Imposte

Patent box, la circolare non toglie tutti i dubbi

di Christian Montinari e Antonio Tomassini


Sono senz'altro da salutare con favore gli sforzi interpretativi compiuti dall'Agenzia delle entrate con la circolare 11/E. Sul patent box l’Italia si gioca una grande sfida sul fronte della competitività ed opportuno che l’Agenzia aiuti i contribuenti a rendere chiaro e fruibile il regime.
L’Agenzia peraltro ha in molti dei “punti critici” (si veda il QF del 1 aprile 2016) adottato in numerosi casi un approccio pro contribuente.
Partiamo da chi ha presentato l’istanza a fine 2015 e non intenda integrare la documentazione nei successivi 150 giorni. In tale circostanza la circolare, oltre a confermare l’assenza di alcuna conseguenza in capo al contribuente, prevede un effetto sospensivo per l’opzione presentata. Il contribuente potrà pertanto far rivivere la sua efficacia a decorrere dall’anno in cui l’istanza di ruling verrà effettivamente presentata o correttamente integrata.
Condivisibile poi l’interpretazione fornita relativamente alla possibilità di poter sanare entro il 30 settembre 2016 l’omesso esercizio dell’opzione a condizione che il contribuente abbia inviato l’istanza di ruling entro il 31 dicembre 2015.
Importanti chiarimenti sono stati forniti sul fronte dei documenti rilevanti ai fini dell’individuazione degli intangibles qualificati ai fini del beneficio in oggetto. Con particolare riferimento agli intangibles “giuridicamente tutelabili” viene riconosciuta come mezzo di prova il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445 in cui venga fornita una chiara descrizione degli stessi ed attestata la sussistenza dei requisiti di tutela, riservatezza e titolarità. Alla base è ovviamente consigliabile che vi sia una opportuna valutazione, magari raccolta in una perizia tecnica, da parte di esperti di proprietà intellettuale, considerando anche le possibili sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non veritiere.
Anche con riferimento al calcolo del reddito riferito agli intangibles le Entrate chiariscono, confermando un orientamento già sposato su queste colonne, che il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive quali, ad esempio, “royalties implicite” o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi. Ai fini della determinazione del reddito, pertanto, assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti.
Risolta positivamente anche l’incertezza relativa al mero riaddebito da parte di società del gruppo dei costi di ricerca e sviluppo con l’applicazione di un mark up. La circolare ha confermato la rilevanza di tali costi, da considerare al netto del margine di intermediazione applicato.
Da salutare positivamente pure l’interpretazione fornita in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda. In tali circostanze la società incorporante, beneficiaria o conferitaria subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata dalla società incorporata, scissa o conferente anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto, costi qualificati e costi complessivi, senza subire la penalizzazione prevista per i costi di acquisto degli IP. Unico limite previsto all’effetto successorio precedentemente riportato è il termine del 30 giugno 2016. Termine entro il quale dovranno essere perfezionate le operazioni straordinarie aventi ad oggetto singoli beni immateriali e non aziende.
Anche in tema di Cost Contribution Agreement le Entrate hanno chiarito che i costi risultano qualificati unicamente nei confronti degli aderenti che si presentano come beneficiari del CCA ed, al tempo stesso, conseguono proventi dall’accordo.
Risultano invece ancora da chiarire ulteriori aspetti che non hanno trovato risposta nella circolare in oggetto. Tra questi spiccano la modalità di sterilizzazione dei costi di ricerca e sviluppo qualificati ai fini del Patent Box in caso in caso di opzione per il regime della branch exemption, le implicazioni relative ai redditi di società CFC imputati per trasparenza, le interrelazioni tra IP company e società di comodo e la possibilità per le società residenti in Italia in forza della presunzione di esterovestizione di optare per il regime di patent box.
Anche con riferimento alle potenziali azioni esperibili in caso di rigetto del ruling non è stata fornita risposta.
Inoltre occorrono maggiori chiarimenti per ciò che concerne le spese di presentazione, comunicazione e promozione dell’IP. V’è necessità di dettagliare quali spese vanno a decurtare il reddito imponibile agevolabile. In particolare è opportuno che ci si limiti a spese effettivamente inerenti all’IP, alternativamente in molte circostanze il rischio è di vedere l’ambito di applicazione del beneficio eccessivamente ristretto. La risposta 14.2.2 della circolare sembra andare in questa direzione ed è vero che occorre distinguere caso da caso ma qualche esemplificazione ulteriore sarebbe davvero la benvenuta.

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