1. In sintesi
La tenuta dei libri contabili previsti dalle disposizioni civilistiche (libro giornale, libro degli inventari, altri libri e repertori; cfr. articoli da 2214 a 2216 del Codice civile; sono inclusi anche i libri sociali previsti dall’articolo 2421 del Codice civile; si veda la risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 febbraio 2025, n. 42) richiede il versamento dell’imposta di bollo (articolo 16, lettera a) della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/1972). Diversamente, non scontano il tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, il libro cespiti e gli altri registri previsti dal Dpr 600/1973 e i registri Iva previsti dal Dpr 633/1972 (articolo 5, Tabella B, allegata al Dpr 642/1972).
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo variano in funzione della modalità di tenuta degli stessi, ossia in funzione del supporto su cui è tenuta la contabilità/i registri/i libri (analogica-cartacea ovvero informatica-elettronica) dei predetti libri e registri. Recentemente l’agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti, con particolare riguardo ai libri/registri tenuti in modalità informatica.
2. Ammontare dell’imposta
Se i libri/registri sono tenuti utilizzando supporti cartacei (modalità che include anche la tenuta della contabilità tramite sistemi meccanografici a cui segue la trascrizione su supporti cartacei) l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse nelle seguenti misure (articolo 16, lettera a) della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/1972):
- 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa (articolo 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/1972);
- 32 euro, per gli altri soggetti.
Se i libri/registri sono tenuti in modalità elettronica (ossia vengono riversati su supporti informatici) l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle ricordate misure (16 euro o 32 euro), ai sensi dell’articolo 6, comma 3, Dm 17 giugno 2014.
Il concetto di registrazione
L’agenzia ha precisato che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio (risoluzione 9 luglio 2007, n. 161/E e risposta Interpello 20 febbraio 2025, n. 42).
Così, ad esempio:
- per il libro giornale la registrazione è riferita a ciascuna operazione rilevata in partita doppia, indipendentemente dalle righe di dettaglio di cui è composta la scrittura contabile;
- per il libro degli inventari l’accadimento è inteso come la registrazione di ciascun cespite, come pure il riporto della nota integrativa.
Con riferimento ai libri sociali, per registrazione si intende ciascuna “riga” (ad esempio, del verbale o dell’annotazione relativa all’ingresso o all’uscita del socio dalla compagine societaria). Convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe e quella della pagina è pari a 25 righe; pertanto, nel caso dei libri sociali tenuti in modalità digitale, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni) (risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 febbraio 2025, n. 42).
3. Termini e modalità di assolvimento del tributo
Anche i termini e le modalità di versamento del tributo seguono regole differenti in funzione di come sono tenuti i libri/registri.
Se la tenuta è analogica, l’imposta di bollo è assolta (articolo 3, Dpr 642/1972 e articolo 16, Parte I della Tariffa allegata al Dpr 642/1972):
- utilizzando il modello F23, indicando il codice tributo 458T (risoluzione agenzia delle Entrate 31 ottobre 2001, n. 174/E) ovvero mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- prima che il libro/registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina, o su nuovo blocco di pagine (risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 maggio 2021, n. 346; si vedano anche le circolari agenzia delle Entrate 92/E/2001; 9/E/2002, paragrafo 8.2; 64/E/2002).
L’anno da indicare nella numerazione del libro/registro è quello a cui si riferisce la contabilità e non quello in cui è eseguita la stampa (circolare 1° agosto 2002, n. 64/E). In particolare per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare va indicato il primo dei 2 anni di contabilità. Per i registri Iva la numerazione va comunque sempre effettuata facendo riferimento all’anno solare. Il tributo va assolto – come detto, ogni 100 pagine, oppure frazione o multipli di cento effettivamente utilizzate - indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva.
Esempio
Ipotizziamo che le scritture da annotare nel libro giornale, recante per le annotazioni relative all’anno 2025, della Rossi Srl – società di nuova costituzione - occupino le prime 85 pagine. Il libro giornale verrà numerato a partire dalla pagina 2025/1 fino ad arrivare alla pagina 2025/77. L’imposta di bollo, versata a mezzo marche da bollo applicate alla pagina 2025/1, deve ritenersi assolta anche per le prime 23 pagine delle successive scritture contabili (ad esempio, per le operazioni del 2026 che vanno dalla pagina 2026/1 fino alla pagina 2026/23). A partire dalla pagina successiva (ad esempio quella recante le scritture contabili riportate nella pagina 2026/24) dovrà essere assolto altro tributo (circolare agenzia delle Entrate 1° agosto 2002, n. 64/E; risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 maggio 2021, n. 346; risoluzione 85/E/2002).
Se la tenuta è informatica (si ritiene anche avvalendosi della facoltà di non stampare i libri/registri, fatta salva la richiesta da parte degli organi accertatori, ai sensi dell’articolo 7, comma 4-quater, Dl 357/1994), la liquidazione e il versamento dell’imposta avvengono secondo le previsioni dell’articolo 6, Dm 17 giugno 2014 (risposte Interpello, agenzia delle Entrate 236/2021 e 346/2021; risoluzione 16/E/2022).
- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), riportando il codice tributo 2501;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ossia entro il 30 aprile, oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili). La norma prevede che l’imposta vada versata relativamente ai registri «utilizzati durante l’anno»: secondo l’agenzia delle Entrate (risoluzione 28 aprile 2015, n. 43/E) l’espressione va intesa come anno solare.
Il Cad detta le regole di conservazione dei documenti informativi
Un breve cenno alla conservazione elettronica di libri/registri e documenti: Il ad (Dlgs 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale) detta le regole del complesso di procedure tramite cui i documenti/libri/registri - analogici o informatici – possono essere riprodotti e conservati tramite l’utilizzo di procedure informatiche.
Il documento informatico così conservato (immodificabile, integro, autentico e leggibile: cfr. articolo 2, comma 2, Dm 17 giugno 2014) ha valenza anche ai fini fiscali (articolo 71 del Cad), in quanto contiene la rappresentazione (elettronica) di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti a detti fini (risposte Interpello, agenzia delle Entrate 17 ottobre 2019, n. 417 e 24 giugno 2024, n. 142), senza che si renda necessario riversare tali informazioni su supporti fisici (circolare 18/E/2014 e risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 ottobre 2018, n. 34).
La conservazione elettronica consente anche di dematerializzare i documenti analogici (articolo 22, comma 3, Dlgs 82/2005 e articolo 4, commi 1-3, Dm 17 giugno 2014).
4. Tenuta informatica: bollo dovuto annualmente
Con la risposta Interpello 13 luglio 2026, n. 144 l’agenzia delle Entrate:
- risponde ad un contribuente, il quale ritiene che il calcolo delle 2.500 registrazioni, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, debba seguire un criterio di continuità delle registrazioni, in analogia con quanto avviene per i libri e i giornali tenuti su supporto cartaceo. E propone anche un esempio: se nell’Anno N1 vengono effettuate 1.500 registrazioni, l’Istante verserà 16,00 euro di imposta; se nell’Anno N2 vengono effettuate ulteriori 800 registrazioni (totale progressivo 2.300), l’Istante non dovrà versare ulteriore imposta per l’anno N2, avendo già ’’coperto’’ il limite delle 2.500 registrazioni con il versamento dell’anno precedente;
- non condivide l’opinione dell’Istante, e ha precisato che la tenuta informatica dei libri/registri comporta il pagamento dell’imposta di bollo – secondo gli importo sopra indicati - con cadenza annuale, anche se non si raggiungono 2.500 registrazioni.
Nel documento viene evidenziato che l’espressione «ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse» attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla citata soglia.
In altre parole il conteggio delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato autonomamente per ogni esercizio: esso si interrompe alla chiusura dell’esercizio.
Esempio
La Verdi SpA tiene il libro giornale con modalità informatiche. Nel corso del 2025 ha effettuato in tale libro 1.800 registrazioni (quindi una frazione delle 2.500 registrazioni che costituisce la soglia per il versamento dell’imposta di bollo di 16 euro). Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio effettua il versamento del tributo.
Per le registrazioni relative al 2026 non potrà tener conto delle minori registrazioni effettuate nell’anno 2025 rispetto alla soglia (2.500 registrazioni) che fa scattare l’imposta di bollo di 16 euro.
Quindi, nell’esempio riportato, il versamento dell’imposta di bollo di 16 euro per le registrazioni dell’anno 2025 è soddisfatto per la frazione della soglia di 2.500 registrazioni: quanto versato rileva per l’esercizio di riferimento, in quanto il conteggio si interrompe alla chiusura di ciascun esercizio.
La disciplina prevista per i libri e registri tenuti in modalità informatica presenta, quindi, differenze con quella prevista per i libri tenuti su supporto cartaceo in cui il presupposto di imposta è costituito dall’utilizzo delle pagine e non da un numero di registrazioni effettuate durante ciascun anno.
La conclusione è quindi la seguente: «ai fini dell’imposta di bollo dovuta sul libro giornale (n.d.a.: libro/registro oggetto del quesito) tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse debba essere effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio».
Bollo su libri e registri

Per completezza di trattazione, si ricorda che per i documenti relativamente ai quali si applicano le disposizioni del Dm 17 giugno 2014 non opera la disciplina relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale (che richiede l’autorizzazione preventiva e gli adempimenti comunicativi annuali) di cui agli articoli 15 e 15-bis, Dpr 642/1972 (circolare agenzia delle Entrate 14 aprile 2015, n. 16/E, paragrafo 1).
5. Regime sanzionatorio
Il mancato versamento del tributo è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura dell’80% del tributo o della maggiore imposta (articolo 25, comma 1, Dpr 26 ottobre 1972, n. 642). Il contribuente può sanare la violazione e fruire di sanzioni più miti se ricorre all’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), procedendo al versamento del tributo (codice tributo 458T tramite modello F23 per i registri analogici e codice tributo 2501 tramite modello F24 per i registri elettronici; cfr. risoluzioni 32/E/2015 e 106/E/2014), della sanzione ridotta (codici tributo 675T e 2502, rispettivamente per i registri analogici e quelli elettronici) e degli interessi.


