1. In sintesi

Il decreto direttoriale Mimit del 14 ottobre 2026 ha approvato il modello di comunicazione di completamento e le relative istruzioni operative: a partire dalle ore 12 del 15 ottobre 2026 è possibile perfezionare l’iter di accesso all’iperammortamento (c.d. Nuovo Piano Transizione 5.0), disciplinato dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026).

Il completamento è la terza e ultima fase obbligatoria della procedura, dopo la comunicazione preventiva, disciplinata dal decreto direttoriale del 10 giugno e la comunicazione di conferma, regolata dal decreto direttoriale del 20 luglio: l’omesso invio comporta il mancato perfezionamento della procedura di accesso al beneficio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Dm 7 maggio 2026.

Il termine finale di trasmissione, fissato al 15 novembre 2028, è lontano, ma per gli investimenti del 2026 la data del 31 dicembre rappresenta una scadenza decisiva.

L’articolo 4, comma 1, del decreto attuativo stabilisce, infatti, che la maggiorazione rileva a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al Gse la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.

La comunicazione non richiede l’invio di documenti, ma comporta l’attestazione del possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

Ulteriori criticità derivano dalla piattaforma, che, per come predisposta, non consente, in casistiche frequenti, di ridurre il costo agevolabile rispetto a quello dichiarato in conferma, ad esempio per sopravvenute agevolazioni sulle medesime spese che implicano la nettizzazione della base di calcolo iperammortamento.

2. Perchè il 31 dicembre è una scadenza decisiva

Il dies a quo per la fruizione dell’iperammortamento non coincide né con la data di completamento dell’investimento ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, né con quella di entrata in funzione e/o interconnessione, ma con il periodo d’imposta di trasmissione al Gse della comunicazione di completamento (articolo 4, comma 1, Dm 7 maggio 2026).

Due sono le condizioni che devono verificarsi per l’avvio della variazione fiscale in diminuzione ai fini Irpef o Ires:

  • la trasmissione della comunicazione di completamento al Gse;
  • l’entrata in funzione del bene oggetto di investimento.

Per un’impresa con esercizio coincidente con l’anno solare, l’invio entro il 31 dicembre 2026 di un bene già entrato in funzione e interconnesso consente di dedurre la maggiorazione già sulle quote di ammortamento 2026, operando la prima variazione in diminuzione nel Modello Redditi 2027.

L’invio a gennaio 2027 determina, invece, lo slittamento di un periodo d’imposta di avvio dell’iperammortamento, con la prima variazione in diminuzione apportabile nel Modello Redditi 2028.

Rileva la data di trasmissione al Gse, non quella dell’esito: se la comunicazione è inviata a dicembre e la ricevuta di esito positivo arriva a gennaio, la decorrenza resta il 2026, fermo restando che “la fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal Gse, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti”.

Più in generale, per le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare, la scadenza da presidiare è la chiusura del periodo d’imposta in corso.

Stesse regole valgono per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale 2026-2027: la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026, in attuazione dell’articolo 7 del Dl 38/2026, ha chiarito che la maggiorazione si deduce dal reddito concordato in dichiarazione, fino al limite minimo di reddito imponibile di 2.000 euro.

3. Chi può inviare la comunicazione e quando

La comunicazione di completamento può essere trasmessa solo dalle imprese che hanno validamente trasmesso la preventiva e la cui comunicazione di conferma si trovi in stato “Idonea ammessa – attesa di completamento”.

Il momento di invio è subordinato al completamento dell’investimento, secondo i criteri dell’articolo 1, lettera l), e dell’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo:

  • per i beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli allegati IV e V alla legge 199/2025, il completamento coincide con la data di effettuazione ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, a prescindere dai principi contabili adottati; l’invio della comunicazione di completamento richiede l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • per gli impianti Fer, il completamento coincide con la data di fine lavori; l’invio della comunicazione di completamento richiede l’entrata in esercizio dell’impianto, non l’allaccio alla rete.

In entrambi i casi, la data di completamento dell’investimento ammissibile deve avvenire dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La procedura burocratica di accesso all’iperammortamento è caratterizzata da massima flessibilità: l’impresa può trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni o a gruppi di beni inclusi nella medesima comunicazione di conferma.

La possibilità di frazionare gli invii rappresenta un’opportunità interessante, in vista dell’imminente scadenza del 31 dicembre: per i beni già interconnessi ed entrati in funzione può essere effettuato subito il completamento, senza attendere il perfezionamento degli altri investimenti inclusi nella stessa comunicazione di conferma.

La comunicazione di completamento, come già quella di conferma, non può avere ad oggetto beni diversi ovvero importi superiori rispetto a quelli confermati: il costo agevolabile può soltanto essere rettificato in diminuzione, anche se la comunicazione di completamento presenta criticità sul punto.

4. Gli oneri documentali da acquisire prima dell’invio

La comunicazione di completamento è corredata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, da attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile, rese nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta in piattaforma NPTR5.

La procedura non richiede il caricamento dei documenti in allegato, ma la loro acquisizione previo invio della comunicazione di completamento e la conservazione ai fini dei controlli, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto attuativo.

La perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica (articolo 6 del Dm 7 maggio 2026), deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti all’albo; in alternativa è possibile acquisire l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato, sempre corredato da analisi tecnica.

Nel settore agricolo e per i soli beni 4.0, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati.

La perizia o l’attestato di conformità devono comprovare le caratteristiche tecniche dei beni 4.0 e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché i requisiti di localizzazione, autoconsumo, dimensionamento e costo massimo degli impianti Fer.

La certificazione contabile (articolo 7 del Dm 7 maggio 2026) deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o, per le imprese non obbligate, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro.

Il documento, sempre obbligatorio, attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Entrambi gli adempimenti sono obbligatori a prescindere dal costo unitario del bene, dalla dimensione dell’impresa e dall’assoggettamento ex lege a revisione legale.

Il costo della perizia e della certificazione contabile non è in nessun caso agevolabile.

Diversamente dai crediti d’imposta R&S, Transizione 5.0 e dal nuovo credito 4.0 per le imprese agricole introdotto dalla legge di Bilancio 2026, il legislatore non riconosce per l’iperammortamento alcun ristoro dei costi di certificazione alle imprese non obbligate alla revisione.

Per rispettare la scadenza del 31 dicembre è necessario attivarsi subito con perito e revisore: la perizia presuppone l’interconnessione e la certificazione richiede la disponibilità di tutte le fatture a saldo, dei documenti di trasporto, delle evidenze dei pagamenti o delle dilazioni accordate col fornitore e delle registrazioni nel registro Iva acquisti, nel libro giornale e nel libro cespiti.

5. Come compilare la comunicazione sulla piattaforma “NPTR5”

Per avviare la compilazione occorre accedere all’Area Clienti del sito Gse, selezionare “Servizi”, “Transizione 4.0 e Nuovo Piano Transizione 5.0” e accedere alla piattaforma “NPTR5”; dalla sezione “Visualizza comunicazioni” si individua il box della pratica alla confermata e si utilizza il pulsante “Comunicazione di completamento”.

L’accesso tramite SPID è obbligatorio per la sottoscrizione e l’invio della comunicazione e per il conferimento della delega alla firma da parte del rappresentante legale, titolare o responsabile.

Gli step da compilare sono dodici:

  • Dati struttura produttiva, ereditati dalla comunicazione di conferma;
  • Anagrafica operatore, con i campi precompilati in fase di registrazione all’Area Clienti;
  • Conferisci delega, solo qualora il firmatario sia un delegato;
  • Dichiarazioni, in cui il firmatario rende le dichiarazioni sostitutive sui requisiti soggettivi e oggettivi, sul possesso della perizia e della certificazione contabile e sulla dimensione d’impresa;
  • Spese dei beni degli allegati IV e V, in cui per ciascun bene da completare si indicano lo stato “completato”, la data di completamento effettiva (articolo 109 del Tuir), la data di interconnessione effettiva, il coefficiente di ammortamento fiscale e il costo di acquisizione agevolabile, modificabile esclusivamente in diminuzione;
  • Spese degli impianti Fer, con l’indicazione della data di completamento (ovvero il fine lavori), della data di entrata in funzione, della potenza o capacità e del costo di acquisizione;
  • Dati finali e riepilogo, che riporta i totali dei soli beni completati suddivisi per annualità di competenza 2026, 2027 e 2028, in base alla data di completamento, nel rispetto del limite di 20 milioni di euro per annualità; nella stessa sezione si indicano l’eventuale autoconsumo a distanza degli impianti Fer (Pod dell’impianto e zona di mercato), il soggetto che ha rilasciato la perizia o l’attestato di conformità e i dati del revisore legale che ha rilasciato la certificazione contabile;
  • Fatture – leasing conferma, in sola consultazione, con le fatture di acconto e i contratti di leasing già registrati in conferma;
  • Fatture – leasing completamento, in cui si registrano le ulteriori fatture a saldo e gli eventuali ulteriori contratti di leasing, al netto dell’Iva salvo che costituisca un costo, necessari a garantire la copertura di almeno il 100% del costo agevolabile di ciascun bene; per ciascun documento si seleziona il codice del bene completato ovvero le voci “Spese non ammissibili” o “Spese ammissibili eccedenti il costo agevolabile”;
  • Generazione documenti da firmare, in cui si scarica la Dsan in anteprima, da non caricare in piattaforma;
  • Allegati, in cui non è richiesto alcun caricamento;
  • Riepilogo, da cui si firma tramite SPID e si trasmette la comunicazione.

6. La quantificazione del costo agevolabile

Il costo di acquisizione da indicare in completamento è pari al minore tra il costo effettivamente sostenuto e quello dichiarato in conferma, assunto “al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili”, ai sensi dell’articolo 1, comma 431, della legge 199/2025.

Il cumulo con altre agevolazioni, infatti, è ammesso a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e non porti al superamento del costo sostenuto.

Le istruzioni operative confermano che il costo agevolabile può essere aggiornato in diminuzione, ad esempio per l’esclusione di voci di spesa inammissibili, per sconti o note di credito successivi alla conferma o per contributi sopravvenuti sulle medesime spese.

Un caso da approfondire e che meriterebbe chiarimenti del Mimit o dell’ agenzia delle Entrate riguarda i contributi il cui importo è noto solo dopo il 31 dicembre, come il credito d’imposta Zes unica 2026, il cui quantum sarà noto entro il 27 gennaio 2027 con la pubblicazione del provvedimento di riparto dell’agenzia delle Entrate, in base alle comunicazioni integrative pervenute dal 3 al 17 gennaio 2027.

Attendere la percentuale definitiva di credito Zes oltre il 31 dicembre farebbe slittare al 2027 il primo periodo di fruizione iperammortamento.

Inviare, invece, la comunicazione di completamento col costo al lordo del credito Zes preserverebbe la decorrenza 2026, ma richiederebbe la rettifica successiva della base di calcolo.

7. Le criticità della piattaforma e come gestirle

I primi invii hanno evidenziato alcune criticità nella riduzione del costo agevolabile, riconducibili all’impossibilità di modificare le fatture e i contratti di leasing inseriti nella comunicazione di conferma.

In caso di acquisto in proprietà con fatture a saldo già dichiarate nella comunicazione di conferma, il costo agevolabile non può attualmente essere ridotto in piattaforma per lo stralcio di voci risultate inammissibili o per nettizzazione.

Con l’acquisizione di beni in leasing, il costo da nettizzare si scontra con il campo “Importo del leasing agevolabile”, ereditato dalla comunicazione di conferma. In attesa di indicazioni operative dal Gse, a cui sono state inoltrate apposite segnalazioni, conviene avviare la compilazione con largo anticipo rispetto al 31 dicembre, così da poter gestire eventuali correzioni della piattaforma.

8. Dopo l’invio: esito, decorrenza e adempimenti successivi

Una volta trasmessa, la comunicazione passa in stato “Inviata” e non è più modificabile.

Entro 24 ore viene generata la ricevuta di avvenuto invio; entro 10 giorni il Gse, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, comunica l’esito positivo (“Idonea – ammessa”) ovvero le integrazioni richieste, da produrre entro 10 giorni tramite la funzione “Gestisci interlocutorio”.

Entro ulteriori 10 giorni dalle integrazioni, il Gse comunica l’esito positivo ovvero la non ammissibilità della comunicazione (“Idonea – non ammessa”).

In caso di richiesta di integrazioni, il termine ultimo del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni.

Dopo l’esito positivo, l’impresa può operare la variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di invio, nel quadro RF o RG, entro gli importi dell’articolo 4, comma 2, del decreto attuativo: 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

Il completamento non conclude gli adempimenti a carico delle imprese beneficiarie.

L’articolo 3, comma 6, del decreto attuativo impone la trasmissione di comunicazioni di monitoraggio per tutta la durata del periodo di fruizione:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno di ciascun anno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

I modelli e le funzionalità delle comunicazioni di monitoraggio non sono ancora approvati/attivati sulla piattaforma.

Resta, infine, l’obbligo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto attuativo, di conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio: perizie, certificazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altra documentazione relativa all’acquisizione dei beni.

9. La road map fino al 31 dicembre

Per i beni interconnessi ed entrati in funzione nel 2026, il completamento dell’iter di accesso all’iperammortamento richiede i seguenti step:

 

 

1. Verifica dei presupposti 

Accertare la data di effettuazione (articolo 109 Tuir), l’interconnessione e l’entrata in funzione entro il 2026; verificare il fine lavori e l’entrata in esercizio per gli impianti Fer.

2. Ricostruzione del costo agevolabile 

Ricevere tutte le fatture e/o i contratti di leasing a saldo del costo di acquisizione. Determinare il costo ammissibile, al netto di altri contributi e sovvenzioni “ricevuti” sulle medesime spese.

3. Acquisizione della perizia 

Prima dell’invio della comunicazione di completamento è necessario acquisire la perizia tecnica asseverata o l’attestato di conformità, corredati da analisi tecnica, anche per beni sotto i 300.000 euro.

4. Acquisizione della certificazione contabile 

Prima dell’invio della comunicazione di completamento è necessario acquisire, anche per le imprese non soggette ex lege a revisione, la certificazione contabile, attestante l‘effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza con le scritture contabili.

5. Compilazione su “NPTR5” 

Compilare in piattaforma NPTR la comunicazione di completamento, articolata in dodici step, indicando fatture e leasing a saldo a copertura del 100% del costo agevolabile e inserendo i dati del perito e del revisore.

6. Invio entro il 31 dicembre 

La trasmissione della comunicazione di completamento entro il 31 dicembre 2026 consente, previa entrata in funzione dei beni, l’avvio dell’iperammortamento a partire dal periodo d’imposta 2026: rileva la data di invio al Gse, non quella di ricezione dell’esito.

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