La domanda
Una società che svolge attività di commercio al dettaglio, esercita dal 2015 in cinque punti vendita, tutti in affitto d’azienda. Nel mese di marzo 2020 ha aperto il sesto punto vendita, sempre in affitto d’azienda, iniziando a pagare il canone mensile previsto dal contratto. La società ha i requisiti per avere il credito d’imposta «bonus canoni locazione immobili» di cui all’articolo 28, del Dl 34/2020, pari al 30% dei canoni mensili di affitto d’azienda pagati. Per quanto concerne i canoni pagati dei cinque punti vendita aperti nel 2015 non vi sono dubbi sulla spettanza. Sui canoni del sesto punto vendita, aperto solo a marzo 2020, è possibile comunque avere il credito, dovendo guardare il calo generale del fatturato della società di almeno il 50% di marzo 2020 su marzo 2019 e così anche per aprile e maggio, oppure non essendo stato aperto tale punto vendita nel 2019, non è possibile per i relativi canoni avere il “bonus”?
M. M. – Padova
Dal tenore della norma richiamata - articolo 28 del decreto “Rilancio” (Dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – non emergono ostacoli alla possibilità di fruire del credito d’imposta in esame nella fattispecie prospettata. La norma fa riferimento all’accertata riduzione del fatturato nelle misure minime indicate. Nè in senso contrario rilevano:
1. la circolare dell’agenzia delle Entrate 6 giugno 2020, n. 14/E, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sulla misura agevolativa de qua;
2. l’articolo 65 del decreto “Cura Italia” (Dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), contenente una misura – cosiddetto “tax credit botteghe e negozi” - per molteplici aspetti analoga a quella prevista dal decreto “Rilancio” (ferma restando la non cumulabilità dei due crediti d'imposta).
Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.



