Incentivi per il subentro in agricoltura estesi alle imprenditrici agricole. Lo prevede l’articolo 68, comma 9, del decreto legge 73/2021 (Sostegni-bis).

Il Dlgs 185/2000 aveva introdotto, in attuazione dell’articolo 45 della Legge 144/1999, un insieme di incentivi all’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, tesi a sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese a partecipazione giovanile o femminile, favorendo l’accesso al credito.

Tra questi, l’articolo 9 e seguenti, così come modificati dal Dl 91/2014, avevano introdotto delle agevolazioni per i giovani imprenditori agricoli finalizzate al subentro e al successivo sviluppo di aziende agricole attraverso la concessione di mutui a tasso zero, con una durata massima di dieci anni, ovvero di quindici per le iniziative relative alla produzione agricola.

L’articolo 10-bis dello stesso Dlgs 185/2000, riservava la misura alle imprese costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, attive esclusivamente nell’esercizio dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice civile ed amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

L’articolo 68 del decreto Sostegni-bis modifica il dettato dell’articolo 10-bis riconoscendo ora le agevolazioni, oltre che ai soggetti cui già erano riservate, anche alle imprese individuali condotte da donne, a prescindere dall’età.

Nel concreto l’istruttoria delle pratiche è gestita da Ismea, tramite il suo portale telematico, per effetto del decreto 18 ottobre 2007 del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che ha modificato il decreto ministeriale del 28 dicembre 2006, disponendo che sia Ismea a esercitare le funzioni relative agli interventi di cui al Dlgs 185/2000.

Il limite massimo degli investimenti su cui calcolare l’agevolazione è pari 1,5 milioni di euro da suddividersi tra le varie componenti agevolate, indicate nell’articolo 5 del decreto del ministero delle Finanze del 18 gennaio 2016 (studi di fattibilità; opere agronomiche e di miglioramento fondiario; opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; oneri per il rilascio della concessione edilizia; allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; servizi di progettazione; beni pluriennali).

Esisteva già una norma a favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura ed era quella disciplinata dal decreto 9 luglio 2020 del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (la cui emanazione era stata prevista dal comma 504 della Legge 160/2019, ma l’intervento era limitato a una soglia di investimenti pari a 300mila euro e copriva gli interventi di sviluppo e consolidamento, non quelli di subentro, riconoscendo però un tasso di copertura del 90 per cento.

A ben vedere la principale novità dettata dall’articolo 68 del decreto Sostegni bis non è tanto quella di consentire alle imprenditrici di accedere alle agevolazioni, ma di consentire l’accesso a misure di taglia maggiore.

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