Controlli e liti

Solare connesso all’agricoltura anche senza ricavi

di Giorgio Gavelli

Non è semplice individuare quando l’attività di produzione di energia può essere considerata connessa a quella agricola svolta dal contribuente, rendendo possibile la tassazione in base alle risultanze catastali del fondo. Ne sono la dimostrazione due decisioni, rispettivamente della Ctp Forlì e della Ctp Vercelli, che hanno una conclusione opposta.

Nella prima sentenza (349/01/2019, presidente Campanile, relatore Ardigò), i giudici romagnoli esaminano il caso di una società agricola che ha optato per la determinazione del reddito d’impresa su base catastale, applicando l’articolo 32 del Tuir (articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006).

Secondo l’Agenzia tale agevolazione non sarebbe stata applicabile per l’anno oggetto di accertamento, poiché l’attività di produzione di energia elettrica non sarebbe stata accompagnata da alcuna attività agricola “pura”, quale la coltivazione di terreni o la vendita di pollame, per le quali non era stato registrato alcun ricavo. Sarebbero state così violate le condizioni previste dalla circolare 32/E/2009, affinché vi fosse connessione tra l’attività di produzione di energia e quella agricola in senso proprio.

La difesa del contribuente, oltre a dimostrare che nell’anno precedente e successivo i ricavi erano assolutamente in linea con le previsioni della circolare, ha anche attestato, con perizia di parte, come nell’anno in questione fosse stata portata a termine una fase essenziale del ciclo biologico dei pulcini, per cui, anche in assenza dei ricavi, era indiscusso lo svolgimento di attività agricola. Peraltro, rilevano i giudici, il mancato rispetto dei parametri, non determina la perdita dell’opzione per la determinazione del reddito su base catastale, ma la semplice tassazione a costi e ricavi della parte di reddito derivante dalla produzione di energia eccedente la franchigia di 200 kW, che va sempre riconosciuta (risoluzioni 86/E/2015 e 33/E/2019).

Differente (anche come conclusione) il caso trattato dalla Ctp di Vercelli (decisione 126/01/2019, presidente e relatore Carenzo), in cui l’attività di produzione dell’energia elettrica era svolta con utilizzo di biomasse. In contestazione vi era la prevalenza della produzione agricola propria rispetto alla quantità di prodotto acquistata da terzi.

Secondo la società semplice ricorrente l’operare della franchigia consente di tassare come redditi agrari quelli derivanti dalla trasformazione del doppio delle quantità prodotte in proprio dall’imprenditore agricolo (circolare 44/E/2004), per cui, nel caso di specie, essendo la produzione propria pari a oltre il 39% del totale e quindi la tassazione catastale poteva arrivare fino a al doppio (78), solo circa il 22% della produzione andava assoggettata alle regole del reddito d’impresa. Ma per i giudici piemontesi questo calcolo non è consentito per la produzione di energia elettrica da biomasse, trattandosi di attività non prevista dai decreti ministeriali che qualificano le produzioni agricole.

In effetti, la produzione di energia elettrica, pur essendo dichiarata attività connessa dal comma 423 della legge 266/2005, non è compresa nei decreti che elencano i prodotti rientranti nel reddito agrario, ma la previsione di legge non necessita di essere riconfermata in un decreto ministeriale, fonte di diritto gerarchicamente inferiore (in tal senso, si veda anche la sentenza della Ctp Reggio Emilia 66/2/2017). La sentenza di Vercelli stupisce anche perché non ha riconosciuto la tassazione catastale nemmeno per la quota di produzione propria (38%).

Ctp Forlì 349/01/2019

Ctp Vercelli 126/01/2019

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