Adempimenti

Irpef, soggetti non residenti «divisi» in due

di Michele Brusaterra

I soggetti residenti nel territorio dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che non producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo all’interno del territorio dello Stato, non possono usufruire, a livello Irpef, di tutti gli oneri e di tutte le detrazioni previste per i soggetti residenti.
Questa è la conclusione a cui si arriva ragionando all’incontrario, dopo l’attuazione della normativa contenuta nel comma 3-bis, dell’articolo 24 del Tuir , attraverso il decreto ministeriale del 21 settembre 2015 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 231, del 5 ottobre scorso.
Se è vero, infatti, che i soggetti residenti nella Ue o all’interno del See, e che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo, determinano il reddito tassabile nel territorio dello Stato italiano sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del testo unico delle imposte sui redditi, i non risedenti che non rientrano, soggettivamente od oggettivamente, in tale previsione devono, invece, sottostare a quanto stabilito all’interno dei commi 2 e 3 dell’articolo 24 del medesimo Tuir.
A questi ultimi soggetti, quindi, è concesso utilizzare gli oneri deducibili e le detrazioni, analiticamente indicati all’interno delle predette norme, ossia quelli contenuti alle lettere a), g) h), i) e l), del primo comma, dell’articolo 10 del Tuir, per quanto riguarda gli oneri, e quelle di cui all’articolo 13 e all’articolo 15, primo comma, lettere a), b), g), h), h.bis) e i), nonché all’articolo 16-bis, sempre del Tuir, per quanto riguarda le detrazioni.
Non competono assolutamente, quindi, indicando quelle di maggiore importanza, le detrazioni per carichi di famiglia, così come, fra gli oneri deducibili, risultano essere totalmente escluse le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché i contributi versati alle forme pensionistiche complementari.
È bene far altresì presente che, prima ancora dell’intervento della legge europea 2013-bis, che ha stabilito, per i soli non residenti Ue e See, la regola di produzione di almeno il 75% dei redditi complessivi nel territorio dello Stato al fine di godere di tutte le deduzioni e detrazioni previste per i residenti, la legge n. 15 del 2014 aveva prorogato per tutto il 2014 la possibilità, per i non residenti in genere, di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, purché venissero rispettate determinate condizioni stabilite dalla legge istitutiva di tale detrazione, n. 296 del 2006 e dal decreto ministeriale n. 149 del 2 agosto 2007. Tale norma dispone, altresì, che «la detrazione (per carichi di famiglia) relativa all’anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto Irpef per l’anno 2015».
Pertanto, i soggetti non residenti e non rientranti, soggettivamente ed oggettivamente, nella nuova previsione normativa in vigore dal 2015 e di cui al comma 3-bis dell’articolo 24 del Tuir, che avessero erroneamente tenuto conto delle predette detrazioni nella determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2015, dovranno provvedere al versamento dell’eventuale maggiore imposta in acconto utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 .

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