1. In sintesi
Con l’avvio della fase definitiva del Cbam , a partire dal 1° gennaio 2026, sono state ampliate le funzionalità del registro Cbam.
Con l’avviso del 6 agosto 2026 dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli si rende noto che è stata implementata una nuova funzione che permette a tutti gli importatori, compresi coloro che non rivestono lo status di Dac, di monitorare le proprie operazioni rientranti in ambito Cbam, al fine di adempiere agli obblighi previsti prima del superamento della soglia de minimis (attualmente la soglia unica basata sulla massa è fissata a 50 tonnellate di massa netta) di cui all’articolo 2-bis del regolamento (Ue) 2023/956, introdotto dal regolamento (Ue) 2025/2083.
L’intervento favorisce dunque l’osservanza degli adempimenti relativi all’importazione di beni sottoposti alla disciplina del Cbam e, in particolare, presenta uno stretto : infatti, una volta superata la soglia de minimis per l’importazione delle merci rientranti nel campo di applicazione del Cbam è necessario richiedere la relativa qualifica nonché adempiere agli specifici obblighi previsti dalla normativa.b
Si segnala, inoltre, la recente decisione della Commissione europea di prorogare al 31 dicembre 2026 la validità del codice documento “TARIC Y238”, originariamente in scadenza il 27 settembre 2026.
2. La novità
La nuova funzionalità di monitoraggio introdotta nel registro Cbam (Carbon border adjustment Mechanism, i.e. il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) costituisce un significativo passo in avanti sul piano della compliance preventiva e merita alcune riflessioni di carattere tecnico-operativo. Va evidenziata, in particolare, la fruibilità universale di tale funzione, accessibile a tutti gli importatori interessati a prescindere dall’ottenimento dello status di Dac. Questo profilo di accesso aperto risponde a una precisa esigenza sistematica: il monitoraggio preventivo risulta di particolare interesse proprio per i soggetti che non sono ancora Dac, i quali devono poter verificare in tempo utile la propria posizione rispetto alla soglia. Infatti, questa si colloca in una dimensione annuale e cumulativa: qualora venga superata entro l’anno civile, l’importatore diventa soggetto a tutti gli obblighi derivanti dal regolamento Cbam. Ne discende che il monitoraggio non può essere episodico, ma deve essere strutturato come processo continuativo, al fine di poter stimare anche l’andamento della volumetria delle operazioni future.
Il soggetto che in base ai dati accessibili tramite la funzionalità di monitoraggio del registro Cbam rischia di superare la soglia de minimis può dunque preventivamente adeguare la propria struttura organizzativa al fine di prepararsi alla necessità di soddisfare le prescrizioni in materia: la mancata conformità alla normativa di settore espone l’operatore al rischio di blocco delle operazioni doganali e di irrogazione di sanzioni. Naturalmente, il nuovo servizio non sostituisce la necessità di verificare il perimetro delle merci e dei relativi obblighi, ma costituisce sicuramente un valido strumento ausiliare per gli operatori interessati.
La complessità della norma e la sua continua evoluzione, infatti, costringono gli operatori a numerose verifiche e monitoraggi. In proposito si segnala ad esempio la recente pubblicazione, in data 20 luglio, del Reg. (Ue) 1740/2026 che, nel rettificare parzialmente il precedente Reg. (Ue) 2621/2025, aggiorna gli allegati I e IV di quest’ultimo relativi ai valori predefiniti per le merci importate nel territorio dell’Ue e per i precursori per i quali non è possibile determinare il paese di produzione e introduce quattro specifici nuovi codici Taric relativi a “clinkers” e cementi idraulici. In particolare, il regolamento in parola identifica il codice 2523 1000 10 per il “clinker bianco” e il codice 2523 1000 90 per gli “altri clinker inclusi i clinker grigi”, oltre a introdurre il codice 2523 9000 10 per i “cementi bianchi idraulici” e il codice 2523 9000 90 per gli “altri cementi idraulici, inclusi i cementi grigi idraulici”.
Poiché il citato recente regolamento prevede l’applicazione obbligatoria di tutti i suoi elementi dal primo gennaio 2026, gli operatori sono tenuti ad attivarsi per rettificare eventualmente le dichiarazioni doganali già presentate nell’anno in corso che dovessero risultare non allineate con le prescrizioni del citato atto normativo.
In aggiunta è si ritiene opportuno segnalare anche la recente decisione della Commissione europea di prorogare al 31 dicembre 2026 la validità del codice documento “TARIC Y238”, originariamente in scadenza il 27 settembre 2026, concedendo in tal modo una finestra temporale più ampia agli operatori in attesa di vedersi riconosciuta la qualifica correttamente richiesta entro i termini. Tale codice, infatti, consente agli importatori che abbiano presentato la domanda per ottenere lo status di Dac entro il 31 marzo 2026 di compiere le operazioni rientranti nell’ambito di applicazione del Cbam anche in assenza dell’ottenimento del relativo status.
3. L’iter per la nuova funzionalità
Per l’utilizzo della funzionalità di monitoraggio del registro Cbam gli operatori interessati devono accedere al sistema autorizzativo doganale (MAU) e richiedere l’attivazione del nuovo profilo denominato “DRMCViewInformation”.
A tal fine, chi non si è ancora accreditato al portale dedicato al registro Cbam definitivo deve seguire le istruzioni operative pubblicate dall’Autorità Nazionale Competente sul sito dell’Adm. Prima di procedere occorre evidenziare che l’azienda deve essere in possesso di un codice EORI e che l’utente italiano (persona fisica dotata di sistemi di credenziali Spid, Cie o Cns) dovrà essere preventivamente autorizzato dal sistema Mau.
In generale, è possibile distinguere tra tre modalità di richiesta delle autorizzazioni per l’accesso ai sistemi Ue:
• ditta individuale: il titolare della ditta individuale accede al portale Adm con credenziali personali Spid/Cie/Cns, seleziona la voce di menu “Mio profilo” e richiede l’autorizzazione Ue;
• azienda già accreditata al portale doganale: in questo caso il gestore delle autorizzazioni accede al portale Adm con credenziali personali Spid/Cie/Cns, seleziona la voce di menu: “Mio profilo” e, operando per conto dell’azienda, richiede l’autorizzazione Ue delegandola alla/e persona/e fisica/fisiche che effettuerà/effettueranno l’accesso (la delega è necessaria anche se il gestore intende abilitare sé stesso);
• azienda che non ha richiesto autorizzazioni nel portale del sistema doganale: per quanto riguarda quest’ultima ipotesi, nel caso in cui l’azienda non avesse ancora nominato un “gestore delle autorizzazioni”, il relativo legale rappresentante dovrà nominarne uno seguendo le relative istruzioni.
In ogni caso, l’accesso al sistema prevede la compilazione della pagina “Where are you from” (Wayf). Appare particolarmente opportuno chiarire un aspetto che potrebbe creare equivoci: nel primo campo, relativo al dominio, occorre inserire la voce “Dogane” nonostante la proposta alternativa da parte del sistema di “Cbam”, in quanto l’autenticazione avviene per mezzo del sistema doganale.
Nell’avviso di Adm, infine, accedendo al link ivi riportato, che per comodità si riporta anche di seguito, si ritrova anche un collegamento web che rimanda al portale dell’Unione Europea e nello specifico alla sezione che riproduce un video che illustra scopo e obiettivi del meccanismo Cbam, fornendo una panoramica dei principali concetti, dei ruoli dei diversi attori e delle relative autorizzazioni (https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=928§ion=1).


