Come fare perAdempimenti

Isa 2021, semaforo verde per l’accesso ai dati precaricati

di Mauro Minestroni e Claudio Sabbatini

  • Quando Dal 3 maggio richieste dati delle «precompilate Isa»

  • Cosa scade Invio domande per la fornitura dei dati delle «precompilate Isa»

  • Per chi Imprese e professionisti non esonerati o esclusi

  • Come adempiere Con software dell’Agenzia

1In sintesi

L’agenzia delle Entrate ha aggiornato i requisiti per l’accesso al regime premiale per i soggetti tenuti all’applicazione degli Isa con riferimento al periodo d’imposta 2020 (o 2021, per il comparto Iva).

I livelli di affidabilità fiscale correlato alla singola tipologia premiale sono rimasti inalterati rispetto all’anno scorso, mantenendo gli stessi livelli di affidabilità con riferimento sia al periodo d’imposta in corso (2020) ovvero la media aritmetica dei punteggi raggiunti nel periodo d’imposta in corso ed in quello precedente (media degli Isa 2019 e 2020).

A partire dal 3 maggio 2021, inoltre, è possibile inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate Isa2021

2I punteggi Isa

Gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – istituiti dall’articolo 9-bis, Dl 50/2017 – hanno lo scopo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.

Esso verrebbe raggiunto attribuendo a ciascuno dei soggetti interessati (esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come attività prevalente, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un Isa e che non presentano una causa di esclusione) un valore, in scala da 1 a 10, sintesi dei singoli indicatori elementari: più basso è il valore dell’indice, minore è l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto è il valore, più alta è l’attendibilità fiscale del soggetto.

L’attribuzione di tale punteggio è importante anche per consentire l’accesso al cosiddetto “regime premiale”, che riconosce importanti benefici, quali:
l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari (per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap);
l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (si ricorda che i benefici con riferimento all’Iva, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Isa per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito infrannuale nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette);
la disapplicazione della disciplina delle società di comodo (articolo 30, legge 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, Dl 138/2011);
la preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973 e articolo 54, comma 2, secondo periodo, Dpr 633/1972);
la possibilità di ridurre la portata dell’accertamento sintetico da «redditometro» (articolo 38, Dpr 600/1973);
la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento (articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973 e articolo 57, comma 1, Dpr 633/1972).

3Gli step per la costruzione degli Isa

Per l’applicazione degli Isa sono richiesti numerosi interventi normativi:
1) il decreto del Mef che, annualmente, fissa gli indici. Questo ha visto la luce il 2 febbraio 2021 (in forza del differimento, rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente, disposto dall’articolo 148, comma 1, Dl 34/2020) con l’approvazione di 87 Isa relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. Il Dm 2 febbraio ha altresì previsto nuove cause di esclusione dall’applicazione degli Isa che riguardano i soggetti che, nel periodo di imposta 2020, rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi, come pure i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019 o, infine, che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 1 al Decreto stesso;
2) il provvedimento dell’agenzia delle Entrate che definisce i modelli Isa. In tal senso è intervenuto il provvedimento del 28 gennaio 2021, n. 27444 che, tra l’altro, ha approvato 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2020 e ha individuato le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2020;
3) il provvedimento, sempre dell’agenzia, che individui i livelli di affidabilità per l’applicazione del regime premiale, le modalità di acquisizione dei dati da inserire nei modelli e il software di calcolo. Su questo è intervenuto il provvedimento 26 aprile 2021, n. 103206;

4I livelli di affidabilità 2020

I livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2020, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, Dl 50/2017 sono i medesimi fissati per lo scorso anno.

Inoltre, viene confermato che il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente: in pratica è possibile valutare l’affidabilità anche in funzione della “storia” del contribuente tenendo conto non solo dell’anno di applicazione, ma di un arco temporale più ampio.

Nelle motivazioni del provvedimento si legge infatti che, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio del singolo periodo di imposta, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, sono stati confermati i benefici ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

In particolare, il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è stato individuato secondo i seguenti criteri:
per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita a un solo anno, è fissata a 8 e 8,5, il punteggio è aumentato di un importo pari a “0,5”:
per quanto riguarda i benefici premiali il cui punteggio, riferito a un solo anno, è fissato a 9, è stato mantenuto il medesimo valore.

5L’accesso al regime premiale

Per accedere alle premialità occorre soddisfare i seguenti livelli di affidabilità per il periodo d’imposta 2020 (tra parentesi il livello basato su un punteggio medio Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020):
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva, imposte dirette e Irap: 8 (8,5);
esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva: 8 (8,5);
esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi: 8,5 (9);
anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento: 8;
esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative: 9 (9);
esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (qualora il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato): 9 (9).

Per accedere alle suddette agevolazione è, inoltre, necessario che:
nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

6I “correttivi” Covid

Si osserva che - per poter usufruire dei benefici premiali - i livelli di punteggio fissati dal provvedimento di quest’anno dovranno essere ottenuti dovendo applicare gli Isa a un periodo d’imposta, il 2020, in cui gli effetti economici negativi della pandemia hanno provocato gravissime difficoltà agli operatori economici.

Tuttavia, la riproposizione degli stessi punteggi dello scorso anno per l’accesso alle agevolazioni si spiega se si considera la possibilità di adeguare i risultati dell’applicazione degli Isa alla difficile situazione economica determinata dal Covid-19, grazie ai correttivi previsti in base all’articolo 148, Dl 34/2020.

Tale norma prevede, infatti, che, per i periodi di imposta 2020 e 2021, debba essere individuata una metodologia statistico-economica per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale con i relativi interventi correttivi, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.

Avremo comunque modo di vedere, in concreto, se le serrate e gli altri disagi del 2020 saranno tenuti in debita considerazione.

7Acquisizione degli ulteriori dati

Un cenno fa va fatto al provvedimento dell’agenzia delle Entrate 23 aprile 2021, n. 102484 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo di imposta 2020.

Il Dm Mef 2 febbraio 2021 ha stabilito che per determinare il punteggio di affidabilità fiscale sono necessari informazioni aggiuntive (individuate nella Nota tecnica e metodologica allegata al decreto stesso) che l’Agenzia rende disponibili ai diretti interessati o ai loro delegati.

A tal fine sono stata approvate le regole tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati (oltre a quelli previsti dal precedente provvedimento 28 gennaio 2021) necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020.

I dati messi a disposizione dei contribuenti possono essere dagli stessi direttamente utilizzati oppure, se ritenuti non corretti e se consentito, modificati dai contribuenti.

Il provvedimento individua i percorsi informatici con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per i quali i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati necessari per determinare il livello di affidabilità fiscale dei loro assistiti.

Sono previste modalità diverse per chi è delegato alla consultazione del cassetto fiscale e per chi non possiede tale delega.

8Disponibile il software per le precalcolate

In data 30 aprile 2021 l’Agenzia ha aggiornato il software per la compilazione della richiesta per l'acquisizione massima di "precalcolate Isa2021", utilizzabile a partire dal 3 maggio per inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati utili al calcolo dell'indice di affidabilità.

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