Come fare perAdempimenti

Oss, le nuove regole dalle dichiarazioni ai versamenti

di Ettore Sbandi, Benedetto Santacroce e Marianna Trivigno

  • Quando Dal 1° luglio 2021

  • Cosa scade Attivo il portale per la registrazione degli operatori al sistema Oss

  • Per chi Soggetti passivi stabiliti o extra Ue che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni

  • Come adempiere Previa registrazione ad apposito portale web

1In sintesi

Con l’attivazione dello sportello unico (Oss) il pacchetto Iva e-commerce previsto dalle modifiche alla direttiva 2006/112/Ce in vigore dal 1° luglio è concretamente operativo.

Seguendo la Guida pubblicata a marzo 2021 dalla Commissione Ue, si estende l’ambito di applicazione delle semplificazioni dichiarative e contributive già previste per il mini sportello unico (Moss), con l’introduzione del nuovo “regime di importazione”.

I regimi speciali (Ue, non Ue o importazione) consentono ai soggetti passivi di dichiarare e versare l’Iva dovuta negli Stati membri in cui vengono eseguite le operazioni, e in cui (di norma) non sono stabiliti, nello Stato membro in cui vengono identificati, previa registrazione ad un apposito portale Web.

Il portale per la registrazione degli operatori al sistema One stop shop (Oss) è attivo dal 1° luglio.

L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento 168315 del 25 giugno 2021, ha reso esecutive le Linee guida Ue e, prima ancora, le disposizioni del pacchetto Iva e-commerce in vigore dal 1° luglio 2021.

In questo modo, gli operatori possono eseguire una singola identificazione ed applicare, di base, il principio della tassazione Iva a destino per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi a distanza nell’Ue.

In concreto, un soggetto passivo registrato a un regime Oss in uno Stato membro (il c.d. Stato membro di identificazione) può ora trasmettere le dichiarazioni Iva relative ad attività di cessione di beni e prestazioni di servizi intra Ue, e dunque versare la relativa imposta dovuta nei diversi Stati membri in cui non è identificato, avvalendosi dei regimi speciali in parte già operativi nell'ambito Moss (prima con applicazione esclusiva ai soli servizi Tbe), senza essere tenuto a registrarsi presso ogni Stato in cui effettua le predette operazioni.

Si badi però che le operazioni dichiarabili tramite Oss sono esclusivamente quelle effettuate nell’ambito oggettivo di applicazione di ciascun regime, pertanto le dichiarazioni Iva per Oss sono integrative (e non sostitutive) rispetto alle dichiarazioni Iva che il soggetto passivo è tenuto a trasmettere al proprio Stato membro in ottemperanza agli obblighi nazionali in materia Iva.

2I destinatari

I soggetti passivi stabiliti nell’Ue possono avvalersi del regime Ue e del regime di importazione, mentre i soggetti passivi non stabiliti nell’Ue possono avvalersi, in aggiunta ai precedenti, anche del regime non Ue, nei limiti dell'ambito oggettivo previsto per ciascun regime.

3I regimi attivabili e lo Stato membro di identificazione

I regimi attivabili sono ora tre: i cosiddetti regimi Ue e non Ue, già presenti nel precedente modello Moss, ed il nuovo regime di importazione, che finalmente compie il modello del One Stop Shop.

In particolare, nell'ambito del “regime non Ue”, un soggetto passivo che non abbia fissato la sede economica della propria attività in Ue (ovvero sia privo di stabile organizzazione in Ue), può scegliere qualsiasi Stato membro come luogo di identificazione, ottenendo un numero di identificazione Iva utilizzabile esclusivamente per le operazioni rientranti nel regime non Ue.

Viceversa, ed al netto di talune speciali operazioni peculiari, nell’ambito del c.d. “regime Ue” lo Stato membro di identificazione corrisponde al Paese in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica ovvero dispone di una stabile organizzazione, dove è identificato con il numero Iva già utilizzato per adempiere agli obblighi impositivi in ambito nazionale.

Nel regime di importazione, invece, lo Stato membro di identificazione è quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o la propria stabile organizzazione; se privo di sede o stabile organizzazione, il soggetto passivo dovrà nominare un intermediario (soggetto passivo stabilito in Ue), a meno che non risieda in un Paese terzo con cui l’Ue ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di recupero dell'Iva ed effettui vendite a distanza di beni importati da tale Paese, in tal caso infatti il soggetto potrà scegliere come Stato di identificazione qualsiasi Stato membro, senza necessità di nominare un intermediario.

Le richieste in questione sono gestite dal CoP (Centro operativo di Pescara), nonché dalla direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate per i soggetti stabiliti in Italia o che hanno ivi eletto una rappresentanza fiscale, seguendo le istruzioni recate dalla piattaforma web della stessa Agenzia, nonché dal provvedimento 168315/2021.

4Le operazioni dichiarabili nell’ambito dei regimi Oss

Nell’ambito del “regime non Ue” possono essere dichiarate solo le prestazioni di servizi effettuate in Ue a favore di persone che non sono soggetti passivi. Diversamente, nell’ambito del “regime Ue” possono essere dichiarate:
le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro in cui il prestatore non è stabilito a favore di persone che non sono soggetti passivi,
le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da parte di qualsiasi soggetto passivo;
le cessioni nazionali di beni per le quali un soggetto passivo è nell'ambito dell'Ue fornitore presunto (f.p. è il soggetto passivo che pur non essendo fornitore effettivo di beni, ne facilita la cessione).

Nell’ambito del regime di importazione invece, possono essere dichiarate solo le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi per un valore non superiore ad euro 150, che corrisponde alla soglia di franchigia dai dazi prevista dal regolamento Ue 1186/09, che è mantenuta al contrario di quanto accaduto per la franchigia Iva che dal 1° luglio 2021 è abolita.

5La dichiarazione ed i pagamenti

Il soggetto passivo registrato all’Oss deve trasmettere la dichiarazione Iva (ed il relativo pagamento) elettronicamente, tramite lo sportello unico, entro la fine del mese successivo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate o meno prestazioni di servizi o cessioni di beni in tale periodo (qualora non siano state effettuate operazioni intracomunitarie, il soggetto passivo dovrà comunque presentare una dichiarazione a saldo zero).

Il periodo d’imposta corrisponde al trimestre civile nell'ambito dei regimi Ue e non Ue, e al mese civile nell’ambito del regime di importazione.

Lo Stato membro di identificazione genera dunque un numero di riferimento unico per ogni dichiarazione Iva e lo comunica al soggetto passivo (o all'intermediario) per l’effettuazione del pagamento.

Il soggetto passivo versa dunque l’Iva dovuta allo Stato membro di identificazione, il quale ripartisce gli importi ai diversi Stati membri di consumo.

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