I temi di NT+Novità della settimana

Dalla fattura elettronica ai corrispettivi per i carburanti, tutte le novità dell’ultima settimana

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dal 17 al 23 aprile

di Claudio Sabbatini e Paolo Sardi


Bilanci/Terzo settore
Adottata la modulistica di bilancio degli enti del terzo settore
Dm ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020

GU 18 aprile 2020, n. 102
Il Dm stabilisce lo schema fisso di bilancio che dovranno adottare gli enti del Terzo settore (ETS), ai sensi dell'articolo 13, comma 3, Dlgs 2 agosto 2017, n. 117.
Lo schema è composto dai modelli di:
stato patrimoniale (Mod. A);
rendiconto gestionale (Mod. B);
relazione di missione (Mod. C);
rendiconto per cassa (Mod. D).
Il redattore del bilancio userà lo schema fisso, ma potrà ulteriormente suddividere le voci precedute da numeri arabi da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio. Possono, altresì, raggruppare le voci quando il raggruppamento sia irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.
Tali disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, quindi, nella generalità dei casi, per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2021.
L'obbligo di utilizzo dello schema ministeriale è posto in capo agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate di almeno 220.000,00 euro (come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente, escludendo le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell'ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie) i quali dovranno adottare, per la redazione del bilancio, il criterio di competenza.
Al di sotto di questa soglia è possibile predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.
La relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall'altro lato, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il codice civile prevede per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Quanto alle raccolte pubbliche di fondi occorre inserire all'interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Questo vale anche per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dovrà esprimere con apposita relazione (articolo 14, Dlgs 39/2010) un giudizio sul bilancio ed un giudizio di coerenza con il bilancio della parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi.

Bilancio/Registro delle imprese
Mise, nessuna proroga per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese
Circolare Mise 15 aprile 2020, n. 3723/C

Il Mise comunica alle Camere di Commercio che non ci sarà alcuna proroga per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese: il termine resta fissato a 30 giorni dall'approvazione, come previsto dalla norma ordinaria. Confermato, quindi, anche l'impianto sanzionatorio in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi e di omessa convocazione dell'assemblea, ai sensi degli articoli 2630 e 2631, Codice civile.
Si ricorda, però, che l'articolo 106, Dl 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) – in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - ha previsto la possibilità di differire l'approvazione del bilancio entro 180 giorni (in luogo dell'ordinario termine di 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, a prescindere dalle previsioni statutarie.
Il maggior termine:
- consentirà al redattore del bilancio di disporre di maggiori informazioni da fornire, ad esempio, nella nota integrativa;
- potrebbe non essere sfruttato da tutte le imprese che, per accedere ai finanziamenti (come quelli previsti dal Dl 23/2020, cd. Decreto Liquidità), decideranno di presentare alle banche il bilancio del 2019 per istruire la pratica.

Iva/Corrispettivi
Covid-19 - corrispettivi carburanti - trasmissione dei dati dal 1° settembre
Provvedimento agenzia Entrate 22 aprile 2020, prot. n. 0171426

www.agenziaentrate.gov.it 22 aprile 2020
È stato disposto il rinvio dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (cd. fuel), così come delineato in precedenza dal provvedimento 30 dicembre 2019, n. 1435588.
Si ricorda che l'articolo 2, comma 1-bis, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127 ha previsto l'obbligo, a partire dall' 1 luglio 2018, di memorizzare (giornalmente) e trasmettere telematicamente (mensilmente) i dati dei corrispettivi fuel. In attesa di estendere l'obbligo a tutte le cessioni fuel, in prima battuta l'adempimento è stato posto a carico degli esercenti impianti con elevato grado di automazione, ossia quelli "in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante" (provvedimento agenzia delle Entrate 28 maggio 2018, n. 106701).
Il successivo provvedimento agenzia delle Entrate 30 dicembre 2019, n. 1435588 ha disposto il calendario degli adempimenti per gli altri soggetti, stabilendo che la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi fuel divenisse obbligatoria a partire dal:
•1 gennaio 2020 per gli impianti che, nel 2018, avevano erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. La prima trasmissione dei corrispettivi – relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 – era prevista per il 30 aprile 2020, mentre per i periodi successivi la trasmissione sarebbe avvenuta mensilmente o trimestralmente (la cadenza, a regime, della trasmissione trimestrale era già stata prevista dal provvedimento 1435588/2019 per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente);
•1 luglio 2020 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
•1° gennaio 2021 per gli altri soggetti che non rientrano nelle casistiche precedentemente descritte.
Il provvedimento 017142/2020 rinvia all'1 settembre 2020 il termine sub a) e b) (quello che ha visto l'avvio – ora cancellato retroattivamente – in data 1 gennaio 2020 e quello che avrebbe visto l'avvio in data 1 luglio 2020): per entrambe le categorie di soggetti la prima trasmissione dovrà avvenire con riferimento ai corrispettivi di settembre (la scadenza resta fissata al mese successivo al mese o trimestre di riferimento, a seconda della modalità, mensile o trimestrale, della liquidazione Iva), con scadenza il 31 ottobre 2020 (rinviato al 3 novembre, primo giorno lavorativo successivo).

Iva/Fatture elettroniche
E-fatture, nuovo tracciato xml obbligatorio dal 2021
Provvedimento agenzia delle Entrate 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020

www.agenziaentrate.gov.it 20 aprile 2020
Vengono modificati i termini a partire dai quali operano le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica, approvate con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 28 febbraio 2020, prot. n. 99922. In particolare, a partire dall' 1 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato al provvedimento in esame, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018). Così si dispone: "Le specifiche tecniche, (versione 1.6) di cui all'allegato A approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito a decorrere dal 1° ottobre 2020. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018".
Dall'1 gennaio 2021 il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento 166579 (versione 1.6.1): verranno obbligatoriamente utilizzati i nuovi "Tipo documento", i nuovi "Codice natura", oltre che i nuovi controlli automatizzati.

Iva/Token
Emissione di token - chiarimenti sul trattamento fiscale
Risposta a interpello, agenzia delle Entrate 20 aprile 2020, n. 110

www.agenziaentrate.gov.it 20 aprile 2020
Viene chiarito il trattamento ai fini fiscali dell'emissione di token distinguendone i diversi tipi:
- token di pagamento o "criptovalute" (payment o currency token), ossia mezzi di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori;
- security token, rappresentativi di diritti economici legati all'andamento dell'iniziativa imprenditoriale e/o di diritti amministrativi;
- utility token, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare.
Oltre ad attribuire i suddetti diritti, alcuni token possono essere scambiati sul mercato secondario tramite la piattaforma dell'emittente o su altre piattaforme di scambio (risposta ad interpello 14/2018).
La risposta prende in esame il trattamento Iva di questi ultimi, che consentono di poter accedere ai servizi della blockchain. Il token è, in sostanza, un gettone virtuale il cui valore è deciso dal soggetto che lo emette e che vale solo all'interno di un determinato contesto, creato dall'emittente e al quale aderiscono su base volontaria tutti coloro che intendono utilizzare il token secondo gli scopi, il contenuto e le conseguenze stabiliti dall'emittente.
Una volta creata la piattaforma, i token sono scambiati in modalità peer-to-peer (P2P), ossia direttamente tra soggetti paritari, aderenti volontariamente a un network. Le transazioni sono registrate e validate su un blockchain. Il blockchain, che può essere anche di terzi, è un registro dove sono memorizzate le operazioni tra due parti del network in modo sicuro, verificabile e permanente. Ogni transazione è inserita all'interno di un blocco che, prima di essere aggiunto alla catena dei blocchi precedenti e archiviato, deve essere verificato, così da controllare che non vi siano errori in grado di compromettere le informazioni archiviate e la reputazione del network. La verifica è effettuata dai "nodi validatori" o "miner", scelti tra i partecipanti al network, che garantiscono continua presenza e imparzialità e che, a seguito del consenso e della credibilità raccolti tra gli altri aderenti al sistema, sono investiti dell'autorità di "firmare" crittograficamente la veridicità e correttezza delle operazioni. Per tale funzione normalmente ricevono un compenso.
Siamo di fronte a utility token, poiché il loro possesso non determina alcun diritto patrimoniale o amministrativo nella società emittente, e l'acquirente paga una commissione per ottenere gli utility token necessari per svolgere l'attività di miner. Quindi, in sede di emissione (prima dell'inizio degli scambi attraverso la piattaforma), la loro funzione è diversa da quella di una moneta virtuale (che - come affermato dalla Corte di giustizia, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, Hedqvist, punti 49 e 52 - non ha "altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento"), e servono solo per accedere ai servizi della blockchain.
Nel caso esaminato nell'interpello, i token sono stati acquistati (non attraverso la piattaforma ma direttamente presso l'emittente) da un consorzio in nome proprio ma per conto dei consorziati, gestori dei nodi validatori, e sono stati messi a garanzia da parte dei nodi validatori consorziati per svolgere l'attività di validazione (la garanzia verrà decurtata a titolo di sanzione in caso di violazione delle regole del Protocollo da parte del miner). In sostanza, il consorzio – nell'acquistare i token presso l'emittente – paga a quest'ultimo una commissione per accedere alla piattaforma e svolgere l'attività di noto validatore.
I chiarimenti forniti nella risposta hanno riguardato:
-il momento di effettuazione dell'operazione. Questo coincide con il pagamento della commissione (in genere all'emissione dei token);
-l'aliquota. Trattandosi di prestazione di servizi generica, l'operazione sarà imponibile ad aliquota Iva ordinaria.

Iva/Prestazioni di servizi
Non imponibilità iva per servizi prestati nei porti, non applicabile alle cessioni di beni
Risposta Interpello 20 aprile 2020, n. 109/E

www.agenziaentrate.gov.it 20 aprile 2020
Beneficiano del regime di non imponibilità (articolo 9, comma 1, n. 6), Dpr 633/1972) le prestazioni di servizi resi in porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine. Ai fini della non imponibilità è richiesto che le prestazioni siano riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto. Nel regime in parola sono da comprendere anche i servizi relativi al rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti.
La realizzazione in aree portuali (e relative adiacenze) già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali della struttura portuale esistente sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi (Cm 21 aprile 2008, n. 41/E).
Ne consegue che ai fini della non imponibilità è richiesto, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo, come porto, aeroporto e, dall'altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso.
Per cui, i servizi in esame devono presentarsi come interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esistenti e direttamente funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento, la manutenzione, il rifacimento, il completamento, l'ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione.
Le cessioni di beni, invece, effettuate verso gli stessi soggetti, sono assoggettate ad imposta (Rm 23 luglio 2002, n. 247/E e Rm 118/E/2008).
La cessione ad un aeroporto di materiale per impianti segnaletici dei voli-notte (beni utilizzati per l'illuminazione notturna dell'Aeroporto, come gli aerofari) con esclusione della posa in opera degli stessi – la quale è effettuata dal committente in economia – qualificandosi come cessione di beni (il cedente non interveniva sulla base di un contratto contenente un'obbligazione di risultato a favore del committente, ma era stato semplicemente incaricato di fornire il materiale a coloro che dovevano effettuare i lavori), non gode del regime di non imponibilità.
Le forniture, quindi, sono da assoggettare ad Iva, unitamente all'annotazione "scissione dei pagamenti" o "split payment", pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, Dlgs 471/1997.
Il versamento dell'Iva esposta in fattura va effettuato dal cessionario (aeroporto), avente lo status di pubblica amministrazione (articolo 17-ter, comma 1, Dpr 633/1972; ai fini dell'esatta individuazione delle Pa tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it; cfr. Cm 15/E/2015; Cm 27/E/2017; Cm 9/E/2018, par. 2), pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, Dlgs 471/1997.

Iva/Regime forfettario
Regime forfetario, causa ostativa e rapporti di lavoro
Risposta 16 aprile 2020, n. 108

www.agenziaentrate.gov.it 16 aprile 2020
L'agenzia delle Entrate interviene a chiarire la sussistenza della causa ostativa all'accesso al regime forfettario prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), legge 190/2014 in base alla quale non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni).
La Cm 9/E/2019 ha chiarito che tale nuova causa ostativa ha l'intento di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.
Il caso esaminato riguarda un ingegnere che ha lavorato fino ad agosto 2017 come dipendente e poi, fino al 2019, come lavoratore autonomo per una società. Questa, tra il 2017 e il 2018, è stata interessata da una serie di operazioni straordinarie che hanno portato alla trasformazione della spa in srl e alla successiva scissione della stessa in due entità: il codice fiscale e la partita Iva risultante dalle operazioni straordinarie sono rimasti invariati, mentre sono cambiati i soci e gli amministratori.
Secondo l'agenzia delle Entrate il datore di lavoro non può ritenersi cambiato, con la conseguente impossibilità di fruire del regime forfettario per l'anno d'imposta 2020, in quanto il suo fatturato risulta conseguito nei confronti del medesimo datore di lavoro con il quale erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
Infatti, essendo cambiata solo la denominazione della società (modifiche societarie non sostanziali), ai fini della disposizione normativa in esame, il datore di lavoro non può ritenersi cambiato.
Dal 2021, essendo trascorsi i due periodi d'imposta di sorveglianza, il contribuente potrà applicare il regime forfetario.

Iva/Nota di variazione
Stralcio debiti : è possibile emettere la nota di variazione Iva
Risposta 16 aprile 2020, n. 107

www.agenziaentrate.gov.it 16 aprile 2020
È possibile emettere note di credito (ai sensi dell’articolo 26, Dpr 633/1972), derivanti dall’annullamento di partite a ruolo non superiori a 1.000 euro, entro la scadenza di presentazione della dichiarazione Iva (ossia entro il mese di giugno 2020). Il chiarimento è in linea con la precedente risposta 11 marzo 2020, n. 90.
È possibile emettere un’unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate ex lege (anche se si era in presenza di una molteplicità di soggetti, alcuni dei quali anche non più reperibili per il notevole tempo trascorso).
Tuttavia, se la dichiarazione è già stata presentata, può essere corretta con una dichiarazione integrativa entro la scadenza dell’accertamento (ossia entro i termini di cui all’articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998).
L’interpello è stato presentato da una società di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti che, a fronte della TIA (articolo 49, Dlgs 22/1997), ha emesso fattura con addebito di Iva, mai incassata.
La riscossione coattiva era affidata all’Agenzia delle Entrate e Riscossione (allora Equitalia), che aveva preso in carico i ruoli. L’articolo 4, comma 1, Dl 119/2018 ha previsto lo stralcio automatico di tutti i debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, e quest’ultimo ha comunicato, nell’aprile 2019, alla società di gestione dei rifiuti, gli importi non più riscuotibili a titolo definitivo.
L’agenzia delle Entrate, confermando la tesi proposta dall’interpellante, ha ritenuto che sia possibile recuperare l’Iva a suo tempo versata all’Erario, e non incassata, mediante emissione di nota di variazione, potendo qualificarsi la situazione come una di quelle cause "simili" alla nullità, annullamento, rescissione, risoluzione e revoca citati dall’articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972 che prescindono dall’anzianità del credito (quando l’operazione viene meno in tutto o in parte "in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili" nonché "per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose" la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri).
Al contempo, il soggetto esdebitato, che a suo tempo aveva detratto l’Iva sulle fatture impagate, ha l’obbligo di effettuare una rettifica Iva a proprio sfavore (una sorta di rettifica della detrazione a suo tempo operata). Secondo la giurisprudenza unionale la rettifica della detrazione operata va effettuata dal cessionario/committente indipendentemente dal ricevimento della nota di variazione da parte del fornitore (Corte di Giustizia Ue, sent. 13 marzo 2014, causa C-107/13).
Circa il momento:
- a partire dal quale è possibile emettere la nota di variazione, l’agenzia delle Entrate ritiene che esso inizia con la data in cui la società è venuta a conoscenza, da parte dell’agenzia della riscossione, dell’importo definitivamente stralciato;
- ultimo per l’emissione è la data di scadenza di presentazione della dichiarazione Iva, precisando che qualora l’adempimento dichiarativo fosse già stato espletato, resta comunque possibile la presentazione della dichiarazione correttiva nei termini, ma anche di quella integrativa. Secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria, l’esercizio del diritto alla detrazione a seguito dell’emissione della nota di variazione è consentito al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il debitore esdebitato, da parte sua, deve far confluire la rettifica della detrazione d’Iva emergente dall’emissione della nota di variazione nella dichiarazione Iva del 2019.
Il chiarimento fornito risolve la questione delle modalità di recupero dell’Iva a seguito di emissione di nota di variazione nell’anno successivo a quello in cui era sorto il diritto, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione di tale anno; sul punto, l’agenzia delle Entrate, analogamente a quanto avviene con le fatture ricevute in un anno e registrate nell’anno successivo, conferma che la detrazione deve essere imputata alla dichiarazione dell’anno in cui è sorto il diritto (nel caso di specie, l’anno 2019 ancorché il documento sia emesso nell’anno 2020).
Per fare un esempio, la chiusura di un fallimento avvenisse nel 2019 (magari la comunicazione dell’avvenuta chiusura del fallimento potrebbe essere stata ricevuta nell’anno 2020), si potrebbe emettere nota di variazione fino al 30 giugno 2020 (termine prorogato dall’articolo 62, Dl 18/2020 per la presentazione della dichiarazione Iva), inserendo la variazione nella dichiarazione Iva del 2019.
Inoltre, tale annullamento consente la deduzione della perdita su crediti dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 101, comma 5, Dpr 917/1986 ("le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi"), anch’essa di competenza dell’anno 2019.

Imposte dirette/Trust
Trust revocabile, redditi tassati in capo al disponente
Risposta Interpello agenzia Entrate 21 aprile 2020, n. 111

www.agenziaentrate.gov.it 21 aprile 2020
Se il disponente conserva la possibilità di revocare il trust fino alla data del proprio decesso (cd. trust revocabile), il trust si considera fiscalmente inesistente e i redditi prodotti dallo stesso sono imputati al disponente.
Il trust revocabile, ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non dà vita ad un autonomo soggetto passivo d’imposta (Cm 48/E/2007), in quanto viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al disponente, non verificandosi il reale spossessamento di quest’ultimo in relazione ai beni posti nel patrimonio costitutivo del trust; pertanto, al disponente devono continuare a essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.
Invero, affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi (articolo 73, Dpr 917/1986) costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente. Se, invece, per effetto delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente, il trust – ai fini delle imposte dirette – si considera inesistente.
Da quanto sopra, ne consegue che, nel caso di opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (articoli 6 e 7, Dlgs 461/1997) esercitate dal trustee (ovvero dalla fiduciaria) per conto del trust, le stesse esplicano la loro validità nei confronti del disponente.
A tal fine il disponente o il trustee sono tenuti ad informare tempestivamente l’intermediario o il gestore affinché quest’ultimi possano adempiere ai propri obblighi fiscali correttamente.

Imposte dirette/Fir
Fondo indennizzi risparmiatori, non imponibili le somme corrisposte al fir
Risposta Interpello agenzia Entrate 21 aprile 2020, n. 112

www.agenziaentrate.gov.it 21 aprile 2020
Non sono imponibili le somme erogate dal Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) poiché ha la finalità di risarcire i titolari di azioni e obbligazioni subordinate degli istituti di credito, che hanno subito un pregiudizio economico ingiusto da parte delle banche).
Dette somme non assumono rilevanza reddituale, giacché finalizzate a reintegrare "forfetariamente" la perdita economica patrimoniale (danno emergente – articolo 6, comma 2, Tuir) subita dal percettore a fronte di condotte scorrette commesse dalle banche. Nello stesso senso già la Rm 3/E/2017; lo stesso criterio vale per le somme riscosse a seguito di transazioni con le banche (Rm 153/E/2017).
L’indennizzo forfetario, quindi, non è riconducibile ad una perdita reddituale bensì ad un mero reintegro patrimoniale ed in quanto tale privo di rilevanza impositiva.
Il Fir è stato istituito con l’art. 1, commi da 493 a 507, legge n. 145/2018, ai quali è stata data attuazione con Dm 10 maggio 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il Fir ha la finalità di indennizzare i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui al Dlgs 58/1998.
Questa misura dell’indennizzo per gli azionisti è pari al 30% del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore; e si prevede che per gli obbligazionisti subordinati la stessa sia commisurata al 95% del costo di acquisto, sempre entro il limite massimo di 100.000 euro.
La normativa dispone inoltre che l’indennizzo sia corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.

Ritenute/Premi
Premi erogati alle scuole, non si applica la ritenuta alla fonte

Risposta Interpello agenzia Entrate 21 aprile 2020, n. 114
www.agenziaentrate.gov.it 21 aprile 2020
Le manifestazioni in cui il premio è destinato ad enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità prevalentemente sociali o benefiche (ad esempio concorsi a premio istituti scolastici rientranti nei soggetti di cui all’articolo 74, comma 1, Tuir) non sono considerate concorsi a premio (Dpr 430/2001).
Per l’effetto non si applica la ritenuta alla fonte.
Così, nel caso di un "concorso" rivolto alle scuole pubbliche, comprese le paritarie (ma non quelle private), i cui premi non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente agli istituti, non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, sulle vincite prevista dall’articolo 30, Dpr 600/1973.

Accertamento/Verifiche
Covid-19 : dall’ispettorato del lavoro la check list delle verifiche in azienda

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 20 aprile 2020, n. 149
L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) contribuirà, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) e per il riavvio delle attività produttive, industriali e commerciali nell’emergenza da COVID-19, al fine di prevenire contagi sui luoghi di lavoro.
Tra gli allegati alla nota dell’Inl vi è anche una check list con le verifiche da effettuare.
Il controllo, effettuato in collaborazione con la Aziende Sanitarie Locali, è volto a verificare l’attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali (messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori), come previste dal protocollo condiviso (Governo e associazioni datoriali e dei lavoratori) di sicurezza del 14 marzo 2020 (che, però, non ha forza di legge e non prevede sanzioni, salvo che non si voglia dare rilevanza alle norme generali circa la salute e la sicurezza dei lavoratori previste dall’articolo 2087 codice civile e dal Dlgs 81/2008) e dalla circolare del ministro dell’Interno del 14 aprile 2020 (quest’ultima a commento del Dpcm 10 aprile 2020 che, invece, all’articolo 2, comma 10, prevede che le attività non sospese debbano rispettare il succitati protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della pandemia negli ambienti di lavoro).
Sul fronte sanzioni si prevede che, qualora gli ispettori dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del protocollo, dovranno trasmettere alle competenti Prefetture l’esito degli accertamenti, evidenziando le omissioni/difformità riscontrate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
In pratica, si preannuncia la predisposizione di futuri accessi ispettivi, che coinvolgeranno non solo le attività che a breve potranno riaprire dopo l’attenuazione della fase pandemica, ma presumibilmente diverranno sistematici e continuativi.
In pratica, sulla base di tale segnalazione sarà la Prefettura ad adottare eventuali misure, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.

Agevolazioni/Diritti doganali
Covid-19: per i diritti doganali proroga di 30 giorni con calo del fatturato

Determinazione agenzia delle Dogane 21 aprile 2020, n. 121878/RU
Non essendo pervenuti dalla Commissione europea indicazioni circa l’applicazione di norme che prorogano i versamenti, in ragione della crisi di liquidità delle imprese, si dispone l’applicabilità dei criteri previsti dall’articolo 18, Dl 23/2020 per differire il versamento dei diritti doganali in scadenza tra il 23 aprile e l’ 8 maggio 2020 (articolo 92, comma 3, Dl 18/2020).
Il differimento - estendendo quello stabilito per i trasportatori con determinazione Direttoriale 27 marzo 2020, n. 101115 - è previsto:
-per un periodo di 30 giorni dalla scadenza originaria, senza pagamento di sanzioni ed interessi;
-a seguito di presentazione di apposito modello (scaricabile dal sito dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli);
-al sussistere delle condizioni previste dall’articolo 112, comma 3, Regolamento Ue 952/2013 (il quale dispone che le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale);
-qualora la documentazione sia accompagnata dall’attestazione di un professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori contabili o all’Albo Speciale delle Società di Revisione, il quale dichiara che l’operatore economico richiedente ha subito - rispetto ai mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei "conti di debito" nel 2020 - una diminuzione del fatturato:
-di almeno il 33% se nell’anno precedente ha prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
-di almeno il 50% se nell’anno precedente ha prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.
La valutazione della riduzione del fatturato deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del "conto di debito" e quindi:
-il mese di marzo 2019, rispetto al mese di marzo 2020, relativamente ai pagamenti da eseguire ad aprile 2020;
-il mese di aprile 2019, rispetto al mese di aprile 2020, relativamente ai pagamenti da eseguire a maggio 2020.
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli conserva, in ogni caso, la prerogativa di valutare istanze per l’applicazione della proroga in esame anche in presenza di parametri diversi, qualora supportate da ulteriori evidenze attestanti la gravità della situazione economica e sociale.

Agevolazioni/Prima casa
Immobile adiacente alla prima casa, quando spettano le agevolazioni

Risposta Interpello agenzia Entrate 21 aprile 2020, n. 113
www.agenziaentrate.gov.it 21 aprile 2020
Quanto alle agevolazioni "prima casa", è esclusa la fruizione del beneficio in caso di acquisto, demolizione e ricostruzione.
In particolare, l’acquisto di un’unità immobiliare adiacente a quella già posseduta come "prima casa", con successiva demolizione dell’intera abitazione e ricostruzione di altra casa di abitazione, non può fruire dell’agevolazione "prima casa".
In caso di acquisto di un’unità immobiliare adiacente rispetto alla propria abitazione, il bonus è riconosciuto unicamente se il compratore si impegna a creare un’unica unità abitativa (che, comunque, non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9). Il contribuente che, invece, vuole acquistare un ulteriore appartamento, che fa parte dello stesso fabbricato nel quale è situata la "prima casa" già posseduta, se intende procedere alla distruzione dell’intero fabbricato e costruire sull’area di risulta della demolizione un villino non può usufruire del bonus per l’acquisto.
In passato (Cm 31/E/2010; Rm 142/E/2009; Cm 38/E/2005; Rm 25/E/2005) è stata riconosciuta la possibilità di godere delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione ("prima casa" preposseduta), a condizione che l’unità immobiliare risultante dalla riunione sia diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9. Nell’ipotesi di acquisto di alloggio da accorpare ad altro contiguo già di proprietà in modo da costituire un’unica unità abitativa, la dichiarazione – da rendere in atto - di non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione nel territorio del comune deve intendersi riferita ad immobili diversi da quello da ampliare. Per tale ragione, deve ritenersi che le agevolazioni prima casa, nell’ipotesi di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto alla propria "prima casa" di abitazione, possano essere riconosciute unicamente nel caso in cui l’acquirente si impegni, in sede di acquisto, nel rispetto di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti a fondere, anche sotto il profilo catastale, la propria "prima casa" di abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un’unica unità abitativa che non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
L’operazione di demolizione dell’intero fabbricato e la successiva ricostruzione non costituisce, neanche da un punto di vista catastale, una fusione. Tale operazione, quindi, non può essere assimilata ad un ampliamento e/o accorpamento della preesistente "prima casa" con altra unità immobiliare in modo da creare un’unica unità abitativa.

Agevolazioni/Tax credit cinema
Covid-19, tax credit cinema prima sessione del 2020

Mibact, decreto direzione generale Cinema e Audiovisivo 14 aprile 2020
Dal 16 aprile 2020 è aperta la prima sessione 2020 per l’invio delle richieste del tax credit cinema. La finalità della misura è quella di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e consentire il riconoscimento dei benefici fiscali in relazione alle produzioni cinematografiche e audiovisive:
-completate o distribuite nel corso del 2019 e 2020;
-le cui riprese o giornate di lavorazione sono effettivamente iniziate alla data di presentazione della domanda, nonché in relazione alla programmazione svolta dalle sale cinematografiche nel 2019 e fino al 30 aprile 2020.
La direzione generale Cinema e Audiovisivo si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, contributiva, contabile e bancaria al fine di verificare l’effettivo avvio delle riprese o delle lavorazioni e procede alla verifica dell’effettivo stato di avanzamento dell’opera rispetto a quanto dichiarato nella domanda, ai sensi del Dpr 445/2000.
Attraverso la piattaforma Dgcol, disponibile a link www.doc.beniculturali.it, possono essere presentate le richieste relative alle diverse linee di intervento. Per poter inviare le domande definitive, gli interessati devono procedere prima all’invio delle domande preventive e richiedere l’abilitazione immediata all’invio della richiesta definitiva, inviando una e-mail all’indirizzo taxcreditcinema@beniculturali.it.

Agevolazioni/Imposte dirette
Riqualificazione energetica, collegamento necessario per la cessione del credito

Risposta Interpello 15 aprile 2020, n. 105/E
www.agenziaentrate.gov.it 15 aprile 2020
È tassabile come sopravvenienza attiva il credito d’imposta acquistato da un’impresa in contabilità ordinaria pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione. Il credito d’imposta sarà fruibile del cessionario mediante compensazione nel modello F24 (codice tributo 6890). La sopravvenienza (differenza tra valore nominale e costo d’acquisto del credito) è assoggetta ad imposizione (ai sensi dell’articolo 88, Dpr 917/1986) nel periodo d’imposta in cui il credito è stato acquisito.
Il caso riguarda il trasferimento del credito d’imposta generato da interventi di riqualificazione energetica: in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare – ai sensi dell’articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/2013 - per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad "altri soggetti privati", con la facoltà di successiva cessione del credito (è esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari). Questa possibilità di cedere il credito, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2018 (articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, legge 205/2017), a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari (Cm 18 maggio 2018, n. 11/E e Cm 23 luglio 2018, n. 17/E; provvedimento agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e provvedimento agenzia delle Entrate 18 aprile 2019, prot. n. 100372).
Nel novero degli "altri soggetti privati" vi rientrano i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. L’agenzia delle Entrate precisa che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito per interventi di riqualificazione energetica va individuato nel "rapporto che ha dato origine alla detrazione", che può ben essere costituito dall’appartenenza a un "gruppo" (quindi, la società che si occupa di piattaforme web può acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute in dipendenza di interventi di riqualificazione energetica effettuati da un’altra società, perché le due compagini fanno parte della stessa Rete di imprese). Ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Proprio con riguardo alla rete di imprese – come pure nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un consorzio – è stato precisato che il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.
Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che la società ALFA potrà beneficiare del credito in argomento, poiché fa parte della stessa rete di imprese della società BETA, che effettuerà i lavori, non rilevando il tipo di attività svolta dall’istante.
Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese.
Il documento di prassi non chiarisce:
- qual è il momento in cui il credito si considera trasferito, ossia se debba aversi riguardo all’accordo fra cedente e cessionario (che può avvenire anche dopo l’effettuazione dei lavori, almeno sulle singole unità abitative, e fino alla comunicazione della cessione all’agenzia delle Entrate considerando che il mancato invio "rende inefficace la cessione del credito") ovvero l’accettazione della cessione da parte del cessionario nel proprio cassetto fiscale;
- se, ai fini della determinazione della sopravvenienza, possa (debba) tenersi conto dell’onere finanziario discendente dalla cessione, considerato deducibile ai fini Ires (ai sensi dell’articolo 96, Dpr 917/1986) dalla Rm 29 dicembre 2014, n. 117/E, secondo cui "analogamente a quanto già affermato dalla circolare n. 14/E del 2014 per i soggetti che utilizzano i principi contabili nazionali, deve ritenersi che, anche nella fattispecie in esame, la qualificazione contabile di onere finanziario rilevata in bilancio e coerente con le pattuizioni contrattuali, assuma rilevanza ai fini fiscali, con la conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 96 del Tuir".

Regimi fiscali/Imposte dirette
Regime forfetario, applicazione ai soggetti non residenti

Risposta Interpello 15 aprile 2020, n. 106/E
www.agenziaentrate.gov.it 15 aprile 2020
Non possono beneficiare del regime forfetario i soggetti residenti in Paesi extracomunitari, poiché un soggetto non residente non può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale a meno che si verifichino le condizioni previste dalla norma.
Il caso riguarda un medico chirurgo non residente in Italia (iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero dal 20 novembre 2017 e che lavora dal 2016 come dipendente presso un ospedale), il quale ha manifestato l’intenzione di svolgere attività di lavoro autonomo in Italia per non più di 10 giorni al mese presso strutture private di terzi, quali studi medici o case di cura. A tal fine intende aprire la partita Iva e chiede di potersi avvalersi del regime forfettario per l’attività professionale svolta in Italia.
La questione verte sulla causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera b) legge 190/2014 secondo la quale non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.
La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea o in un Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE, ossia Islanda, Norvegia e Liechtenstein), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.
Nel caso de quo, il medico risiede in un paese extra UE, non facente parte dello SEE, oltre al fatto che lo stesso non produce la maggior parte del suo reddito in Italia. Pertanto, fin quando il contribuente si trovi nelle condizioni rappresentate non potrà applicare il regime forfettario.

Riscossione/Agenti e rappresentanti
Enasarco, delibera di sospensione versamenti contributivi

www.enasarco.it
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENASARCO ha deliberato la sospensione del termine di versamento dei contributi previdenziali per il primo trimestre 2020, in scadenza il prossimo 20 maggio 2020 per gli agenti e rappresentanti.
La sospensione – in linea con la previsione dell’articolo 18, Dl 23/2020 (Decreto Liquidità) - riguarda le imprese preponenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano con un calo di fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente (50% nel caso di imprese con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni), nonché per tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa dopo il 31 marzo 2019 (a prescindere dal calo di fatturato e dai ricavi conseguiti).
I contributi sospesi devono essere versati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in massimo 5 rate a partire dalla medesima data.
La sospensione riguarda solo i versamenti e non l’obbligo di dichiarazione delle provvigioni; pertanto, tutte le imprese devono compilare online la distinta di versamento entro la data del 20 maggio 2020.

Riscossione/Ape
Ape volontaria incremento montante, soppressa la causale contributo

Rm 21 aprile 2020, n. 20/E
www.agenziaentrate.gov.it 21 aprile 2020
Facendo seguito alla nota Inps 6 marzo 2020, prot. n. 0023.0025367 viene disposta la soppressione della causale contributo APEV "APE Volontaria Incremento montante – articolo 1, comma 172, legge 11 dicembre 2016, n. 232", con decorrenza dal quinto giorno lavorativo successivo al 21 aprile 2020.
Questa causale contributo - istituita con la Rm 20 dicembre 2017, n. 155/E - è stata istituita per consentire il versamento, tramite il modello F24 ELIDE, delle somme dovute:
- dai datori di lavoro del settore privato;
- dagli enti bilaterali;
- dai fondi di solidarietà,
al fine di incrementare il montante contributivo individuale maturato dal lavoratore richiedente l’APE volontaria.

Riscossione/Imposta sostitutiva
Pensionati esteri che trasferiscono la residenza, codice tributo per l’imposta sostitutiva

Rm 21 aprile 2020, n. 19/E
www.agenziaentrate.gov.it 21 aprile 2020
L’articolo 24-ter, Dpr 917/1986, inserito dall’articolo 1, comma 273, legge 145/2018, prevede uno speciale regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di pensione di fonte estera che si trasferiscono nel Mezzogiorno e precisamente in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl 189/2016. Il regime in parola è alternativo a quello previsto dal precedente articolo 24-bis del Tuir.
Esercitando la predetta opzione (secondo la modalità di cui al provvedimento dell’agenzia delle Entrate 31 maggio 2019, n. 167878) si vedranno assoggettare i redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti che hanno esercitato l’opzione provvedono al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dovuta con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti, Dlgs 241/1997.
Con la Rm in esame è stato istituito il codice tributo per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef: "1899" denominato "Imposta sostitutiva dell’Irpef – pensionati esteri nuovi residenti – art. 24-ter del Tuir". Il codice tributo va esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a debito versati", indicando nel campo "anno di riferimento" l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Riscossione
Covid-19 : Uniemens listapospa aggiornato per la sospensione versamenti

Messaggio Inps 21 aprile 2020, n. 1692
È stato aggiornato il tracciato Uniemens ListaPosPA, mediante l’implementazione degli elementi per la dichiarazione di sospensione contributiva relativa ad eventi calamitosi.
Il tracciato Uniemens ListaPosPA prevede la presenza di specifici elementi da valorizzare nelle ipotesi in cui, per il verificarsi di particolari eventi di natura calamitosa, venga disposta la sospensione del versamento della contribuzione dovuta.
In particolare, al fine di recepire la sospensione dei versamenti contributivi prevista dal Decreto Liquidità, sono stati inseriti nuovi codici per la valorizzazione dei campi "Tipo elemento" e "Tipo evento" (con l’introduzione tipo evento per COVID-19).

Riscossione/Tributi locali
Modalità di rateazione delle somme dovute da parte degli enti locali

Risoluzione Mef 17 aprile 2020, n. 3/DF
Anche nella riscossione coattiva, per somme affidate all’agente della riscossione, resta fermo il diritto dell’ente locale di prevedere una rateazione degli importi da pagare.
L’articolo 1, commi 796-801, legge 160/2019 disciplinano le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate devono concedere la rateazione delle somme. Ma queste modalità possono essere derogate dai comuni (non anche dalle regioni) in forza dell’ampia autonomia regolamentare di cui godono per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate, pur seguendo le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1-bis, Dlgs 46/1999.
Le materie sottratte all’autonomia attengono all’individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi (articolo 52, Dlgs 446/1997), mentre possono essere disciplinate dall’ente locale, tramite proprio regolamento, le modalità di riscossione, ivi comprese le rateazioni delle somme dovuta a seguito di atti impositivi (ferma restando una dilazione di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000 euro di cui al citato comma 796).
Nell’ipotesi in cui l’ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale, all’agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo comma 792. Per tali somme affidate in carico all’agente della riscossione, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell’articolo 19, Dpr 602/1973, lasciando però salva la possibilità di una diversa determinazione da parte dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente.

Antiriciclaggio/Reati
Covid-19 e antiriciclaggio, prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria

Nota Uif 16 aprile 2020
Facendo seguito alla Raccomandazione 10 aprile 2020 emanata dalla Banca d’Italia, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato una nota - dal titolo "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19" – con la quale:
- si sottolinea come dall’emergenza sanitaria possano scaturire fenomeni di truffe, di corruzione, di manovre speculative, di usura e di acquisizione diretta o indiretta di aziende;
- si inviano i professionisti e gli intermediari finanziari, nonché gli altri operatori qualificati e le pubbliche amministrazioni (tenuti a segnalare alla UIF eventuali operazioni sospette o, eventualmente, all’ordine di appartenenza) di prestare maggiore attenzione ai potenziali fenomeni di riciclaggio, di corruzione e di infiltrazioni criminali, ma anche dei fenomeni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione a danno dello Stato.
In particolare, circa i reati societari vengono indicati alcuni aspetti sui quali detti soggetti dovranno rivolgere particolare attenzione:
- qualora vengano offerti prodotti o apparecchiature sanitarie/parasanitarie (DPI) non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore agli standard; l’attenzione dovrà prestarsi soprattutto nei confronti di soggetti che prima dell’emergenza sanitaria non avevano alcuna esperienza in merito;
- qualora siano presentate proposte di sottoscrizione o di vendita di titoli di aziende impegnate nella ricerca scientifica o nella produzione di prodotti di cui al punto precedente. La sospensione delle attività e la conseguente situazione di necessità finanziaria rappresentano l’occasione per la criminalità organizzata di acquisire partecipazioni aziendali e societarie: saranno quindi da ponderare gli anomali trasferimenti di partecipazioni, le garanzie rilasciate o ricevute, l’alienazione di beni aziendali a condizioni inferiori a quelle di mercato;
- qualora vengano sottolineate le ipotesi di corruzione nell’affidamento di forniture, suggerendo di approfondire eventuali coinvolgimenti di PEP (Persone Politicamente Esposte);
- nei casi si verifichino meccanismi fraudolenti di raccolte fondi.
Si punta l’attenzione anche sui reati informatici:
- analizzando le attività a distanza, e sottolineando il rischio di truffe perpetrate on line, mediante l’utilizzo del sistema di compravendita di beni inesistenti od a prezzi sproporzionati, strumenti questi che vengono utilizzati nello spaccio di sostanze stupefacenti;
- sottolineando i fenomeni di pishing, CEO Frauds (attacchi alla posta elettronica aziendale) o attacchi di ransomware (virus che rende inaccessibile i dati del computer e per il ripristino viene richiesto il pagamento di un riscatto).
In pratica, l’UIF richiede ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio un livello di alert elevato e un monitoraggio accurato. Da attuarsi attraverso l’adeguata verifica della clientela svolta, se necessario, in modalità rafforzata.