1. Diritto annuale: inquadramento
L’articolo 18, legge 29 dicembre 1993, n. 580 prevede che le imprese iscritte al Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA), sono tenute al versamento di un diritto annuale a fronte dell’iscrizione nel registro pubblico.
Il Registro delle imprese è stato istituito dall’articolo 8, legge 580/1993 e reso operativo dal Dpr 7 dicembre 1995, n. 581 e dal Dpr 14 dicembre 1999, n. 558.
Il diritto camerale annuale rappresenta, quindi, il tributo dovuto alle Camere di commercio per l’iscrizione dell’impresa o di altro soggetto nel Registro delle imprese oppure nel Rea (Repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), legge 580/1993).
La normativa primaria è contenuta nell’articolo 18, legge 29 dicembre 1993, n. 580 per la cui attuazione (ambito soggettivo, modalità di determinazione del tributo, termine di versamento) occorre rifarsi al Dm 11 maggio 2001, n. 359.
2. Soggetti obbligati
L’obbligo di versamento riguarda i soggetti indicati nella tabella che segue, la quale riporta anche coloro che sono esonerati.

3. Requisito dell’iscrizione
Sono tenuti al versamento del diritto alla CCIAA (Dm 359/2001) i soggetti:
- che si iscrivono presso il Registro delle imprese o si annotano nel corso dell’anno;
- già iscritti o annotati nel Registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno. Sul punto merita di essere ricordata la pronuncia della Ctp di Caltanisetta, sentenza 30 gennaio 2017, n. 1122/01/17 in tema di decesso dell’imprenditore; anche la circolare Mise 24 luglio 2001, n. 3520/C ha affermato che in caso di decesso del titolare di un’impresa individuale «l’ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all’anno del decesso del titolare. Il pagamento...è a carico degli eredi, salvo rinuncia all’eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell’inventario».
Si comprende che il presupposto per l’applicazione del diritto è l’iscrizione presso il Registro delle imprese/REA tenuto presso la CCIAA.
Questo spiega perché l’obbligo di versamento:
- decorre dalla data di iscrizione (e non da quella di inizio dell’attività, come specificato dalla circolare ministero delle Attività produttive 546959/2004), e ciò vale sia per le sedi principali che per le unità locali;
- cessa con la cancellazione (a prescindere dall’esercizio o meno dell’attività di impresa).
Quanto appena detto vale sia per le imprese sedi principali che per le loro unità locali. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo 7, Dm 359/2001, le imprese che esercitano l’attività anche tramite unità locali sono tenute al pagamento del diritto camerale per ciascuna unità locale. La previsione si applica alle unità locali di imprese residenti in Italia, nonché alle unità locali e alle sedi secondarie di imprese residenti all’estero. Per tali soggetti, il versamento va effettuato in favore della CCIAA della Provincia in cui tali entità hanno sede.
4. Misura del diritto camerale
La misura del diritto camerale è determinata, negli importi minimi e massimi, nonché negli importi dovuti in misura fissa, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy (ex ministero dello Sviluppo economico), di concerto con il ministro dell’Economia, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il fabbisogno delle CCIAA:
a) è individuato annualmente. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno economico delle CCIAA, la misura del diritto annuale viene aggiornata, con decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Pertanto, in assenza del predetto decreto, le misure del diritto camerale restano invariate e continuano ad essere applicate fino all’emanazione di un nuovo Dm (nota Mise 30 dicembre 2010, n. 201046);
b) è coperto mediante:
- diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al Registro delle imprese;
- diritti annuali variabili commisurati al fatturato dell’esercizio precedente per tutti gli altri soggetti (articolo 18, comma 4, legge 580/1993).
L’articolo 28, comma 1, Dl 24 giugno 2014, n. 90 prevede che, «Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento ».
Il Dm 8 gennaio 2015 ha dato attuazione alla citata disposizione, prevedendo che (articolo 1) «le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall’anno 2015, […] sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 […] con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell’importo da versare disposte dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 […] a partire dalla riduzione prevista per l’anno 2015, pari al 35 per cento». In sostanza, la base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal Dm 21 aprile 2011 (articolo 1, Dm 8 gennaio 2015).
Inoltre, il Mise con Nota 22 dicembre 2021, n. 429691, ha specificato che «in assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2022; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e, quindi, del 50% a partire dal 2017».
Poiché mancano interventi normativi successivi all’emanazione della nota da ultimo citata, anche per il 2024 il diritto alla CCIAA è confermato in misura ridotta del 50%.
Ciascuna Camera di Commercio, però, ha la possibilità di prevedere una maggiorazione del diritto annuale, fino ad un massimo del 20%, applicabile alla determinazione del diritto dovuto (articolo 18, comma 10, legge 580/1993).
5. Determinazione del diritto annuale e termini di versamento
La determinazione di quanto dovuto segue modalità differenziate a seconda che si tratti di un’impresa già iscritta al Registro delle Imprese al 1° gennaio 2024 ovvero di un’impresa che si iscrive nel corso di detto anno. In particolare, il diritto è dovuto in misura fissa ovvero in misura percentuale sul fatturato Irap 2023 a seconda della tipologia di soggetto obbligato.
Analogamente, anche la modalità di versamento dipende se il soggetto risulti già iscritto al Registro delle imprese/REA al 1° gennaio 2024 ovvero si iscriva nel corso del 2024.
La tabella che segue offre una sintesi della determinazione del diritto dovuto e le sue modalità di versamento, nonché i termini per assolvere l’obbligo.
(*) L’importo del diritto camerale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno (articolo 3, comma 2, Dm 11 maggio 2001, n. 359). Pertanto, ai fini della determinazione del tributo, non assume nessun rilievo la circostanza che l’iscrizione nei registri durerà meno di un anno, oppure che sia stata effettuata per la prima volta in corso d’anno.
(**) Ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 4, Dm 11 maggio 2001 n. 359, oppure entro i successivi 30 giorni (articolo 4, comma 1, Dm 21 aprile 2011).
Come si evince dall’ultima colonna della tabella, il termine per il versamento del diritto annuale coincide, generalmente, con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (articolo 17, comma 3, lettera a), Dpr 7 dicembre 2001 n. 435).
A seconda dei casi si può verificare una delle seguenti situazioni:
- le imprese iscritte in sezione speciale e le imprese che determinano l’importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato e hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell’esercizio;
- i soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- i soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
Le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare effettuano il versamento del tributo con un termine variabile a seconda del mese di chiusura dell’esercizio (circolare Mise 4 giugno 2003, n. 553291). In tale ipotesi, l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 corrisponde a quello per il quale si versa il primo acconto sulle imposte sui redditi.
Inoltre, le società che adottano, al momento della costituzione, un esercizio prolungato più lungo di 12 mesi, effettuano il versamento del diritto camerale all’atto dell’iscrizione, alla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo alla costituzione e alla chiusura del primo esercizio (circolare Mise 25 luglio 2003, n. 555358).
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento.
Esempio
Mario Rossi, imprenditore individuale, dovrà versare il diritto annuale dovuto alla CCIAA entro il 30 giugno 2024. Questo termine cade di domenica, per cui il termine viene rinviato al 1° luglio 2024. Facoltativamente l’imprenditore potrà effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024, ossia entro i 30 giorni successivi all’ordinaria scadenza, maggiorando la somma dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Concordato preventivo biennale e slittamento del versamento
L’articolo 37, Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 – anche per tener conto del nuovo istituto del Concordato preventivo biennale - ha prorogato al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, il termine che scade il 30 giugno 2024 per effettuare il versamento di quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi. Il maggior termine è concesso in favore dei contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (Isa), inclusi i soggetti che adottano il regime forfetario (legge 190/2014) o il regime di vantaggio (Dl 98/2011) i quali, ancorché incorrano in una causa di esclusione, sono interessati dagli Isa.
La norma nulla dispone in merito alla possibilità, per i contribuenti in esame, di fruire dello slittamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo di cui all’articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001.
È altresì possibile avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria (articolo 6, Dm Mef/ministero Attività produttive 27 gennaio 2005, n. 54).
Eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
6. Diritto camerale 2024
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha autorizzato - ai sensi dell’articolo 1, comma 784, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ai sensi dell’articolo 18, comma 10, legge 580/1993 - l’aumento del diritto annuale da pagare alla Camera di Commercio.
Precisamente, con il Dm 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A che costituisce parte integrante del decreto. A detto elenco si aggiunge la CCIAA Irpinia-Sannio, che per gli anni 2024 e 2025 è stata autorizzata ad applicare la maggiorazione del 20% (Dm 27 marzo 2024).
Per le Camere di Commercio della Regione Sicilia e Calabria viene approvato, per il medesimo periodo, un incremento del 50% (Dm 28 febbraio 2023 per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024; cfr. anche il Dm 14 aprile 2022, per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024). Si ricorda, infatti, che le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:
- alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
- all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
- all’autorizzazione del Mise, previa verifica dell’idoneità del predetto programma (articolo 1, comma 784, legge 205/2017).
Con la Nota Mimit (ex Mise) 20 dicembre 2023, n 383421 sono state approvate le misure (base) per il diritto annuale camerale per il 2024, di fatto confermando quelle degli anni passati.
Tale importo ridotto è stato successivamente incrementato del 20% ai sensi del Dm Mimit 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile 2023 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell’articolo 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).
Tale maggiorazione è stata prevista per gli anni 2023-2024-2025 per il finanziamento di programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Le maggiorazioni (riferite al triennio 2023-2025) devono essere deliberate dalle singole Camere di Commercio e devono essere autorizzate dal Ministero.
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Il dettaglio è riportato nella tabella che segue, distinguendo quanto dovuto dai soggetti che si iscrivono (o che denunciano l’apertura di unità locali e/o sedi secondarie) nel corso del 2024 e quelli che sono già iscritti alla data del 1° gennaio 2024.

Esempio
Se per la sede è dovuto un contributo di 449,65364 euro, per ogni unità locale si versa un diritto pari a 89,93073 euro. Se si possiede una sola unità locale, l’importo complessivamente dovuto ammonta a 539,58437 euro, che va ridotto del 50% (quindi 269,79218 euro) e successivamente maggiorato del 20& (323,75062 euro). L’importo da versare ammonta quindi a 323,75 euro, arrotondato (si veda oltre) a 324,00 euro.
Per le unità locali di soggetti iscritti esclusivamente al REA non è dovuto alcun importo a titolo di diritto CCIAA.
Le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza all’estero, di imprese con sede principale in Italia, non sono tenute al versamento del diritto annuale.
(3) Per questi soggetti il diritto è dovuto in misura fissa o percentuale a seconda della relativa natura giuridica. In caso di variazione della forma giuridica con modifica della modalità di determinazione del diritto (misura fissa o percentuale) va fatto riferimento alla situazione risultante alla data del 1° gennaio 2024 (circolare Mise 24 luglio 2001, n. 3520/C, paragrafo 8; circolare Mise 25 luglio 2003, n. 555358). Analogo comportamento va tenuto in caso di trasferimento della sede dell’impresa da una Provincia all’altra in corso d’anno: il diritto è dovuto alla Camera di Commercio della Provincia presso la quale l’impresa risultava iscritta al 1° gennaio dell’anno di riferimento (circolare Mise 24 luglio 2001, n. 3520/C, paragrafo 6).
(4) Vanno applicate le seguenti aliquote differenziate per scaglioni. Il fatturato Irap non tiene conto degli eventuali maggiori importi dichiarati al fine di migliorare il proprio ISA (circolare Mise 3 marzo 2009, n. 19230).
Si vedano i seguenti esempi.
Esempio 1
La Rossi Snc nel 2023 ha realizzato, ai fini Irap, un fatturato di 95.000 euro. Ai fini del diritto annuale dovuto alla CCIAA rientra nel primo scaglione. Pertanto, deve versare il diritto in misura fissa per la sede (200 euro), che va ridotto del 50% (100 euro). A questa base di calcolo si applica la maggiorazione del 20%. L’impresa dovrà quindi versare 120 euro.
Esempio 2
La Versi Srl ha realizzato, nel 2023, un fatturato ai fini Irap di 585.432 euro. Ai fini del diritto annuale dovuto alla CCIAA rientra nel quarto scaglione. Pertanto, deve versare, per la sede, il diritto pari a 255 euro oltre allo 0,010% di quanto eccede 500.000 euro (255+8,5432), ossia 263,54320 euro, importo che va ridotto del 50% (131,77160 euro). A questa base di calcolo si applica la maggiorazione del 20%. L’impresa dovrà quindi versare 158,12590 euro (arrotondato a 158,00 euro; si veda infra).
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Il fatturato Irap è individuato mediante precisi riferimenti ai modelli dichiarativi (circolare Mise 3 marzo 2009, n. 19230), laddove esistenti. Così, ad esempio, tenendo conto del fatto che dal 2022 per gli imprenditori individuali non è più dovuta l’Irap (articolo 1, comma 8, legge 234/2021), per essi il fatturato sarà determinato come «somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, [..] come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile» (articolo 1, comma 1, lettera f), Dm 11 maggio 2001, n. 359).
Per i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro ovvero più quadri del modello Irap è necessario sommare i valori riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri.
I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello Irap, ai fini dell’individuazione del fatturato valido per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono sommare i diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello.
Il diritto annuale va versato con arrotondamento dell’importo dovuto all’unità di euro (circolare Mie 29 dicembre 2014, n. 227775; circolare Mise 3 marzo 2009, n. 19230).
In sostanza, al fine di determinare l’importo dovuto:
- nei calcoli intermedi, devono essere utilizzati cinque decimali;
- l’importo determinato come da precedente alinea deve essere arrotondato al centesimo di euro con metodo matematico in base al terzo decimale;
- gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere infine arrotondati all’unità di euro: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro; per difetto, se inferiore a detto limite.
Esempio
55,50 euro diventano 56 euro;
65,42 euro diventano 65 euro.
7. Modalità di versamento
Il diritto camerale deve essere versato in unica soluzione.
Nella maggioranza dei casi si utilizza il modello F24, nel quale viene indicato - nella sezione «IMU ed altri tributi locali» - il codice tributo 3850.
Esempio
Si pensi ad un piccolo imprenditore del milanese, tenuto al versamento del diritto di 44 euro. La CCIAA di Milano applica la maggiorazione del 20%, per cui il debito ammonta a 52,80 euro, arrotondato a 53 euro.
Il pagamento avviene utilizzando il modello F24, così compilato.

È possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale sia per altri versamenti (tributi e/o contributi). Non è possibile compensare né gli interessi, né la sanzione per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.
Alcune CCIAA hanno precisato che, tra le modalità di pagamento, vi è anche l’utilizzo dell’App «Impresa Italia» o effettuando l’accesso al sito impresa.italia.it, strumenti che utilizzano il sistema PagoPa.
Il tributo non è rateizzabile (articolo 6, comma 1, Dm 21 aprile 2011), ma può essere compensato con eventuali crediti fiscali e contributivi disponibili.
Per le sanzioni applicabili al tributo in esame si veda l’articolo 4, Dm 54/2005 (cfr. circolare Mise 22 ottobre 2013, n. 172574).


