1. In sintesi

Gli investimenti “rilevanti” assumono una triplice valenza ai fini dell’Ires premiale, di cui all’articolo 1, commi 436-444, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) e Dm 8 agosto 2025.

In primis, sono una condizione di accesso al beneficio fiscale, con una soglia minima pari al maggiore tra il 30% dell’utile 2024 accantonato, il 24% dell’utile 2023 e la somma di 20.000 euro. Successivamente, costituiscono un requisito di mantenimento del diritto alla fruizione dell’agevolazione: la recapture rule fa decadere dal beneficio la società che cede, dismette, estromette dall’attività d’impresa o delocalizza i beni entro il quinto periodo d’imposta successivo, salvo investimenti sostitutivi. Infine, per effetto dell’articolo 12 del decreto attuativo, gli investimenti “rilevanti” rappresentano il massimale del beneficio spettante, calcolato sul costo rimasto a carico dell’impresa.

Il ruolo cardine degli investimenti “rilevanti” nella disciplina Ires premiale è legato alla ratio dell’incentivo: “generare un effetto volano sulle dinamiche reddituali derivanti dall’utilizzo di beni tecnologicamente avanzati (e potenzialmente anche la ricerca di una maggiore sostenibilità ambientale degli stessi)”.

Gli investimenti da considerare riguardano beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, in possesso dei requisiti 4.0 e/o 5.0 (escluse, dunque, le spese di formazione 5.0), con obbligo di interconnessione ed eventualmente di riduzione dei consumi energetici. Il periodo di effettuazione è ricompreso tra il 1° gennaio 2025 e il termine ordinario di trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2 novembre 2026 per i “solari”), secondo il criterio di competenza dell’articolo 109 del Tuir.

2. Investimenti rilevanti nell’Ires premiale: da condizione di accesso a massimale di fruizione

L’articolo 1, commi 436-444, legge di Bilancio 2025 ha introdotto, a valere sul periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per le imprese “solari” il 2025) la disciplina agevolativa c.d. dell’Ires premiale. L’incentivo consiste in una riduzione di 4% dell’aliquota Ires (dal 24% al 20%) per le società che soddisfano determinati requisiti di patrimonializzazione (accantonamento utili), incremento occupazionale e realizzo di investimenti “rilevanti”, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza previste ex lege.

L’effettuazione di investimenti c.d. “rilevanti” è una specifica condizione di accesso al beneficio dell’Ires premiale, disciplinata dall’articolo 5 del Dm 8 agosto 2025 e dalla relazione illustrativa. Il requisito degli investimenti “rilevanti” rappresenta non solo una barriera all’ingresso, ma assume una valenza strutturale e permanente nell’intero ciclo di fruizione dell’agevolazione. La stessa finalità della misura agevolativa, come declinata in relazione illustrativa, è quella di “incentivare gli investimenti rilevanti al fine di generare un effetto volano sulle dinamiche reddituali derivanti dall’utilizzo di beni tecnologicamente avanzati (e potenzialmente anche la ricerca di una maggiore sostenibilità ambientale degli stessi)”. Gli investimenti rilevanti, quindi, non sono solo un requisito formale, ma rappresentano un elemento centrale della strategia di crescita e innovazione aziendale richiesta dal legislatore.

La presenza di investimenti “rilevanti” è condicio sine qua non per accedere alla riduzione dell’aliquota Ires.

L’articolo 5, comma 5 del decreto attuativo ne definisce la soglia di investimento minimo, pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’”utile accantonato” dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • 24% dell’eventuale utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
  • 20.000 euro.

Il costo dei beni va determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Per meglio chiarire l’ammontare minimo degli investimenti “rilevanti” da effettuare per l’accesso all’Ires premiale, si riportano alcuni esempi tratti dalla relazione illustrativa.

Esempio 1

Utile 2024 = 100.000 euro, distribuito per 20.000 ai soci.

Utile 2023 = 150.000 euro, assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.000 euro.

L’investimento minimo per fruire della riduzione dell’aliquota è pari a 36.000 euro, il maggiore tra:

30% utile accantonato 2024 = (100.000 – 20.000) x 30% = 24.000 euro;

24% utile 2023 = 150.000 x 24% = 36.000 euro;

20.000 euro.

Esempio 2

Utile 2024 = 100.000 euro, distribuito per 20.000 ai soci.

Perdita 2023 = (90.000) euro.

L’investimento minimo per fruire della riduzione dell’aliquota è pari a 24.000 euro, il maggiore tra:

30% utile accantonato 2024 = (100.000 – 20.000) x 30% = 24.000 euro;

20.000 euro.

Esempio 3

Utile 2024 = 80.000 euro, non distribuito per 64.000 euro.

Utile 2023 = 70.000 euro.

L’investimento minimo per fruire della riduzione dell’aliquota è pari a 20.000 euro, il maggiore tra:

30% utile accantonato 2024 = 64.000 x 30% = 19.2000 euro;

24% utile 2023 = 70.000 x 24% = 16.800 euro;

20.000 euro.

Gli investimenti “rilevanti” rivestono anche una funzione di mantenimento dei requisiti di fruizione: il beneficio è subordinato alla permanenza degli investimenti “rilevanti” nell’attività d’impresa fino al quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

L’articolo 7 del decreto attuativo indica, infatti, come cause di decadenza dall’Ires premiale la cessione a terzi, la dismissione, la destinazione a finalità estranee e la stabile delocalizzazione dei beni a strutture produttive ubicate all’estero, anche se di proprietà della stessa società (c.d. recapture rule).

La relazione illustrativa precisa che la cessione del contratto di leasing nel periodo di sorveglianza è assimilata all’estromissione dei beni dalla struttura produttiva.

Tuttavia, qualora l’impresa proceda con la sostituzione dei beni oggetto degli investimenti “rilevanti” (beni materiali inclusi nell’allegato A annesso alla legge 232/2016), con beni aventi caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e previa attestazione delle caratteristiche dei nuovi beni, del requisito di interconnessione e della riduzione dei consumi energetici nei casi previsti, nel medesimo periodo di realizzo, secondo quanto disposto dalla disciplina dei c.d. “investimenti sostitutivi” dell’articolo 1, comma 35, lettere a) e b) legge 205/2017, l’agevolazione è salva.

Il comma 3, lettera b), dell’articolo 7 introduce una presunzione di destinazione stabile a strutture produttive all’estero: si considerano tali i beni utilizzati all’estero per la maggior parte di ciascun periodo d’imposta a partire da quello di acquisizione degli stessi beni, con ragguaglio negli esercizi di acquisizione e di estromissione del bene.

Esempio di delocalizzazione

Bene 4.0 acquistato il 1° settembre 2025.

Nel primo anno di utilizzo (durata 4 mesi, dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025), il bene deve essere localizzato in Italia per oltre due mesi.

Per ogni successivo esercizio di utilizzo e fino al quinto, il bene deve restare localizzato in Italia per oltre la metà dell’anno.

In sintesi, è sufficiente la delocalizzazione per un periodo superiore alla metà in uno dei periodi d’imposta del periodo di sorveglianza per attivare la recapture

L’ammontare degli investimenti “rilevanti” costituisce, inoltre, il massimale del beneficio fiscale da Ires premiale.

L’articolo 12 del decreto attuativo stabilisce che “Ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota Ires spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto”.

L’introduzione del limite, che non era originariamente previsto dalla norma istitutiva, assume rilevanza in correlazione alla ratio dell’incentivo: garantire un risparmio fiscale proporzionale agli investimenti in beni 4.0 e/o 5.0.

In assenza di esempi nella relazione illustrativa, il riferimento al “costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti” lascia intendere che gli investimenti “rilevanti” concorrano al calcolo del massimale del beneficio Ires premiale al netto degli altri contributi sulle medesime spese.

Esempio

Reddito imponibile 2025 = 1.000.000 euro

Ires ordinaria al 24% = 240.000 euro

Ires premiale al 20% = 200.000 euro

Beneficio fiscale teorico (minore imposta dovuta pari al 4%) = 40.000 euro.

 

Caso a) Investimenti “rilevanti” = 150.000 euro, rappresentano il massimale del beneficio Ires premiale.

Beneficio fiscale teorico < Investimenti rilevanti

Beneficio fiscale effettivo = Beneficio fiscale teorico = 40.000 euro.

 

Caso b) Investimenti “rilevanti” = 20.000 euro, rappresentano il massimale del beneficio IRES premiale.

Beneficio fiscale teorico > Investimenti “rilevanti”

Beneficio fiscale effettivo = Investimenti “rilevanti” = 20.000 euro.

 

Nel caso b), in presenza di un credito d’imposta Transizione 4.0 = 20.000 x 20% = 4.000 euro, il beneficio fiscale effettivo dovrebbe essere rideterminato considerando gli investimenti al netto del contributo:

Imponibile Ires 20% = Investimenti rilevanti netti/ 4% = (20.000 -4.000) / 4% = 400.000 euro

Imponibile Ires 24% = 1.000.000 – 400.000 = 600.000 euro

Beneficio fiscale effettivo = 400.000 x 4% = 16.000 euro.

3. Caratteristiche degli investimenti rilevanti

Gli investimenti “rilevanti” ai fini dell’Ires premiale sono quelli aventi ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, in possesso dei requisiti tecnici dettati dalle rispettive discipline Transizione 4.0 e/o Transizione 5.0.

Gli investimenti “rilevanti” devono, quindi, soddisfare i criteri di novità e strumentalità, nonché i requisiti tecnici e/o di efficientamento energetico previsti dai crediti d’imposta 4.0 e/o 5.0, senza che l’impresa ne abbia necessariamente beneficiato.

Infatti, l’ambito temporale di realizzazione degli investimenti “rilevanti” non coincide con il perimetro di applicazione dei Piani Transizione 4.0 e 5.0 menzionati.

La relazione illustrativa precisa che “Non trovano applicazione, invece, per gli investimenti in esame gli adempimenti informativi necessari per la prenotazione delle risorse e per il monitoraggio dei suddetti crediti d’imposta”.

Le tipologie di investimenti “rilevanti” comprendono:

a) i beni materiali inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 e i beni immateriali inclusi nell’allegato B annesso alla legge 232/2016, interconnessi al sistema di aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni Transizione 4.0 e beni “trainanti” Transizione 5.0);

b) i beni immateriali, quali energy dashboarding e software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente, di cui al comma 4, secondo periodo, dell’articolo 38, Dl 19/2024, acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% a livello di struttura produttiva o di almeno il 5% a livello di processo (beni immateriali Transizione 5.0); i beni materiali nuovi strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, di cui al comma 5 dell’articolo 38, Dl 19/2024, acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% a livello di struttura produttiva o di almeno il 5% a livello di processo (impianti Fer Transizione 5.0).

Restano esclusi dall’Ires premiale gli investimenti in formazione 5.0 del personale di cui all’articolo 38, comma 5, del Dl 19/2024.

Se l’investimento complessivo comprende solo i beni della lettera a), deve essere verificata l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La relazione illustrativa richiama, a tal proposito, i documenti di prassi emanati dall’agenzia delle Entrate per i piani Transizione 4.0:

  • le caratteristiche tecnologiche che consentono di realizzare l’interconnessione devono essere presenti sin dall’origine del bene, prima della sua entrata in funzione;
  • l’interconnessione può essere realizzata “tardivamente”, dopo che l’impresa si sia dotata o abbia adeguato i propri sistemi informatici;
  • l’interconnessione deve permanere “per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b)” ovvero per oltre la metà del periodo di sorveglianza previsto dalla citata recapture rule, che termina entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento.

Nel caso di investimenti “rilevanti”, che includono anche i beni della lettera b), oltre al rispetto del requisito di interconnessione occorre conseguire una riduzione dei consumi energetici, calcolata nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024:

  • di almeno il 3% sulla struttura produttiva localizzata cui si riferisce il progetto di innovazione,

o, in alternativa,

  • di almeno il 5% dei processi interessati dall’investimento.

4. Periodo di realizzazione degli investimenti “rilevanti”

Il periodo di realizzazione degli investimenti “rilevanti” è compreso fra il 1° gennaio 2025 e il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Va da sé che, per i soggetti “solari”, il termine di effettuazione degli investimenti per l’accesso all’Ires premiale 2025 scada il prossimo 2 novembre.

Per espressa previsione contenuta all’articolo 5 del decreto attuativo, quando l’esercizio ha durata superiore, il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi.

L’ambito applicativo temporale comprende, dunque, quasi un biennio e coincide solo parzialmente con l’orizzonte di applicazione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.

Nell’individuazione del momento di effettuazione si applicano le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir: rileva la data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprieta’ o di altro diritto reale, risultando irrilevanti le clausole di riserva della proprietà.

In caso di acquisizione in leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia quando entra nella disponibilità del locatario.

La relazione illustrativa al decreto attuativo precisa che: “il contratto di leasing deve prevedere la facoltà di riscatto (esercitabile anche oltre il periodo di sorveglianza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) dei beni oggetto degli investimenti rilevanti, consentendo, ai fini della disciplina in esame, l’assimilazione ai beni acquisiti in proprietà”.

5. Cenni sull’indicazione nel modello Redditi 2026

L’applicazione dell’agevolazione Ires premiale comporta la compilazione della casella “Ires premiale” nel frontespizio indicando:

  • il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;
  • il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica solo su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall’articolo 11, comma 4, del decreto attuativo relativo ad operazioni di riorganizzazione aziendale). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell’esercizio è superiore a dodici mesi perché l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota Ires è ragguagliato ad anno.

L’ammontare degli investimenti “rilevanti”, che costituisce il massimale del beneficio fiscale da Ires premiale, ha effetti sulla compilazione del quadro RN, al rigo RN8A:

  • in colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad Ires premiale con aliquota agevolata del 20%;
  • in colonna 2, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all’Ires premiale usufruiscono della riduzione del 50% dell’aliquota Ires di cui all’articolo 6 del Dpr 601/1973);
  • in colonna 4, l’agevolazione Ires premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti “rilevanti”, ai sensi dell’articolo 12 del decreto attuativo;
  • in colonna 5, l’imposta relativa all’imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell’importo di colonna 4.
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