1. In sintesi

Con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate (prot. n. 186865/2026, siglato lo scorso 22 giugno), l’Amministrazione finanziaria ha dettato specifiche istruzioni su modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni da parte dei gestori di cripto-asset.

Si tratta di un preciso obbligo introdotto dalla normativa domestica - Dlgs 194/2025 - cui sono tenuti tutti i prestatori di servizi in cripto-attività individuati all’articolo 7 del predetto decreto, autorizzati ad operare in Italia in base alla disciplina di derivazione MiCAR. Tali soggetti devono, quindi, acquisire e mantenere aggiornati i dati relativi alla propria clientela (c.d. adeguata verifica fiscale), nonché trasmettere le relative informazioni sulla gestione dei cripto-asset al Fisco italiano, sulla base delle indicazioni operative diramate dall’Amministrazione finanziaria con il provvedimento direttoriale in menzione.

Tale documento di prassi rappresenta, in effetti, l’ultimo tassello necessario per rendere effettive le regole sullo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni finanziarie europee in materia di cripto-attività, previsto dalla direttiva UE 2023/2226 (già nota come Dac8), nella quale hanno trovato recepimento le indicazione formulate dall’Ocse nell’ambito del proprio documento denominato “Crypto-Asset Reporting Framework – CARF” (recante gli standard internazionali per lo scambio tra Autorità nazionali dei principali dati relativi agli asset digitali).

2. A chi si rivolge il provvedimento

3. Adempimenti preliminari: “Registrazione unica”

Prima della trasmissione della comunicazione, il provvedimento direttoriale prevede che tutti i crypto asset operator (CAO, anche noti come CASP – Crypto Asset Service Provider), residenti o non residenti, effettuino la c.d. registrazione unica tramite area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, che permette all’amministrazione in menzione di censire tali soggetti, fornendo le relative informazioni, nel registro europeo dei gestori di cripto-attività (c.d. Registro centrale sicuro), istituito presso la Commissione Europea ai sensi dell’articolo 8 bis quinquies, comma 10, direttiva 2011/16/UE; il quale, come specificato dall’articolo in menzione, è “a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri”.

La registrazione è subordinata alla comunicazione da parte del gestore dei propri dati identificativi, degli Stati membri nei quali i relativi utenti sono considerati fiscalmente residenti, nonché dell’eventuale giurisdizione extra UE cui il gestore è riconducibile ai sensi del cit. articolo 7 (commi da 3 a 8).

4. Accesso all’area riservata: come ottenere le credenziali

I CAO-non residenti già in possesso delle credenziali devono integrare la richiesta di registrazione a DAC8 sull’applicazione Update request nella propria area riservata (come illustrato sub tab. 1).

I CAO-non residenti che non siano in possesso delle credenziali di accesso devono richiederle online sul sito istituzionale in inglese dell’agenzia delle Entrate, tramite modulo Request Id disponibile nella sezione a libero accesso, così raggiungibile:

L’ufficio delle Entrate specificatamente deputato al rilascio delle credenziali - in specie, solo della prima parte del codice PIN seguita dalle istruzioni, in lingua inglese, per ottenere la seconda parte e completare il processo di registrazione - per tutti i soggetti non residenti è il Centro operativo di pescara (Cop).

Le credenziali così ottenute serviranno, non solo per procedere alla comunicazione ai fini della Registrazione unica, ma anche, eventualmente, per cancellare la propria registrazione, modificare e aggiornare i dati già precedentemente comunicati, nonché, qualora vengano meno i presupposti per la sussistenza degli obblighi di comunicazione ed adeguata verifica, per richiedere il trasferimento presso un altro Stato membro.

Una volta effettuata la registrazione, le Entrate assegnano al CAO un codice identificativo individuale (IIN - Individual Identification Number), il quale rimane immutato sia nell’ipotesi - appena segnalata - di trasferimento presso un altro Stato sia in senso opposto, laddove l’IIN sia già stato attribuito presso altro Stato membro dal quale il gestore dei servizi si sia trasferito.

5. Comunicazione: contenuti, modi e termini

L’avvenuta presentazione della comunicazione viene, poi, certificata dalle Entrate con una ricevuta, trasmessa entro 5 giorni lavorativi dall’invio; in caso di esito negativo/scarto è possibile effettuare un nuovo invio, anche oltre il termine del 30 giugno.

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