1. In sintesi

Le persone fisiche che svolgono attività agricola entro determinati limiti determinano il reddito in base alle risultanze catastali. Significa che, in luogo del reddito effettivamente prodotto, assoggettano a tassazione i redditi dei terreni.

Per le attività che eccedono i predetti limiti, occorre dichiarare un reddito di impresa determinato forfettariamente.

Coloro che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap) o di coltivatore diretto beneficiano di agevolazioni.

2. La determinazione del reddito

I produttori agricoli determinano i redditi che derivano dallo svolgimento dell’attività agricola secondo le regole dell’articolo 32 del Tuir, vale a dire in base alle risultanze catastali.

Questo regime si applica solo alle seguenti attività:
• attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno;
• attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
• attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Mef su proposta del Mipaaf);
• produzione di energia elettrica e calorica da fonte rinnovabile fino a 260.000 kWh per l’energia fotovoltaica e 2.400.000 KWh per l’energia da biogas (comma 423 della legge 266/2005).

Il regime di determinazione catastale consiste nella determinazione del reddito imponibile in base ai redditi dei terreni che sono due: il reddito dominicale che è imputato al soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà o altro diritto reale e va assunto nella misura risultante in catasto il 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivaluto dell’80% e poi di un ulteriore 30%; il reddito agrario, imputato al soggetto che svolge l’attività agricola e rivalutato del 70% e poi di un ulteriore 30%.

La rivalutazione dell’80 e del 70% non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, anche in forma societaria o che la acquisiscano entro due anni dalla stipula del contratto di affitto; l’ulteriore rivalutazione del 30% non si applica nel caso di terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola.

3. Le attività agricole “eccedentarie”

Gli agricoltori persone fisiche che svolgono attività che eccedono i limiti prima visti, con riferimento alla attività “eccedente” non possono essere assoggettati al regime di determinazione catastale del reddito; queste attività sono produttive di reddito di impresa determinato con criteri diversi a seconda dell’attività e della natura del soggetto che la pone in essere.

Le attività che beneficiano di questi criteri forfettari sono le seguenti:
• attività di produzione di vegetali che eccedono il doppio della superficie su cui insiste la produzione per le quali il reddito eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente;
• attività connesse di prodotti non compresi nel decreto ma che rispettano il requisito della prevalenza. In questo caso, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, conseguiti con tali attività, un coefficiente del 15%;
• attività di prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile per le quali il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, conseguiti con tali attività, un coefficiente del 25%;
• attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del Codice civile nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, per le quali il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, conseguiti con tali attività, un coefficiente del 5%;
•attività di allevamento “eccedentario”, vale a dire l’attività condotte con terreni insufficienti a produrre ¼ dei mangimi. Il reddito relativo alla parte eccedente è determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato moltiplicato per uno specifico coefficiente, sulla base del decreto sull'allevamento;
• l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre la franchigia di 260.000 kWh (fotovoltaico) e 2.400.000 kWh (biogas) genera un reddito il reddito è determinato in misura forfetaria, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad Iva un coefficiente di redditività del 25%;
• le attività di agriturismo, enoturismo ed oleoturismo sono tassate mediante applicazione di un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tali attività, al netto della imposta sul valore aggiunto.

4. Il caso degli Iap e dei coltivatori diretti

Per Iap e per i coltivatori diretti, i redditi dei terreni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte dirette ai fini dell’imposta.

Questa agevolazione era stata prevista dal comma 44 della legge 232/2016 per il triennio 2017-2019 e poi successivamente prorogata fino al 2023 (compreso).

Pertanto, con riferimento al 2022, non sono tassati i redditi dei terreni per questi contribuenti.

5. Il versamento delle imposte

Il termine per il versamento delle imposte a saldo per l’anno 2022 e per la prima rata di acconto relativamente a Irpef e addizionali è il 30 giugno prossimo.

Si ricorda che è possibile pagare in un’unica soluzione o rateizzare in un massimo di 6 rate maggiorate di interesse mensile dello 0,33%; in quest’ultima ipotesi, la prima rata va versata entro il 30 giugno e le successive entro il 16 di ogni mese.

In alternativa, è possibile differire il versamento al 30 luglio 2022, maggiorando le somme dello 0,40%.

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