Come fare perAdempimenti

Versamento ritenute su reddito di lavoro autonomo

di Michele Brusaterra

  • Quando 17 Febbraio

  • Cosa scade Versamento ritenute alla fonte sui redditi corrisposti nel mese precedente

  • Per chi Sostituti d’imposta ed enti pubblici, organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

  • Come adempiere In modalità telematica con l’utilizzo dei modelli F24 ed F24 EP

1L’adempimento in sintesi

Entro il 16 del mese i sostituti d’imposta, nonché gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato, i quali sono tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono provvedere al versamento delle ritenute sugli importi corrisposti nel mese precedente relative ai redditi di lavoro autonomo.
Il versamento va effettuato in modalità telematica con l’utilizzo dei modelli F24 e F24 EP.

2Soggetti interessati

Sono interessati a tali adempimenti i soggetti appartenenti alle categorie di seguito elencate:
- gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato, i quali sono tenuti al versamento unitario di imposte e contributi;
- gli imprenditori artigiani e commercianti;
- gli agenti e rappresentanti di commercio;
- i lavoratori autonomi;
- i professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- le società di persone e gli Studi Associati;
- le società di capitali e gli enti commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
- gli istituti di credito;
- le società a intermediazione mobiliare (Sim);
- le società fiduciarie;
- gli altri intermediari finanziari;
- gli enti che non svolgono attività commerciali.

3Modalità e termini di adempimento

Ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti che corrispondono, anche sotto forma di partecipazione agli utili, redditi di lavoro autonomo per prestazioni anche non esercitate abitualmente, devono corrispondere una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con obbligo di rivalsa.
La ritenuta deve essere versata, entro il giorno 16 del mese successivo, al mese in cui è stato effettuato il pagamento dei redditi in esame.
L’importo della ritenuta è pari al 20 ovvero al 23 per cento (la norma parla della misura fissata dall’articolo 11 del Tuir e, quindi, attualmente il 23% relativo per il primo scaglio Irpef) nel caso di provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
Per tali ultimi soggetti, ossia colo che percepiscono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, l’articolo 25-bis del Dpr 600 del 1973 stabilisce altresì che la ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni.
Se, infine, i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.
Rientrano nella base imponibile ai fini della determinazione della ritenuta d’acconto in commento, oltre ai compensi professionali, anche le somme richieste e addebitate al cliente a titolo di rimborsi a piè di lista per le spese relative a viaggio, vitto e alloggio nonché tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultano intestate, oltre che al professionista, anche al committente nell’interesse del quale sono state sostenute.
E’ soggetto a ritenuta anche il contributo Inps addebitato al cliente, nella misura del 4%, da parte di lavoratori autonomi che, non avendo una cassa di previdenza di riferimento, sono obbligati ad essere iscritti alla gestione separata Inps.
Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile sempre ai fini della determinazione della ritenuta d’acconto:
- i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- l’eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale di appartenenza come, ad esempio, il 4% per i dottori commercialisti ed esperti contabili;
- le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.
I codici tributo da indicare sul modello F24 e F24 EP sono:
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni;
- 104E – Ritenute su redditi da lavoro autonomo.

4Casi pratici


Si supponga che un commercialista emetta una parcella recante un ammontare relativo all’onorario pari ad € 2.000, aumentato del 4% della cassa di previdenza pari ad euro 80, e vengano altresì addebitate spese anticipate in nome e per conto del cliente, pari ad € 500.
La ritenuta d’acconto del 20% deve essere calcolata sull’onorario di € 2.000, ed è pari a € 400.
Se la parcella viene pagata dal cliente a metà a gennaio e per la restante metà a febbraio, il cliente entro il 16 febbraio, scadenza che per il 2020 slitta al 17 febbraio, deve effettuare il versamento della ritenuta con riferimento all’ammontare effettivamente corrisposto.
La ritenuta, pertanto, sarà pari a (1.000×20%) = € 200
Entro il 16 marzo andrà, inoltre versata, una ritenuta di pari importo sull’ammontare pagato in febbraio.
Il modello F24 dovrà essere così compilato:

Sezione erario

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