Anche le mance percepite dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro sono soggette a tassazione. Lo chiarisce la Sezione tributaria della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 26512, richiamando la nozione "onnicomprensiva" del reddito fissata dal Tuir (art. 51, co. 1) e accogliendo il ricorso dell'agenzia delle Entrate.

Capovolta dunque la decisione della Commissione tributaria regionale che invece aveva considerato non tassabili le somme percepite a titolo di mance nel 2007 dal capo ricevimento di un resort di lusso in Sardegna. La somma per nulla esigua - 83.650 in un solo anno - era stata considerata fuori dal reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 51 del TUIR (nel testo in vigore dal primo gennaio 2004 al 2008), "stante la natura aleatoria ed in quanto percepita direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro".

Contro questa decisione si è appellato il Fisco affermando che le somme in questione "sono state comunque percepite dal contribuente in relazione al rapporto di lavoro, per cui rientrano pienamente nella nozione di lavoro dipendente introdotta con la riforma del Dlgs n. 314 del 1997, in sostituzione del precedente art. 48 del Tuir, che sottolinea la natura onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente non più limitato al salario percepito dal datore di lavoro".

Motivo accolto dalla Suprema corte che ricorda come l'attuale art. 51, primo comma, del Tuir, nel testo post riforma del 2004, applicabile, ratione temporis, alla controversia prevede espressamente che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere» (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) «a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

È dunque "marcata", prosegue la decisione, la differenza rispetto all'originaria previsione (art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597) che definiva il reddito da lavoro dipendente come «costituito da tutti i componenti in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro» (poi sostanzialmente trasfuso nell'art. 48 Tuir).

Così ricostruito il quadro normativo, per la Suprema corte va condiviso l'assunto dell'Amministrazione finanziaria secondo cui "l'onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento".

II "nesso di derivazione" delle somme che comunque promanino dal rapporto di lavoro, prosegue l'ordinanza, ne giustifica "la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste". Non è utile dunque, contestare la natura retributiva delle mance per sostenerne l'esclusione dalla nozione di reddito di lavoro dipendente, "atteso che tale nozione è diversa e più ampia di quella di retribuzione" prescindendo dal relativo sinallagma. In esso dunque viene ricompreso "non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l'esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato". Mentre la previsione per cui le mance spettanti ai croupiers sono oggetto di una deduzione forfettaria del 25%, integrando una disciplina agevolativa specifica, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva.

La Ctr si Sassari, in sede di rinvio, dovrà dunque riaffrontare la questione applicando il seguente principio di diritto: «In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell'ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall'art. 51, primo comma, del Dpr n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione".

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