1. Gli adempimenti comunicativi
La legislazione in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd. normativa «antiriciclaggio») per come evolutasi nel corso dell’ultimo ventennio, non si limita ad individuare procedure operative e adempimenti a carico dei soggetti destinatari ma assegna ai medesimi un ruolo attivo che si concretizza con l’attivazione di flussi informativi da trasmettere alle autorità preposte alle attività investigative e/o di accertamento.
Gli adempimenti comunicativi dei soggetti obbligati possono riassumersi nelle seguenti tipologie:
- comunicazione di infrazioni rilevate;
- anomalie operatività dei clienti;
- riscontri alle attività di verifica di autorità o organismi abilitati.
2. Segnalazione di operazione sospetta
La necessità di attivare uno specifico flusso informativo (segnalazione di operazione sospetta, comunemente identificata dall’acronimo SOS) sorge qualora (articolo 35, comma 1, Dlgs 21 novembre 2007, n. 231):
- vi sia cognizione che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- siano state compiute o comunque tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- sussista il sospetto che i fondi impiegati (o da impiegare) per una determinata operazione provengano dal compimento di attività criminosa;
- vi sia il sospetto di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (obbligo limitato agli enti creditizi e finanziari vigilati dalla Banca d’Italia; cfr. Regolamento Ue 1509/2007 e Regolamento Ue 267/2012).
Si rammenta che nella definizione di «attività criminosa» sono ricompresi i reati (inclusi quelli fiscali) potenzialmente punibili con una pena detentiva minima superiore a sei mesi.
DIRETTIVA UE 2015/849 – ARTICOLO 3, PUNTO 4
DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ CRIMINOSA
…
f) tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;
Ne consegue che i professionisti delle materie giuridico-economiche, risultano senz’altro tenuti a verificare le fattispecie di reati fiscali (previste dagli articoli 8 e seguenti, Dlgs 10 marzo 2000, n. 74) eventualmente rilevati nell’ambito degli incarichi professionali acquisiti (dichiarazione fraudolenta, omessa, infedele, occultamento o distruzione documentazione contabile, evasione di Iva o ritenute certificate, ecc).
La normativa attribuisce alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia) il compito di ricevere tali segnalazioni e, al contempo, coadiuvare i soggetti obbligati alla corretta individuazione dei fenomeni suscettibili di segnalazione mediante l’elaborazione di due strumenti:
- indicatori di anomalia (elaborati ai sensi articolo 6, comma 4, lettera e), Dlgs 231/2007);
- schemi rappresentativi di comportamenti anomali (elaborati e diffusi ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) Dlgs 231/2007).
Gli indicatori di anomalia costituiscono una elencazione di fattispecie astrattamente riconducibili ad ipotesi di riciclaggio (o finanziamento del terrorismo), mentre gli schemi rappresentativi (che integrano le informazioni fornite con la pubblicazione degli indicatori di anomalia) sono mutuati dalle attività di monitoraggio e di analisi dei fenomeni già riscontrati e che vengono esemplificati per fornire ulteriore supporto informativo riguardo talune specificità dei fenomeni di riciclaggio (con riferimento agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali di operatività connessa con illeciti fiscali si segnala di particolare interesse per i professionisti della sfera giuridico-economica-fiscale la comunicazione UIF 10 novembre 2020).
L’attività divulgativa dell’UIF si completa con la pubblicazione di ulteriori comunicazioni (vedi da ultimo la Comunicazione UIF 11 aprile 2022 avente ad oggetto la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR) nonché della predisposizione delle dispense periodiche denominate «I quaderni dell’antiriciclaggio» (consultabili all’indirizzo https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/index.html).
Resta salda la necessità, da parte dell’operatore, di compiere una valutazione compiuta degli elementi oggettivi e soggettivi posti a base dell’operatività sospetta, non potendosi esaustivamente affidare alle indicazioni della UIF, nella considerazione che gli indicatori di anomalia e gli schemi rappresentativi restano un mero strumento di ausilio senza poter costituire un elenco tassativo di fattispecie segnalabili.
3. Soggetti interessati
Dal punto di vista soggettivo, risultano interessati all’adempimento tutti i soggetti obbligati individuati dall’articolo 3, Dlgs 231/2007, come di seguito riepilogati.
4. Nuovi indicatori di anomalia
Il provvedimento UIF 12 maggio 2023 (pubblicato in GU 25 maggio 2023, n. 121), in vigore dal 1° gennaio 2024, ha pensionato i precedenti provvedimenti che erano stati sviluppati per distinte categorie di soggetti obbligati.
Pertanto, i seguenti documenti perderanno la propria efficacia normativa a partire dalla medesima data:
I nuovi indicatori di anomalia sono stati individuati in numero di 34 e suddivisi in 3 macrosezioni.
Per ciascun indicatore sono stati sviluppati ulteriori dettagli classificati in numerosi sub-indici.
Il soggetto obbligato sarà pertanto tenuto a individuare preliminarmente gli indicatori rilevanti in relazione alla concreta attività svolta e successivamente analizzare quelli effettivamente applicabili. Gli indicatori della sezione A e gli indicatori individuati dai numeri da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i soggetti obbligati salvo specifiche ipotesi di non applicabilità da valutarsi caso per caso.
ESEMPIO
Il cliente di un commercialista ha conferito a suo tempo un incarico per la tenuta della contabilità aziendale e la relativa consulenza fiscale per la propria attività di realizzazione di software e assistenza informatica.
In epoca successiva ha richiesto al professionista una consulenza per l’acquisto di un capannone. Alla richiesta di informazioni da parte del professionista, riguardo la necessità di tale investimento, il soggetto in esame si è dimostrato inusualmente riluttante a fornire spiegazioni.
Per il caso proposto sembra ricorrere la fattispecie individuata dall’indicatore n.3 «il soggetto cui è riferita l’operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente».
La consultazione dei sub-indici evidenzia ulteriori caratteristiche di compatibilità con il punto 3.7 «il soggetto dimostra di essere privo delle caratteristiche, delle strutture (ad es. dotazione del personale non adeguata in termini quantitativi) o delle competenze tipiche del settore di attività di riferimento o di non esercitare alcuna effettiva attività in tale settore e richiede di effettuare un’operatività funzionale all’esercizio di un’impresa (ad es. acquisto di fabbricato industriale».
Il professionista provvede a verificare (dall’analisi dei flussi contabili e dei bilanci di esercizio relativi agli anni precedenti) se l’operatività richiesta possa soddisfare criteri di congruità. Non ravvedendo profili di ragionevolezza nell’operazione e non avendo rilevato la capacità economico-patrimoniale per sostenere tale investimento, ritiene opportuno ricorrere alla segnalazione di operazione sospetta.
Si rammenta che al soggetto obbligato non è richiesta alcuna attività «investigativa» e pertanto la valutazione andrà effettuata senza necessità di acquisire ulteriori elementi dal cliente, dovendosi al contrario limitare a valutare l’eventuale sospetto sulla base della concreta attività svolta.
Come riportato nell’esempio, la necessità di una segnalazione di operazione sospetta dev’essere determinata non esclusivamente sulla base della ricorrenza delle ipotesi «tabellate» nel nuovo provvedimento (che in nessun caso potranno costituire elementi in grado di determinare automaticamente la necessità di effettuare una SOS). Gli elementi di anomalia rilevati dovranno essere filtrati da un attento processo di valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi a propria disposizione.
Non potranno, ad esempio, essere valutati automaticamente, quali elementi suscettibili di SOS, la mera conoscenza di attività investigative avviate sul cliente da parte delle competenti autorità o la notizia di accertamenti di natura fiscale o tributaria, così come non rappresenterà automaticamente un sospetto di riciclaggio il ricorso (anche se reiterato) ad operazioni in contanti a prescindere dal superamento delle soglie normativamente consentite (attualmente 4.999,99 euro) o la mera decisione di non proseguire (o di rifiutare) l’incarico professionale.
Si ricorda che la violazione ai limiti di trasferimento del contante tra soggetti privati, in assenza di profili di sospetto di compimento di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, determinerà autonoma e distinta attività di comunicazione al MEF (Ragioneria generale dello stato territorialmente competente) ai sensi articolo 51, Dlgs 231/2007.
5. Modalità di comunicazione
Si rammenta che la segnalazione di operazione sospetta è trasmessa in via esclusivamente telematica tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia (accessibile all’indirizzo (https://infostat-uif.bancaditalia.it) con una funzionalità di imputazione diretta dei dati, informazioni ed allegati ovvero effettuando un «upload» di un file già predisposto con l’ausilio di applicativi adoperati dai segnalanti e realizzati in conformità agli standard prescritti nel provvedimento UIF del 4 maggio 2011.
L’utilizzo del servizio di trasmissione è consentito a tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, previa iscrizione al portale INFOSTAT ed acquisizione delle relative credenziali di accesso.
Le categorie professionali possono avvalersi altresì delle piattaforme di comunicazione istituite dagli organismi di autoregolamentazione. Ad esempio, i soggetti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possono avvalersi della piattaforma ArSOS realizzata sulla base dell’accordo di collaborazione sottoscritto in data 21 dicembre 2022 con il Consiglio Nazionale del Notariato.
6. Sanzioni
L’omessa segnalazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro salvo le ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime per le quali la sanzione può essere elevata da un importo minimo di 30.000 euro fino a 300.000 euro. L’importo della sanzione può essere elevato fino all’importo di 1.000.000 di euro qualora la mancata segnalazione produca un vantaggio economico di importo non determinato o non determinabile.
La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
- dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a);
- della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato.
Sanzioni di carattere penale (arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro; cfr. articolo 55, comma 4, Dlgs 231/2007) sono invece previste in caso di violazione del divieto di comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione o delle informazioni contenute nel «flusso di ritorno» ricevuto dalla UIF in seguito alla detta segnalazione.


