Non ci sono solo i prestiti garantiti fino a 30mila euro, per i quali le domande sono possibili da venerdì 19 giugno (si veda l’articolo di Gabriele Ferlito su NT+ Fisco). Il decreto Liquidità (23/2020, convertito dalla legge 40 del 2020) contiene diverse importanti disposizioni volte ad agevolare l’accesso al credito delle imprese.
L’articolo 13 prevede il rafforzamento delle misure di sostegno per l’accesso al credito tramite il Fondo centrale di garanzia Pmi derogando alla disciplina ordinaria del Fondo centrale di garanzia per le Pmi, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996, fino al 31 dicembre 2020.
L’intervento amplia il perimetro dei soggetti beneficiari ed eleva le percentuali di copertura della garanzia.
L’intervento del Fondo è gratuito (lett. a) e tra i soggetti ammissibili rientrano non solo le Pmi, ma tutte le imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 499. Sono inoltre ricomprese le imprese che abbiano il 25% del capitale o dei diritti di voto detenuto da uno o congiuntamente più enti pubblici, nonché le associazioni professionali e società tra professionisti.
Finanziamenti fino a 5 milioni con durata fino a 72 mesi (lett. c). La percentuale di copertura della garanzia diretta è fissata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria. L’importo totale non può superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno deve essere attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario in base al Dpr 445/2000. È stato, inoltre, previsto che per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, i ricavi delle vendite e delle prestazioni debbano essere sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.
Per le imprese con fatturato fino a 3.200.000 euro per prestiti fino a 800.000 euro, presentando alla banca una autocertificazione sui danni subiti a causa dell’emergenza Covid, può essere aggiunta la garanzia di un confidi, fino a coprire 100% del finanziamento.
Viene comunque effettuata una valutazione sul profilo economico-finanziario dell’azienda.
Finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito (lett. e). È prevista la garanzia diretta nella misura dell’80%. Per i finanziamenti che verranno deliberati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%).
Operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari (lett. i). È previsto che in caso di durata minima di 10 anni e importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo possa essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Questo articolo fa parte della serie di anticipazioni allo Speciale Telefisco del 23 giugno: leggi gli articoli dei relatori e vedi il programma del webinar e degli altri otto appuntamenti

