1. In sintesi

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi impone ai beneficiari l’obbligo di conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Il requisito di idoneità è subordinato all’apposizione, sulle “fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni”, di una “dicitura” recante il corretto riferimento normativo.

Il legislatore ha così inteso, alla stregua di altri incentivi per l’investimento in beni strumentali nuovi, regolamentare un onere formale ai fini dei successivi, eventuali, controlli dell’Amministrazione finanziaria, prevedendo, in caso di inadempimento, la revoca dell’agevolazione.

In assenza di indicazioni puntuali della norma primaria circa “gli altri documenti” su cui deve essere presente la “dicitura” e le modalità e il termine ultimo di regolarizzazione, è intervenuta, con i suoi documenti di prassi, l’agenzia delle Entrate, offrendo un’interpretazione estensiva dell’obbligo documentale.

A fronte del rischio per i beneficiari di revoca, in tutto o in parte, dell’agevolazione per assenza della “dicitura” sui documenti di trasporto, la questione è stata oggetto di interrogazione parlamentare al Mef 5-01787 del 10 gennaio 2024: l’obbligo di “dicitura” sui Ddt (documenmti di trasporto) resta in generale confermato, ma si ritiene formalmente assolto in caso la fattura richiami chiaramente e univocamente il Ddt privo dei riferimenti legislativi.

2. I soggetti obbligati alla conservazione

L’obbligo di conservazione documentale previsto al comma 1062 dell’articolo 1, legge 178/2020 è di portata generale, rivolgendosi a tutti i beneficiari del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

L’ambito applicativo soggettivo è coerente con la ratio legis: dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, riferiti all’acquisizione di un bene strumentale nuovo, indipendentemente dalla presenza di caratteristiche idonee a favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

I beneficiari del credito d’imposta in esame sono:

• le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, ai sensi del comma 1051 dell’articolo 1, legge 178/2020;

• gli esercenti arti e professioni, limitatamente al credito d’imposta per investimenti ordinari di cui ai commi 1054 e 1055, ai sensi del comma 1061 dell’articolo 1, legge 178/2020.

L’articolo 1, comma 44, della legge 234/2021 non ha prorogato l’agevolazione per gli investimenti in beni ordinari, escludendo così i professionisti dall’incentivo sul triennio 2023-2025.

3. La documentazione idonea ai fini dei controlli

Il comma 1062 dell’articolo 1, legge 178/2020, impone, ai fini dei successivi controlli, obblighi di conservazione documentale in capo a imprese e professionisti beneficiari del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sia ordinari, sia 4.0.

Non si tratta di una novità: oneri documentali analoghi caratterizzano altri incentivi per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, quali a mero titolo esemplificativo la c.d. Nuova Sabatini e il previgente credito d’imposta per investimenti disciplinato dall’articolo 1, commi 184-197 della legge 160/2019.

I destinatari dell’agevolazione sono tenuti a conservare la “documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.

A tal fine, aggiunge il legislatore, «le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».

Dunque, l’idoneità della documentazione è subordinata, su tutte le fatture e gli altri documenti di acquisto, all’apposizione della dicitura “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter della legge 178 del 30 dicembre 2020 e s.m.i.» o sue varianti.

La ratio legis pare essere quella di introdurre l’obbligo di conservazione documentale a fini probatori in sede di eventuale controllo dell’incentivo automatico.

Nel silenzio legislativo circa la puntuale individuazione degli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni” che devono essere muniti di “dicitura”, le Entrate hanno adottato, nei suoi documenti di prassi, un approccio interpretativo estensivo.

Con le risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020, relative alla disciplina del credito d’imposta previgente ex legge 160/2019 e richiamate nella nuova disciplina ex legge 178/2020, per sostanziale equivalenza degli obblighi documentali, dalla circolare 9/E del 23 luglio 2021, le Entrate negano l’idoneità della documentazione:

• quando le fatture di acconto e saldo sono sprovviste di “dicitura”, in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà;

• quando il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sono sprovvisti di “dicitura”, in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria.

Nella risposta all’interpello 270 del 18 maggio 2022, l’agenzia delle Entrate ha esteso l’obbligo di “dicitura” ai documenti che certificano la consegna del bene agevolato, citando l’esempio dei documenti di trasporto.

Per contra, l’obbligo non si estenderebbe a tutti quei documenti riferiti univocamente al bene agevolato, che risultino «per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento», quali ad esempio “il verbale di collaudo o di interconnessione”.

Questa interpretazione dell’Agenzia è stata oggetto dell’interrogazione parlamentare al Mef n. 5-01787 del 10 gennaio 2024, nel question time in commissione Finanze alla Camera.

In risposta, risulta confermato in termini generali l’obbligo di “dicitura” sui documenti di trasporto, con opportuna deroga qualora la fattura contenga espressamente i riferimenti del ddt: «Tuttavia, la disposizione in esame, come chiarito dall’Agenzia, potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge 178 del 27 dicembre 2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa».

4. Le conseguenze connesse all’assenza di documentazione idonea

Le conseguenze attribuite dalla legge 178/2020 alla violazione degli obblighi di conservazione documentale sono gravissime: il mancato possesso, in sede di controllo, di “documentazione idonea” determina la revoca del beneficio.

Il legislatore ha omesso di disciplinare due aspetti delicati dell’inadempimento:

• le modalità di regolarizzazione;

• le tempistiche di regolarizzazione.

Va da sé che l’agenzia delle Entrate abbia dettato, nelle risposte agli interpelli 438 e 439/2020, le linee guida per la regolarizzazione dei documenti privi di “dicitura” o recanti una “dicitura” errata, stabilendo che debba essere “operata, da parte dell’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo”.

La fattura trovata, in sede di controllo, sprovvista di “dicitura” o provvista di “dicitura” in cui “non sia stato indicato il corretto riferimento normativo” (circolare 9/E/2021) non è considerata documentazione idonea e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Ad esempio, se ad essere sprovvista di dicitura fosse una fattura di acconto in misura pari al 30% del costo agevolato, in sede di controllo potrebbe essere revocato il 30% del credito d’imposta originariamente calcolato.

5. La prassi operativa: dove indicare la dicitura

In assenza di un’esaustiva elencazione dei documenti che, secondo il legislatore e/o l’agenzia delle Entrate, debbano recare la “dicitura”, pena la revoca del beneficio, si propone, in ottica prudenziale, il seguente modus operandi:

Riproduzione riservata Ⓒ

Argomenti