Ai fabbricati collabenti si applica la disciplina delineata dall’articolo 10 del decreto Iva. Quindi la loro cessione è di regola esente, salva l’applicazione del regime d’imponibilità qualora ne sussistano i presupposti.
Fabbricati strumentali
Il numero 8-ter dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 definisce il trattamento Iva delle cessioni dei fabbricati strumentali «che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni». Applicando il criterio della classificazione catastale...

