1. In sintesi

Con la circolare 18/D/2024 dello scorso 8 luglio l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proceduto al riordino delle disposizioni nazionali in materia di richiesta e rilascio delle informazioni vincolanti in materia di origine.

Inoltre, con la circolare in commento, la stessa Adm ha inteso sostituire integralmente la precedente 8/D/2013 (prot. n. 38147/RU) avente ad oggetto “Informazioni Vincolanti in materia di origine (Ivo)” e le relative istruzioni rilasciate con nota 7273/RU del 9 febbraio 2016.

Tali decisioni sono comunque disciplinate dalle disposizioni unionali agli articoli 22 - 37 del Codice doganale dell’Unione (Cdu), agli articoli 7-bis22 del regolamento Delegato (Ue) 2015/2446 (Cdu-R) e agli articoli 8 23 del regolamento Esecuzione (Ue) 2015/2447 (Cdu-Re).

Le decisioni rilasciate dall’Adm in materia di Origine rivestono particolare importanza in quanto le stesse forniscono certezza all’origine della merce e contribuiscono a semplificare l’attività di sdoganamento garantendo quindi agli operatori economici maggiore celerità negli scambi commerciali internazionali e nei rapporti con gli Uffici dell’Adm.

Le nuove regole, obbligatorie per tutti gli operatori economici senza la previsione di alcun periodo transitorio, sono state implementate al fine di assicurare una maggiore trasparenza e uniformità prevedendo un modello unico per la presentazione della richiesta di Ivo.

2. I requisiti oggettivi e soggettivi

Gli operatori economici autorizzati a richiedere il rilascio delle informazioni vincolanti in materia di origine possono essere stabiliti nel territorio doganale della Ue o al di fuori di esso.

L’articolo 9, par. 2 e par. 3 lett. b) del Cdu in combinato disposto con l’articolo 5 del reg. Delegato 2015/2446, disciplinano l’obbligo di registrazione e il possesso del codice Eori quale presupposto necessario alla presentazione di una richiesta di decisioni.

Tale obbligo previsto anche per i soggetti non stabiliti nel territorio unionale è calmierato dalla possibilità di nominare un rappresentante doganale stabilito nel territorio dell’Unione. Tale rappresentanza può essere diretta o indiretta a seconda che il rappresentante operi in nome e per conto o del soggetto richiedente agisca in nome proprio ma per conto del richiedente.

In merito invece ai requisiti oggettivi, previsti dalle norme unionali e specificate dalla circolare in commento, si da atto che la richiesta di rilascio dell’Ivo può essere proposta solo con riguardo ad una tipologia di merce e di circostanze fattuali al fine di evitare che vi siano più richieste da parte dello stesso soggetto richiedente e per le medesime operazioni relativamente a merci classificate con la stessa voce tariffaria e prodotte tramite l’utilizzo di materiali equivalenti attraverso il medesimo processo produttivo.

I precedenti requisiti sono strettamente collegati all’obbligo di utilizzo della Ivo in quanto ai sensi dell’articolo 33 del Cdu la richiesta di rilascio è strettamente subordinata alla conclusione di operazioni commerciali o ad un qualsiasi uso previsto da una procedura doganale.

3. Il procedimento di presentazione dell’istanza

Come anticipato, gli operatori economici che presentano la richiesta per il rilascio delle informazioni vincolanti in materia di origine dovranno attenersi esclusivamente al modello reperibile sul sito dell’Adm allegando tutta la documentazione di accompagnamento o giustificativa della richiesta.

Il modello di istanza dovrà essere compilato in tutte le sue parti e dovrà essere:

• sottoscritto tramite l’apposizione della firma digitalmente dal soggetto richiedente, o dal suo rappresentante doganale, e inviato all’indirizzo di posta elettronica: dir.dogane.origine@adm.gov.it unitamente ad un documento di identità in corso di validità;

• sottoscritto con firma autografa dal soggetto richiedente, o dal suo rappresentante doganale, debitamente scansionato e inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata: dir.dogane@pec.adm.gov.it unitamente ad un documento di identità in corso di validità.

Stante l’importanza del rilascio dell’Ivo, con la circolare in commento la stessa Adm suggerisce agli operatori economici di procedere dapprima con una richiesta di rilascio di una Informazione tariffaria vincolante (Itv) in quanto la corretta classificazione doganale della merce rappresenta il presupposto fondamentale per il rilascio di una decisione Ivo.

Per la compilazione del modello rilasciato dall’Adm è possibile fare riferimento al modulo di domanda (All. 1) alla circolare nonché alle istruzioni riportate sul resto dello stesso allegato in cui sono riportate tutte le voci da compilare obbligatoriamente.

L’Agenzia suggerisce di limitare, ove possibile, il rinvio a documenti allegati tranne nei casi in cui vi è la necessità di una descrizione accurata come ad esempio nel caso dell’analisi dei procedimenti di lavorazione.

Come da istruzioni i campi obbligatori sono:

Campo 1. Nome o ragione sociale e indirizzo del richiedente, P.Iva e punto di contatto. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia avvalga di un rappresentante tale campo andrò valorizzato con i dati identificativi del rappresentante.

Campo 2. Nome o ragione sociale e indirizzo del richiedente, P.Iva e Codice Eori.

Campo 3. Paese di origine e classificazione doganale delle merci – tali indicazioni necessarie rivestono la qualifica di dichiarazioni del richiedente. Il paese d’origine è quello che il richiedente ritiene di poter attribuire alla merce mentre per la classificazione doganale è quella che ritiene corretta a meno che non sia stata rilasciata una Itv che deve essere obbligatoriamente indicata.

Campo 4. Denominazione commerciale della merce.

Campo 5. In tale campo è obbligatorio indicare l’esatto quadro normativo che determina l’origine preferenziale o non preferenziale che viene richiesta nonché fleggare una delle opzioni con riguardo all’operazione che si vuole porre in essere (importazione / esportazione)

Campo 6. Il presente campo, che si ritiene di fondamentale importanza, dovrà essere compilato molto attentamente poiché rappresenta la motivazione della dichiarazione di origine da parte del richiedente. In tale campo andrà quindi valorizzata con una descrizione dettagliata della merce ottenuta, dell’ultima lavorazione sostanziale e di quelle che possono aver portato ad una trasformazione sufficiente del prodotto. A descrizione della parte potrà essere indicato l’eventuale cumulo di origine nonché qualsiasi altra informazione utile a sostegno della richiesta.

Campo 7. Il presente campo rappresenta il fulcro della istanza e deve essere compilato con una attenta descrizione delle merci e del procedimento che ha conferito il carattere originario, il prezzo franco fabbrica, le principali materiali utilizzati, il paese di origine, nonché la voce SA / codice NC e il suo relativo valore.

Il Campo 7.3 merita una menzione particolare poiché attraverso la sua compilazione il richiedente può descrivere il procedimento che ha conferito alla merce il carattere originario. Tale Campo potrà essere compilato tramite la descrizione dei procedimenti di lavorazione nonché il richiamo alle regole che conferiscono l’origine richiesta prevedendo la possibilità di allegare documenti a supporto di quanto dichiarato.

I successivi Campi 7.5 e 7.6 possono essere valorizzati nel momento in cui il richiedente sia a conoscenza di eventuali Itv o Ivo rilasciate dalle Autorità doganali per merci identiche o similari.

Campo 8. Tale campo prevede la possibilità di inviare una campionatura di supporto del prodotto di cui si richiede l’IVO.

Campo 9. Eventuale documentazione di supporto.

Campo 10. In tale campo potranno essere inserite le eventuali informazioni supplementari utile non fornita nelle altre caselle.

Campo 11. (obbligatorio). Sottoscrizione del richiedente.

4. Il procedimento istruttorio e di rilascio della decisione Ivo

In via preliminare, ai sensi dell’articolo 22 del Cdu le autorità doganali, nello specifico l’ufficio Origine e Valore della direzione dogane, procedono entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta a valutarne la correttezza formale, la completezza dei dati inseriti e della documentazione allegata.

Qualora l’Ufficio riscontri delle inesattezze o carenze tali da non poter procedere con l’accettazione della stessa istanza potrà essere richiesto al richiedente di fornire le informazioni necessarie all’accettazione della stessa.

L’Ufficio potrà inoltre procedere al rigetto dell’istanza:

• presentata direttamente dal richiedente o per suo conto, avente ad oggetto merci che hanno già acquisito l’origine richiesta per cui sia già stata emessa una decisione in corso di validità;

• riguardante un uso non previsto della decisione o di una procedura doganale

• qualora la competenza al rilascio è in capo a un altro Stato Membro;

• redatta in maniera non conforme al modello di richiesta non conforme al modello rilasciato dall’Adm;

• non compilata in tutti i campi obbligatori;

• non sottoscritta dal richiedente o presentata con modalità differenti da quelle previste.

Successivamente ai controlli formali effettuati l’istanza per il rilascio dell’Ivo verrà accettata e da tale data decorrerà il termine previsto di 120 giorni per la conclusione del procedimento.

La fase istruttoria coordinata dall’ufficio Origine e Valore della direzione dogane verrà coadiuvata dall’Ufficio doganale territorialmente competente la quale procederà alle comunicazioni del caso ovvero:

• eventuali controlli e/o accertamenti necessari con riguardo alle merci oggetto di richiesta Ivo;

• eventuali procedimenti di revisione dell’accertamento delle merci oggetto di chiesta di Ivo;

• eventuale pendenza di ricorsi conseguenti all’attività di accertamento;

• nonché ogni altro elemento necessario ai fini della fase istruttoria e decisionale.

Secondo quanto stabilito dal Cdu, la decisione presa in merito alla richiesta dovrà essere adottata nel termine di 120 giorni dalla data di accettazione della domanda.

Tale termine prevede però una contrazione nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto qualificato Aeo. In tal caso, infatti, la decisione deve essere rilasciata nel più breve termine di 60 giorni proprio in ragione dello status che tale soggetto riveste.

Le decisioni Ivo, a norma dell’articolo 33 par 3 del Cdu hanno validità triennale a decorrere dalla data di ricevimento.

Al fine di migliorare il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria è previsto che dal 1° ottobre 2024 le decisioni Ivo verranno trasmesse a mezzo avente efficacia di notifica.

5. Modalità di ricorso, cessazione, revoca, annullamento, uso esteso, monitoraggio dell’uso

Qualora l’operatore economico non ritenga corretta la decisione Ivo rilasciata dall’Adm potrà far valere i propri diritti proponendo ricorso avverso tale Decisione dinanzi la competente Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma secondo le norme previste dal Dlgs 546/1992.

La validità della decisione Ivo cessa espressamente nei casi previsti dall’articolo 34 par 3 del Cdu ovvero quando:

- sia previsto un regolamento o accordo concluso dall’Ue tale da rendere la decisione non più conforme;

- la decisione non risulti più conforme con le norme stabilite dall’Organizzazione mondiale del commercio o con le note esplicative o con i pareri per l’interpretazione dell’Accordo Omc.

Le decisioni possono essere revocate in qualsiasi momento dalle Autorità doganali qualora siano incompatibili con una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché qualora non risultino più soddisfatte una o più condizioni per la loro adozione. In tal caso è previsto il diritto del richiedente ad essere ascoltati come previsto dall’articolo 22, par. 6, del Cdu.

Allo stesso modo, le decisioni possono essere annullate nel caso in cui sia stata rilasciata una Decisione rilasciata su informazioni non corrette o incomplete o nel caso in cui la decisione sarebbe stata diversa nel caso in cui le informazioni fossero state esatte o complete.

Stante il termine di validità triennale, il titolare può presentare una istanza al fine di ottenere una estensione del periodo di validità della stessa.

Tale periodo di “uso esteso” può essere accordato qualora:

- il titolare della Ivo, entro 30 giorni dalla cessazione di validità o dalla revoca della stessa, produca una istanza indicando i quantitativi per i quali formula richiesta di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri in cui le merci saranno sdoganate;

- risulti che il titolare sia vincolato da un contratto stipulato sulla base della determinazione dell’origine definita dalla decisione Ivo

- l’uso esteso non sia escluso dal provvedimento che ha determinato il venir meno di validità della decisione Ivo.

Tale uso steso della decisione Ivo avrà validità solo con riferimento al periodo concordato nonché al quantitativo di merce indicato nel provvedimento rilasciato.

Le decisioni Ivo sono vincolanti per il titolare e per le autorità doganali. Il titolare è tenuto ad utilizzarla ogniqualvolta effettui una operazione di importazione o di esportazione della merce indicando il codice C267 e l’identificativo del numero Ivo nelle varie dichiarazioni doganali ai fini del corretto monitoraggio e possibile controllo da parte delle autorità doganali.

Riproduzione riservata Ⓒ

Argomenti