Adempimenti

Modello 770, ampliato l’elenco dei crediti

di Marco Piazza e Antonella Scagliarini

Nel nuovo modello 770/2015 Ordinario è stato ampliato l’elenco dei crediti della sezione SX aggiungendo il nuovo rigo SX46 denominato «Credito per acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato» finalizzato anche alla verifica che l’utilizzo di tale credito, per il valore residuo al 31 dicembre 2013, sia stato, nel corso del 2014, conforme alle indicazioni della risoluzione 91/E del 2013. In tale rigo, infatti, gli intermediari finanziari faranno confluire la parte dell’SX 34 del 770/2014 ordinario riferita al credito residuo di cui al codice 1140 e la dinamica relativa all’acconto 2014 (importo versato, importo utilizzato e credito residuo).
Per quanto attiene la compilazione dei righi SX1, SX4 e SX34 nessuna novità rispetto al 770/2014 ordinario. Come per lo scorso anno gli intermediari finanziari esporranno:
• l’ammontare integrale dell’acconto versato (codice 1140) a dicembre 2014:
■nella colonna 4 (“Versamenti 2014 in eccesso”) del rigo SX1. Si tratta, infatti lato sensu, di un importo versato “in eccesso” in quanto la relativa imposta non è stata ancora applicata dall'intermediario finanziario alla clientela
■e nella colonna 4 (“Crediti maturati nel 2014”) del rigo SX4;
• l’eccedenza residua dell’acconto versato nel mese di dicembre 2013 nel campo SX4 colonna 2 (“Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013”);
• l’ammontare degli acconti compensati nel corso del 2014 (sia l’eccedenza residua del 2013 compensata con le imposte sostitutive operate fino al mese di ottobre 2014, sia l’acconto 2014 eventualmente compensato a partire dalle imposte sostitutive operate nel mese di novembre 2014), nel rigo SX4 colonna 5 (“Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2014”).

Poiché, di norma, anche il periodo d’imposta 2014 chiuderà con un’eccedenza di versamento dell’acconto del 1140 rispetto alle competenze 2014, tale eccedenza sarà prima evidenziata in SX4 colonna 6 (“Credito da utilizzare in compensazione”) e poi anche in SX34 (“Credito scaturito da ritenute di capitale”) del 770/2014 Ordinario.
È bene inoltre precisare che per la compensazione dell’acconto 1140 non è in ogni caso possibile utilizzare il codice tributo 6783 - relativo alla compensazione esterna (orizzontale) in F24 di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241 del 1997 - in quanto tale modalità non è prevista dalla norma che ha introdotto l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato; essa infatti ne ha “blindato” la compensazione che può avvenire solo internamente a scomputo o dei versamenti della stessa imposta (codice tributo 1102 e, per l’affrancamento effettuato ai sensi dell’articolo 3, comma 15 e 16, del Dl n. 661 del 2014, anche codice tributo 1135) o dell’eventuale successivo acconto (risoluzione n. 91/E del 2013).
Nel nuovo rigo SX46 sono esposti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti riguardanti l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del Dl n. 133 del 2013.
Nella colonna 1, si dovrà esporre l’importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2014 risultante dal versamento relativo all’acconto dell’imposta sostitutiva dei redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato versato nel 2013 al netto di quanto già compensato con i versamenti dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, già evidenziati nel quadro ST del modello 770/2014 Ordinario. Tale importo ha trovato evidenza nel rigo SX34 (insieme alle altre eccedenze relative alle ritenute di capitale) del modello 770/2014 Ordinario.
Nelle colonne da 2 a 5 sono evidenziate i dati delle cessioni infragruppo ex articolo 43-ter del Dpr n. 602 del 1973.
Nella colonna 6, l’importo del credito maturato nell’anno 2014. Si tratta del versamento relativo all’acconto effettuato entro il 16 dicembre 2014.
Nella colonna 7, deve essere indicato l’importo del credito di cui alle precedenti colonne utilizzato in compensazione interna ai sensi dell’articolo 1 del Dpr n. 445 del 1997, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo di imposta della presente dichiarazione. Visto che né la norma che ha istituito l’acconto, né i documenti di prassi che lo riguardano hanno mai citato la compensazione ai sensi dell’articolo 1 del Dpr n. 445 del 1997 ci si chiede se tale citazione sia un refuso oppure lo strumento attraverso cui introdurre, per il codice tributo 1140, una doppia possibilità di compensazione: una derivante dalla norma specifica che ha istituito l’acconto in commento e una nuova contenuta nell’articolo 15, lettera b), del Dlgs n. 175 del 2014 che dispone, dal 1° gennaio 2015, che le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive siano compensate nei successivi versamenti esclusivamente mediante scomputo con indicazione in F24. Si attendono in tal senso dei chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate.
Nella colonna 8, l’importo del credito residuo risultante dalla seguente operazione:
colonna 1 + colonna 2 – colonna 4 + colonna 6 – colonna 7
Ricordiamo infine che la compensazione nel modello F24 prevista dall’articolo 15, lettera b) del Dlgs 175 del 2014, coerentemente con quella attuata mediante scomputo interno, non soggiace al limite di 700 mila euro attualmente fissato dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, e all’obbligo apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (circolare n. 31/E del 2014).
Rimane il dubbio circa l’applicabilità dell’articolo 31, comma 1, del Dl n. 78/2010 che, dal già 1° gennaio 2011, vieta l’utilizzo di crediti erariali in compensazione con modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed oneri accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. Poiché tale norma si applica solo per le compensazioni attuate ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del Dlgs n. 241 del 1997 e non per quelle relative alla compensazioni interne, per coerenza anche con quanto indicato nella circolare n. 31/E del 2014, al di là della letteralità dell’articolo 31, comma 1, del Dl n. 78/2010 e dell’articolo 15, lettera b) del Dlgs n. 175 del 2014 , tale divieto non dovrebbe applicarsi alle compensazioni che saranno attuate proprio ai sensi dell’articolo 15, lettera b) del Dlgs 175 del 2014.

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