Alcune novità delle dichiarazioni dei redditi 2022 (anno d’imposta 2021) interessano anche le imprese agricole. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per modelli Redditi e Irap.

Reddito dominicale e agrario dei terreni

Le imprese agricole costituite sotto forma di imprese individuali o società semplici devono compilare il quadro RA per indicare il reddito dominicale e il reddito agrario dei terreni. Il primo va compilato dai titolari del diritto reale sul terreno (proprietà, usufrutto, eccetera), mentre il secondo va compilato da chi svolge attivamente l’attività agricola compresa nell’articolo 32 del Tuir (Dpr 917/1986). I redditi dominicali e agrari individuati in visura catastale devono essere rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70 per cento. Inoltre, devono essere entrambi rivalutati di un ulteriore 30 per cento. Tale ulteriore rivalutazione non deve essere applicata nel caso di terreni posseduti e condotti da Imprenditori agricoli professionali (Iap) e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola.

Anche per l’anno 2021 è confermato inoltre che i redditi fondiari dei terreni posseduti e condotti da Iap e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola non concorrono alla base imponibile Irpef. In questo caso i redditi devono essere comunque indicati nel quadro RA, ma deve essere barrata la colonna 10 in modo che il reddito non venga riportato nel reddito complessivo Irpef.

Attività agricole

I redditi derivanti da attività agricole non comprese nel novero dell’articolo 32 vanno indicati nel quadro RD, ovvero nei quadri dei redditi di impresa se si è optato per la tassazione ordinaria. Si tratta dell’allevamento di capi eccedentari quelli allevabili, delle attività di trasformazione di prodotti agricoli non compresi nella tabella del decreto ministeriale delle attività connesse, della fornitura di beni e servizi resi mediante l’utilizzo delle risorse normalmente utilizzate dall’impresa agricola, dei redditi derivanti dall’attività agrituristica e dalla produzione di agroenergie (fotovoltaico e biogas).

Le società

Le società diverse dalle società semplici, invece, non compilano il quadro RA anche nel caso di possesso o conduzione di terreni, ma devono compilare il quadro dei redditi di impresa (RF o RG a seconda della contabilità ordinaria o semplificata). Se queste società svolgono esclusivamente attività agricola, contengono nella propria denominazione la dicitura «società agricola» e lo statuto prevede l’esercizio esclusivo della attività agricola, allora possono optare per la determinazione del proprio reddito in base alle proprie risultanze catastali. In questo caso, in sostituzione del reddito di impresa determinato secondo le regole ordinarie, le società indicheranno il reddito catastale del fondo opportunamente rivalutato.

Credito d’imposta beni strumentali nuovi

Tutte le imprese che nel corso del 2021 hanno effettuato acquisti di beni strumentali nuovi per i quali è possibile fruire del credito di imposta devono compilare le sezioni I e IV del quadro RU. Il primo quadro serve a indicare il credito maturato, il credito utilizzato, il credito residuo e l’eventuale credito trasferito ai soci di società di persone. La sezione IV, invece, serve a monitorare l’importo complessivo degli investimenti effettuati al 31 dicembre 2021 e quelli effettuati successivamente per i quali entro il 31 dicembre si sia proceduto all’ordine e al pagamento dell’acconto del 20% e si siano conclusi entro il 30 giugno 2022.

L’Irap e gli esoneri

A partire dall’esercizio 2022, l’Irap non è più dovuta da tutte le imprese individuali e le persone fisiche. Questa misura si affianca al fatto che l’imposta in questione non è più dovuta, dal 2016, per tutte le attività agricole comprese nell’alveo dell’articolo 32 del Dpr 917/1986. Di conseguenza tutte le imprese individuali, anche quelle che svolgono servizi agromeccanici e le imprese agricole che svolgono attività agricole eccedenti rispetto al dettato dell’articolo 32 sono esonerate dal versamento dell’Irap per l’anno 2022 e nella dichiarazione relativa al 2021, si dovranno neutralizzare gli acconti di imposta per l’anno 2022.

Le società di capitali che svolgono esclusivamente attività agricole comprese nell’alveo dell’articolo 32 devono comunque compilare la dichiarazione Irap per poter liquidare il diritto camerale in misura corretta.

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