Controlli e liti

Parti civili ammesse nel processo «231»

di Giovanni Negri

Si apre la porta per la costituzione di parte civile contro la società alla quale è contestato un illecito sulla base del decreto 231 del 2001. Il tribunale di Trani, con ordinanza del 7 maggio, ha infatti ammesso, smentendo quanto affermato in precedenza dal Gup, la costituzione di parte civile nei confronti di Ferrotramviaria, società imputata per il disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato. Un provvedimento che incide su quello che viene riconosciuto come «uno dei temi maggiormente controversi tra quelli concernenti i profili processuali del sistema normativo relativo alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche».

Malgrado la giurisprudenza costante, di merito e di Cassazione, sinora contraria, la Sezione unica penale del tribunale pugliese è comunque netta: nessuna norma del decreto 231/01 vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. Di più, a sostegno della tesi estensiva, per l’ordinanza è sufficiente richiamare l’impianto normativo del decreto e lo stretto collegamento tra reato e responsabilità da reato degli enti anche con riferimento ai criteri di imputazione oggettiva dei reati agli enti.

L’ordinanza mette in evidenza, in particolare, come il reato commesso dal soggetto inserito nell’organizzazione dell’impresa, nella prospettiva (anche) del suo vantaggio o interesse, deve essere considerato come proprio anche della persona giuridica, in relazione al rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda. Inoltre, il sistema sanzionatorio esula dagli schemi tradizionali imperniati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e e accessorie e punta a stabilire uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare.

Non può così essere escluso che dalla colpa di organizzazione possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell’ente «che lo obbliga a norma dell’articolo 185 del Codice penale, come richiamato dall’articolo 74 del Codice di procedura, applicabile per il rinvio operato dall’articolo 34 del decreto 231, senza che rilevi che, nel caso di specie nei confronti di Ferrotramviaria spa sia stata esercitata da alcune delle parti civili l’azione civile indiretta tramite lo strumento della citazione del responsabile civile».

In questa chiave, allora, il legislatore non sarebbe affatto rimasto silenzioso sul punto, avrebbe ricondotto la materia della costituzione di parte civile nel perimetro degli articoli 34 e 35 del decreto che rispettivamente prevedono l’estensione al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme del Codice di procedura penale e l’allargamento all’ente della disciplina relativa all’imputato.

A favore della risarcibilità milita poi una serie di norme sul rapporto tra danno derivante da reato e danneggiato. In particolare l’articolo 12 sulla riduzione della sanzione pecuniaria quando il danno patrimoniale è di lieve entità oppure l’ente ha adottato condotte riparatorie; l’articolo 17 che esclude l’applicazione delle misure interdittive in caso di risarcimento integrale del danno prima del dibattimento; l’articolo 19 che, in materia di confisca, fa esplicito riferimento alla parte che può essere restituita al danneggiato.

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