazione allo stesso del reddito della società in conseguenza alla regola della trasparenza (articolo 5 del Tuir), attraverso la quale i soci acquisiscono la «legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società».

I giudici di piazza Cavour con l’ordinanza 23534/2019 si sono occupati del vizio di «nullità derivata» dell’atto impositivo notificato a società inesistente e della sua estensione all’atto notificato al socio.

Si tratta di una questione certamente dibattuta per la giurisprudenza di merito (Ctr Veneto, sentenza n. 86/1/2013; Ctr Liguria, sentenza n. 55/5/2013) ma la Corte Suprema ha tuttavia ritenuto che la cancellazione della società dal registro della imprese, pur determinando l’estinzione dell’ente debitore, non comporta la scomparsa dei debiti insoddisfatti da parte della società debitrice, determinandosi un fenomeno di natura successoria, in conseguenza del quale i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali (Cassazione, ordinanza 25487/2018).

Il riferimento all’evento successorio ha condotto una parte della dottrina a ritenere che, il trasferimento dei rapporti giuridici nei confronti dei soci a titolo successorio, costituisce un percorso idoneo a definire le conseguenze del procedimento di liquidazione, riparto e iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese mentre altri studiosi hanno ritenuto che lo stesso articolo 2495 del Codice civile escluda ogni possibile rimando all’istituto della successione in quanto, il dettato della norma, identifica esclusivamente un’ipotesi di responsabilità dei soci senza fare alcun riferimento alla successione quale strumento che consenta il subentro nella titolarità di rapporti dell’ente da parte di un altro soggetto.

La misura anti-cancellazione
Resta pertanto da verificare l’efficacia del rimedio contenuto nell’articolo 28 del Dlgs 175/2014, concepito dal legislatore per avversare la cancellazione strumentale della società che hanno posto in essere comportamenti tributari illeciti, mediante il quale è stato previsto che ai soli fini della liquidazione, dell’accertamento, del contenzioso e della riscossione, l’estinzione della società prevista dall’articolo 2312 del Codice civile, ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.

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