Adempimenti

Cig, procedure ridotte per fruire della proroga dei termini

Con il messaggio 1008 l’Inps chiarisce: nuova domanda solo se mai inviata o se in parte oltre il limite precedente

Adempimenti soft a carico di aziende e consulenti per le domande di cassa integrazione e i pagamenti diretti con causale Covid-19, il cui termine di decadenza è scaduto nel 2020.

Con il messaggio 1008/2021, l’Inps, illustrando gli aspetti normativi inerenti al differimento dei termini decadenziali previsto dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe, ha precisato che, per i periodi rientranti nella moratoria (sospensioni/riduzioni del 2020 fino a tutto il mese di novembre) dovranno inviare domanda di accesso ai trattamenti (Cigo, Cigd e assegno ordinario) entro il prossimo 31 marzo solamente i datori di lavoro che abbiano completamente omesso la trasmissione delle istanze e quelli destinatari di un precedente accoglimento delle domande per una sola parte del periodo richiesto (quello non decaduto). In questo ultimo caso, le istanze da trasmettere sono solo quelle riferite ai periodi decaduti, per i quali ora opera il differimento introdotto dal Milleproroghe.

Nessun adempimento, invece, per chi si è visto respingere la domanda per decadenza dell’intero periodo. In tali ipotesi, saranno direttamente le sedi dell’istituto a contattare le aziende per l’istruttoria e successiva definizione delle domande alla luce di indicazioni che saranno loro fornite.

Soluzione analoga per gli SR41/SR43 semplificati. Dovranno inviarli entro il 31 marzo solamente coloro che non hanno precedentemente trasmesso i dati utili al pagamento diretto o al saldo dei trattamenti. Negli altri casi, saranno le strutture territoriali dell’Inps a provvedere alla liquidazione diretta dei periodi già autorizzati per i quali gli SR41/43, inviati, sono stati respinti per intervenuta decadenza.

Il comma 10-bis, dell’articolo 11, del decreto legge 183/2020 – introdotto dalla legge di conversione – ha previsto che oggetto del differimento siano i termini decadenziali, connessi a domande e SR41/SR43 targati Covid che, a qualunque titolo, sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, come specifica l’Inps, le domande prorogate sono quelle riferite a eventi iniziati entro il 30 novembre del 2020. Discorso diverso per l’invio dei dati per il pagamento diretto tramite SR41 e SR43 semplificati. Questi ultimi vanno inoltrati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (quindi si inizia a conteggiare la scadenza dal mese in cui l’intervento cessa) oppure entro 30 giorni dalla notifica della Pec che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda. Nel caso di mancato rispetto della scadenza, il pagamento della prestazione e gli oneri alla stessa collegati, devono essere pagati dal datore di lavoro. L’Inps ha precisato che la proroga si può applicare alle agli eventi la cui autorizzazione è stata notificata entro il 1° dicembre 2020. In tale circostanza, infatti, la naturale scadenza era il 31 dicembre (si veda anche il Sole 24 ore del 27 febbraio).

Nel messaggio 1008/2021 nulla si dice riguardo alle domande di Cigo, Cigd e Aso a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40 per cento. In tale circostanza è previsto che la trasmissione avvenga entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Trattandosi, tuttavia, di un termine ordinatorio e non decadenziale, le relative domande non sono state incluse nel messaggio.

Si segnala che allegato al messaggio c’è un documento in cui vengono riepilogati i periodi oggetto delle possibili richieste di trattamenti, le varie causali da indicare nelle istanze e l’anzianità lavorativa che consente di accedere agli interventi Covid su cui opera il differimento.

Infine occorre ricordare un principio importante: la proroga non modifica la normativa preesistente. Restano, quindi, immutate le condizioni e le regole già previste. Per esempio, i criteri di fruizione cronologica degli ammortizzatori. Uno per tutti: l’impossibilità di utilizzare il secondo blocco di 9 settimane previste dal Dl 104/2020, se non sono state richieste e interamente autorizzate (non necessariamente utilizzate) le prime 9 settimane.

La riapertura dei termini di presentazione delle istanze rimette in gioco per le aziende la legittimità della fruizione dell’esonero alternativo alla cassa previsto dall’articolo 3 del Dl 104/2020 e ripreso ed esteso da norme successive. Se il datore di lavoro, non avendo ottenuto la cassa avesse richiesto lo sgravio, laddove adesso, per la medesima unità produttiva, acceda all’ammortizzatore sociale, deve restituire lo sgravio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©