Imposte

Deducibilità Irap del costo del lavoro con l'incognita delle perdite

di Giosuè Manguso e Alberto Trabucchi

La nuova deduzione Irap del costo del lavoro - prevista dalla legge di stabilità a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 - sarà pari alla differenza, se positiva, tra il costo del lavoro per dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni forfettarie e analitiche previste dall'articolo 11 del Dlgs 446/1997. Nel determinare le deduzioni dell'Irap analitica sul costo del personale non dedotto (articolo 2 del Dl 201/2011) si dovrà tener conto anche della (nuova) porzione di costo che sarà ammessa in deduzione in aggiunta a tali deduzioni forfetarie e analitiche.
Seppure la nuova deduzione operi sia per il costo relativo ai dipendenti già assunti in passato con contratto a tempo indeterminato sia per il costo del personale dipendente che viene assunto con tale forma di contratto d'ora in poi, è chiaro che la norma si pone la finalità di agevolare le neo-assunzioni a tempo indeterminato nonché le conversioni in tale forma contrattuale dei contratti di lavoro già in essere.
Affinché tale innovazione possa comportare una sostanziale e proporzionata riduzione del carico fiscale delle imprese che impiegano personale con contratti a tempo indeterminato, sarà necessario che il valore della produzione, una volta operata la nuova deduzione, non scenda al di sotto dello zero. Infatti, siccome ai fini del tributo regionale non è ammesso il riporto delle perdite agli anni successivi, laddove la nuova deduzione venga a determinare un valore della produzione netta negativo, la modifica normativa in commento non genererebbe una “proporzionata” utilità per l'impresa (anzi, per le imprese che si trovassero già in una situazione di deficit di base imponibile Irap prima ancora di operare la nuova deduzione, la nuova previsione non porterebbe nessun vantaggio, nemmeno minimo).

Le perdite Irap
Vero è che le situazioni di perdita Irap non sono così frequenti per via dell'esistenza di molti costi che risultano indeducibili ai fini del tributo regionale. È altrettanto vero, però, che in questa fase di congiuntura particolarmente sfavorevole sono sempre di più le imprese che presentano risultati fortemente negativi; proprio per tale motivo, peraltro, anche il penalizzante regime Ires delle società di comodo in perdita sistemica è stato recentemente rimodulato per tener conto di un periodo di osservazione più lungo, passando dai tre anni ai cinque anni ( articolo 18 del Dlgs 175/2014 ). In particolari settori economici quali quello bancario, poi, per via delle loro particolari caratteristiche, è previsto il concorso alla formazione della base imponibile Irap anche degli interessi passivi e delle perdite e svalutazioni su crediti; conseguentemente, la generazione di base imponibile Irap positiva è sempre più spesso legata quasi esclusivamente all'indeducibilità del costo del lavoro e non è quindi possibile escludere del tutto che l'applicazione della nuova norma possa determinare con maggiore frequenza rispetto al passato situazioni di perdita Irap.
Ciò posto, la relazione tecnica alla Stabilità 2015 stima un calo di gettito di competenza 2015 pari a 5,6 miliardi di euro, basandosi anche su una micro-simulazione Irap effettuata sui dati del periodo 2012, estrapolati per tener conto delle modifiche successive (riduzione aliquota dal Dl 66/2014 e nuove deduzioni dal 2014). Qualora tale stima di gettito non tenesse conto degli effetti in commento, sarebbe opportuno consentire di fruire di una piena agevolazione anche alle imprese che possano risultare in perdita Irap. Ad esempio, similmente a quanto già previsto in merito alla convertibilità delle Dta Irap nella legge di stabilità per il 2014, potrebbe essere previsto che la perdita Irap, nei limiti in cui sia determinata dalla nuova deduzione, costituisca un importo la cui deducibilità è ammessa – senza cambiarne la natura – negli esercizi successivi, in aggiunta all'importo deducibile che si determinerà in tali esercizi secondo le nuove regole.
La deduzione rinviata agli esercizi successivi non muterebbe natura e, quindi, occorrerebbe poi tenerne conto nel determinare le deduzioni dell'Irap analitica sul costo del personale non dedotto (articolo 2 del Dl 201/2011).
Un coordinamento servirebbe poi per il regime di conversione delle Dta Irap in caso di perdita. Soltanto con questi (o simili) aggiustamenti normativi verrebbe garantita un'incondizionata e piena deducibilità di tutti costi del personale assunto a tempo indeterminato, con ciò rafforzando ancora di più l'intento del legislatore di agevolare le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, in perfetta coerenza, peraltro, con l'altra previsione dell'articolo 12 che prevede la decontribuzione per i primi tre anni per i neoassunti.

L'esempio
Ad esempio, nel caso in cui un'impresa industriale presenti una differenza tra valore della produzione e costi della produzione rilevanti ai fini Irap pari a 80 e abbia un costo del personale a tempo indeterminato (in eccedenza rispetto alle deduzioni già oggi ammesse) pari a 100, la nuova deduzione dei costi del personale a tempo indeterminato darebbe luogo a un risparmio Irap su 80 e non su 100 (i 20 di differenza negativa, infatti, non danno alcun vantaggio nell'anno d'imposta né negli anni successivi per via della non riportabilità in avanti delle perdite Irap).
In altri termini, se quell'impresa sostenesse quei 100 di costi sulla base di contratti diversi da quelli a tempo indeterminato, l'impresa stessa potrebbe essere incentivata a “convertire” a tempo indeterminato soltanto una parte dei contratti in essere (corrispondenti, ad esempio, a 80 di costo) e non tutti.

La legge di stabilità 2015

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