Professione

Crisi di impresa, sindaci responsabilizzati dai nuovi obblighi

di Riccardo Borsari

L’assetto preventivo cui è improntata la riforma della crisi d’impresa è fondato, da un lato, sugli obblighi organizzativi che incombono sul soggetto responsabile dell’amministrazione, dall’altro, sugli obblighi di segnalazione dello stato di allerta.

In relazione a tali obblighi, si assiste alla responsabilizzazione degli organi di controllo della società, in particolare dei sindaci. Questi, infatti, ai sensi dell’articolo 14 del Ccii hanno, nell’ambito delle proprie funzioni, anzitutto l’obbligo di vigilare sull’operato degli amministratori con particolare riferimento alla valutazione degli assetti organizzativi.

I controlli imposti dal Codice riguardano l’adozione di assetti organizzativi adeguati, la sussistenza dell’equilibrio economico e finanziario dell’impresa, il prevedibile andamento della gestione e la presenza di fondati indizi di crisi. La funzione di vigilanza può essere però condensata nel controllo riguardo l’organizzazione e nella denuncia di un principio di crisi: le ulteriori due attività (controllo dell’equilibrio economico-finanziario e previsione di andamento) hanno carattere strumentale.

Non si tratta, invero, di obblighi assolutamente inediti: già la riforma delle società di capitali del 2003 aveva imposto al collegio sindacale di vigilare, fra le altre cose, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.).

L’articolo 14 prevede, altresì, l’obbligo di prontamente segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi, invitandolo a riferire in tempo breve (meno di trenta giorni) sulle iniziative che intende intraprendere. I sindaci dovranno, successivamente, vigilare sulla concreta attuazione di queste iniziative. In caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell’organo amministrativo, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i sindaci dovranno effettuare una segnalazione all’OCRI, in modo che la crisi stessa venga gestita esternamente all’impresa.

Il sistema dei controlli interno ed esterno garantisce così che la prevenzione di possibile crisi future e la salvaguardia della continuità d’impresa non sia lasciata alla sola buona volontà di chi amministra l’impresa.

Gli obblighi che gravano sui sindaci non rimangono privi di sanzione. Dal momento che si tratta di obblighi di legge, il loro inadempimento è fonte di responsabilità dell’organo sindacale secondo la disciplina generale del codice civile (art. 2407 c.c.).

Il collegio sindacale risponde anzitutto per totale omissione di controllo, che costituisce inadempimento tout court dell’obbligo di legge imposto dall’art. 2403 c.c. e specificato dall’art. 14 c.c.i.i. Il collegio risponde, inoltre, nel caso in cui non abbia vigilato in modo opportuno riguardo l’adozione di assetti organizzativi risultati poi inadeguati. In questo caso il collegio potrebbe non essere rimasto del tutto inerte, tuttavia, nonostante la sua attivazione, l’assetto societario potrebbe risultare inadeguato.

Come è noto, la mera inadeguatezza organizzativa non è però da sola foriera di responsabilità dell’organo amministrativo, poiché l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2392 c.c. richiede – oltre all’elemento soggettivo minimo della colpa – la presenza di un danno eziologicamente collegato alla violazione degli obblighi di diligenza.

Conseguentemente anche i sindaci saranno chiamati a rispondere solo qualora la lesione di diritti o interessi giuridicamente rilevanti sia connessa a una vigilanza inadeguata da parte del collegio sindacale. L’art. 2407, co. 2, c.c. prevede, infatti, la responsabilità solidale dei sindaci per il fatto o l’omissione degli amministratori quando questo dipenda da un difetto in vigilando.

L’ampiezza dello spettro di responsabilità del collegio desunto dalla disposizione incontra, tuttavia, un limite: dalla formulazione dell’art. 14 può desumersi che il controllo sulla organizzazione non si estenda a un vaglio sul merito delle cautele predisposte. Le norme di comportamento elaborate dal Cndcec hanno, sul punto, precisato che è dovere del collegio sindacare le misure organizzative secondo un giudizio sul metodo e non sul merito.

La responsabilità solidale viene meno anche nel caso previsto dall’art. 14, co. 3, c.c.i.i., ai sensi del quale la segnalazione tempestiva all’organo amministrativo circa l’insorgenza della crisi esonera il collegio sindacale da qualsiasi responsabilità successiva per le azioni o omissioni del predetto organo. Si tratta con ogni evidenza di un meccanismo di incentivo, rafforzato dalla ulteriore previsione della impossibilità di revoca dell’incarico dei soggetti segnalanti.

La regola rappresenta una specificazione del principio posto dall’art. 2407, co. 2, c.c., giacché la segnalazione corrisponde all’adempimento di un dovere del collegio; infatti, lo stesso art. 14, co. 3, c.c.i.i. non esclude la responsabilità per altre omissioni dell’organo precedenti alla segnalazione.

La disposizione del nuovo Codice tuttavia conserva un tratto di specificità nell’esonerare il soggetto vigilante che segnali lo stato di crisi imminente da qualsiasi responsabilità futura, benché non direttamente connessa con le mancanze oggetto della segnalazione.

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