Sotto un profilo sanzionatorio, secondo la giurisprudenza di legittimità, il visto di conformità non rappresenta un elemento costitutivo del credito né un presupposto la cui assenza travolge automaticamente la compensazione.
La sua funzione è quella di consentire un controllo anticipato, ma non di trasformare un credito sostanzialmente spettante in un credito indebito solo per una carenza formale.
Se il credito esiste davvero e la sua spettanza non è posta in discussione, la violazione non assume rilievo...

