Cessionari dei crediti e fornitori (che hanno concesso lo sconto in fattura) hanno una chance di spalmatura dei bonus più complessa ma anche molto più flessibile, offerta dal nuovo testo dell’articolo 9, comma 4, del Dl 176/2022 (come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del Dl 11/23). Per comprendere appieno questa opportunità occorre leggere il provvedimento attuativo del 18 aprile scorso e la Guida all’utilizzo della piattaforma di cessione crediti aggiornata dall’Agenzia, oltre alla risoluzione 19/E/2023 con i nuovi codici tributo.

Diversamente dalla facoltà prevista per i primi beneficiari del bonus, le opzioni viaggiano in Piattaforma (non in dichiarazione), possono essere distinte per rata (scegliendo l’importo anche all’interno di ciascuna rata), l’utilizzo in dieci quote riguarda la compensazione e non la detrazione, e non si “salta” il 2023. In comune con l’altra fattispecie, questa opportunità ha tuttavia l’irrevocabilità della decisione, che parrebbe essere intesa sia come impossibilità di ripensare la scelta fatta sulla ripartizione, sia come inibizione a cedere le rate che sono state ripartite.

Inoltre questa chance, il cosiddetto “spalma-crediti” a disposizione di fornitori/cessionari, non riguarda solo il superbonus ma anche il sismabonus ex articolo 16 del Dl 63/13 (anche nella versione “acquisti” di cui al comma 1-septies) e il “bonus barriere” ex articolo 119-ter del Dl 34/20. E non riguarda solo le spese sostenute nel 2022 ma le quote residue della rate relative ai crediti derivanti dalle comunicazioni trasmesse alle Entrate:

entro il 31 ottobre 2022, relative all’anno 2022 e seguenti per il superbonus;

entro il 31 marzo 2023, relative all’anno 2023 e seguenti per superbonus, sismabonus e bonus barriere.

Scelta anche per quota

Una delle previsioni più apprezzate del provvedimento attuativo del 18 aprile scorso è la possibilità di effettuare scelte distinte non solo per singola posizione creditoria (e questo era scontato), ma anche per singola rata annuale di ciascun credito e, all’interno di questa, anche per la quota non ancora compensata della rata in scadenza, in una o più soluzioni.

Per comprendere bene questo passaggio è opportuno fare un passo indietro e ricordare la distinzione tra i crediti tracciabili (essenzialmente quelli comunicati alle Entrate dal 1° maggio 2022, dotati di un codice univoco per rata e di cui è vietata la cessione parziale di ogni singola rata) e i crediti non tracciabili (comunicati in precedenza).

In piattaforma, i crediti “non tracciabili” accettati vengono tutti di default destinati alla compensazione (salvo diversa comunicazione del soggetto titolare), mentre per poter operare la compensazione di quelli “tracciabili” è prima necessario scegliere tale opzione, altrimenti non si rendono disponibili altro che per la cessione. Per i crediti tracciabili la ripartizione in dieci rate annuali ex Dl 176/22 prevede che, in prima battuta, l’interessato opti per la compensazione in F24 della singola rata, per poi scegliere la facoltà di ulteriore rateazione decennale. Tenendo presente che:

nel caso si scelga erroneamente una rata per cui l’ulteriore rateazione non è possibile (ad esempio riferita al 2021), il sistema propone un messaggio di errore;

per ogni importo destinato a essere “spalmato” in dieci anni, il sistema suggerisce di ripartire l’intera rata disponibile, ma questo dato è modificabile. In pratica, in presenza di una rata annuale di 100 il contribuente, se pensa di poter utilizzare 70 in compensazione nel periodo, può decidere di rateizzare solo 30, intervenendo sul campo «importo da rateizzare» e sostituendo 100 con 30 (ottenendo così 10 rate da 3 a decorrere dal periodo d’imposta successivo, non cedibili né ulteriormente rateizzabili). Entro fine anno si può ulteriormente intervenire se, per ipotesi, l’importo di 70 non è stato integralmente compensato.

La ripartizione in dieci rate così ottenuta è immediatamente efficace, per cui il credito originario (nell’esempio: 30) viene sottratto in tempo reale dal plafond disponibile e sostituito dalle nuove rate che ne sono derivate.

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