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Bonus pubblicità, prenotazione 2023 al traguardo

di Barbara Marini

  • Quando Entro 31 marzo 2023

  • Cosa scade Comunicazioni per prenotare il credito d’imposta

  • Per chi Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali

  • Come adempiere Invio telematico della “Comunicazione”

1In sintesi

Ancora pochi giorni giorni - il termine è fissato al 31 marzo - per prenotare gli investimenti pubblicitari che s’intendono effettuare nel 2023.

Istituito a partire dal 2018, tale credito d’imposta è a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari “incrementali” sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e, in una prima fase, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Per effetto delle disposizioni contenute nel Dl 17/2022, che ha aggiunto all’articolo 57-bis il comma 1-quinquies del Dl 50/2017, a partire dal 2023, dopo tre anni di deroghe (dal 2020 al 2022), torna ad applicarsi la regola ordinaria in base alla quale per beneficiare dell’agevolazione sarà necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2023 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Sempre il comma 1-quinquies ha stabilito che gli investimenti devono essere effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno.

2La misura e i requisiti del nuovo bonus

Come anticipato, per le annualità 2020 2021 e 2022 la disciplina del bonus investimenti pubblicitari ha subito una deroga rispetto alla regola ordinaria: in tale periodo, infatti, per effetto delle modifiche via via introdotte dai decreti del periodo emergenziale, in via eccezionale, è stata prevista la possibilità di quantificare il credito d’imposta sulla base degli effettivi investimenti effettuati nel periodo.

A partire dal 2023, tornano in vigore le regole ordinarie in base alle quali:
• il credito d’imposta spetta nella misura del 75% della spesa incrementale rispetto all'anno precedente, anziché nella misura del 50% dell’investimento effettuato;
• è necessario dimostrare l’incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all’anno precedente.

Tornando in vigore il criterio incrementativo, non potranno più beneficiare del credito le società che si sono costituite in corso d’anno o che nell’esercizio precedente non avevano effettuato alcun investimento pubblicitario. Sul punto, il Consiglio di Stato, con parere n. 1.255 del 11 maggio 2018, aveva infatti espressamente chiarito che nell’ipotesi in cui l’impresa non avesse effettuato investimenti in pubblicità nell’esercizio precedente o se l’impresa fosse neo costituita e quindi non avesse alcun parametro nell’esercizio precedente, non avrebbe potuto usufruire del bonus pubblicità, mancando un investimento “incrementale” su cui calcolare la percentuale del 75% di determinazione del credito.

La nuova disciplina in vigore dal 2023 prevede altresì che siano agevolabili solo gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, escludendo quindi gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche locali e nazionali. In particolare, al fine di godere del bonus pubblicità, è necessario che le testate giornalistiche siano iscritte presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e siano dotate della figura del direttore responsabile (articolo 3 Dpcm 90/2018).

Continuano a rimanere escluse dal bonus pubblicità le spese sostenute attraverso altre forme di pubblicità come, ad esempio la grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, i volantini cartacei periodici, la pubblicità su vetture o apparecchiature, la pubblicità mediante affissioni e display, la pubblicità tramite social o piattaforme online, i banner pubblicitari su portali online, ecc.

3La prenotazione del credito

A partire dal 1° marzo ed entro il 31 marzo 2023 dovrà essere presentata un’apposita istanza prenotativa (“Comunicazione per l’accesso al credito d'imposta”) contenente i seguenti dati:
• i dati degli investimenti effettuati sulla stampa nell’anno precedente (2022);
• i dati degli investimenti già effettuati o ancora da effettuare nell’anno agevolato (2023).

Per prenotare e accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare domanda all’agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce «Comunicare», accessibile previa autenticazione con Spid, Carta Nazionale dei Servizi (Cns) o Carta d’Identità Elettronica (Cie).

L’invio può essere effettuato direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’agenzia delle entrate.

4La dichiarazione sostitutiva e l’utilizzo del bonus

Si ricorda infine che dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 occorrerà inviare la dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000), per mezzo della quale i soggetti che hanno inviato la comunicazione prenotativa entro il 31 marzo 2023, dovranno indicare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

Si ricorda che l’importo indicato nella dichiarazione sostitutiva non potrà essere superiore a quello indicato nell’istanza prenotativa.

Pertanto, nella comunicazione di accesso al credito, è consigliabile indicare l’importo massimo dell’investimento pubblicitario stimato.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, si evidenzia che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24, con codice tributo 6900 a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo all’avvenuta pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il credito d’imposta, che concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, dovrà essere indicato:
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati, all’interno del quadro RS, sezione «Aiuti di Stato» con il codice 56 e nel quadro RU con il codice E4;
• nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne concluda l’utilizzo, all'interno del quadro RU.

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta:
• è sottoposto ai limiti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis;
• è considerato un aiuto automatico ed è quindi soggetto al regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Aggiornato il 28 marzo 2023

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