In tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2, comma 47, del Dl 262/2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Tale principio è stato da ultimo ribadito dall’ordinanza 11099/21, della Cassazione, in occasione del ricorso delle Entrate contro la sentenza della Ctr Marche che ha ritenuto soggetto ad imposte di registro ed ipocatastali in misura fissa e non in misura proporzionale, come invece sostenuto dalla ricorrente, l’atto registrato dalla società controricorrente, istitutivo di un trust autodichiarato, ossia caratterizzato dalla coincidenza di disponente e trustee, con conferimento in esso di beni anche immobili.

L’ordinanza 11099 si segnala per la dettagliata ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la materia. Fino a quando, a partire dall’ordinanza 31445/2018, comincia a cristallizzarsi il principio per cui l’atto di dotazione del trust dà luogo ad imposizione sulle donazioni o ad imposizioni sui trasferimenti in misura proporzionale se il trust non autodichiarato o anche autodichiarato è traslativo, cioè determina il passaggio definitivo dei beni, pur se attraverso il trustee, al beneficiario. Con l’ordinanza 1131/2019 la Corte aggiunge un ulteriore tassello, precisando che i vincoli di destinazione, come il trust, sono tassabili ai sensi della legge 286/2006, solo nella misura in cui determinano un trasferimento di beni e diritti a titolo liberale e definitivo.

Da ultimo, la Corte con l’ordinanza 11099/21, ha consolidato tale assetto, rigettando il ricorso proposto dalle Entrate e avallando l’operato della società contribuente la quale dunque correttamente ha pagato in relazione all’atto istitutivo del trust autodichiarato un’imposta di registro in misura fissa.

A fronte del superamento di ogni divergenza interpretativa, si auspica che l’agenzia delle Entrate possa uniformare il proprio operato magari attraverso una circolare che recepisca l’orientamento giurisprudenziale in materia, anche per evitare di incorrere nel pagamento delle spese legali che non potrebbero più costituire oggetto di compensazione.

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