La Cassazione nel 2024 (sentenza 11791) ha affermato che, ai fini Irap, la determinazione della base imponibile trova la sua disciplina nell’articolo 5 del Dlgs 446/1997: con la conseguenza che – per i costi delle auto – non si applica l’articolo 164 del Tuir, comprese le limitazioni di deducibilità.
Esaminando i documenti di prassi (ad esempio le risposte a interpello 25/2025 e 115/2022) emerge come l’Agenzia faccia spesso riferimento alle varie tipologie di spese (auto, cellulari, rappresentanza...

