Adempimenti

Dac 6, niente comunicazione per i bonifici ordinari dall’estero

La circolare 2/E/2021 esclude dagli obblighi di segnalazione le operazioni finanziarie di routine. Confermata la non sanzionabilità del primo invio entro il 28 febbraio

di Valerio Vallefuoco

Taglia il traguardo la circolare delle Entrate (2/E/2021) sulla Dac 6. Il documento interpretativo del Dlgs 100/2020 in recepimento appunto della direttiva Dac 6 già dal titolo chiarisce che questi saranno i «primi» chiarimenti diversamente rispetto alla bozza messa in pubblica consultazione fino al 15 gennaio scorso, che ha ricevuto molte osservazioni dagli operatori, che invece riportava solo il termine «chiarimenti». A una prima lettura della circolare arrivata ora a 122 pagine emergono nuovi chiarimenti rispetto alla bozza relativi in particolare alle attività esenti dalla comunicazione e alle sanzioni.

Riguardo i meccanismi che non assumono rilevanza ai fini della comunicazione alle Entrate si richiamano espressamente i meccanismi già attuati dal contribuente. Secondo la bozza già non assumevano rilevanza: la mera interpretazione delle norme fiscali interessate dal meccanismo, la ricognizione del meccanismo in occasione della revisione contabile, l’invio delle dichiarazioni fiscali, l’assistenza durante le verifiche fiscali, l’assistenza nell’ambito di un contenzioso, purché effettuate in un momento temporale successivo a quello in cui lo schema era stato completamente attuato, anche se contestualmente il meccanismo continuava a produrre i relativi effetti fiscali.

Inoltre la circolare 2/E precisa che a titolo esemplificativo, rientreranno in questo ambito anche i pareri in merito a specifici rischi di natura fiscale del meccanismo transfrontaliero; le consulenze, nonché le istanze di interpello, aventi ad oggetto i profili di adempimento rispetto alla disciplina in commento; la predisposizione delle analisi economiche o di benchmark, nonché della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento (masterfile e countryfile); e la predisposizione di un’istanza di procedura amichevole (Map) o di rettifica unilaterale, volta a eliminare la doppia imposizione, nonché di un’istanza di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale (unilaterale, bilaterale o multilaterale).

Altro importante chiarimento della circolare 2/E riguarda le operazioni esenti che prevedono una presunzione legale relativa di assenza dello standard di conoscenza individuando le transazioni bancarie e finanziarie di routine, ossia quelle operazioni caratterizzate da una discrezionalità minima dell’operatore, da procedure standardizzate e di frequente esecuzione. In particolare, secondo l’amministrazione finanziaria italiana sono ricomprese in questo specifico ambito, a titolo esemplificativo: le operazioni allo sportello o da remoto per la predisposizione di bonifici, incassi e pagamenti ordinari; le operazioni bancarie caratterizzate da procedure standardizzate quali le compravendite e i collocamenti di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati italiani ed esteri e le correlate operazioni accessorie quali la custodia e l’amministrazione di questi strumenti finanziari, nonché la raccolta ed esecuzione dei relativi ordini; il mero collocamento di quote di Organismo d’investimento collettivo del risparmio (Oicr), salvo che non si tratti di strumenti finanziari creati appositamente per una singola categoria di investitori; polizze assicurative vita e gestioni patrimoniali, laddove l’intermediario finanziario funga da mero collocatore e non da gestore del singolo strumento; finanziamenti volti a supportare le ordinarie esigenze commerciali della clientela come nel caso di finanziamenti a breve termine per esigenze di gestione liquidità, factoring, anticipo fatture, fidi, finanziamenti a supporto attività di import/export, sconto di portafoglio, promissory notes, lettere di credito, rilascio di garanzie (advance bond, bid bond, performance bond), fedi di deposito o note di pegno; e le operazioni di credito al consumo e stipula di contratti di cessione del quinto dello stipendio.

La circolare si sofferma poi sull’ambito sanzionatorio anche oltre l’omessa comunicazione per cui si applicherà la sanzione amministrativa da 3mila a 31.500 euro. In caso di comunicazione effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza, si applicherà invece la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.750 euro, ma nel caso di comunicazione incompleta o inesatta, si applicherà la sanzione da 1.000 a 10.500 euro; sottolineando infine che in caso di comunicazione rettificativa presentata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine, si applicherà la sanzione amministrativa da 500 a 5.250 euro. Sanzioni comminabili per ogni singolo meccanismo transfrontaliero. Confermata poi la non sanzionabilità se il primo invio avviene entro il 28 febbraio, come anticipato in un comunicato stampa del 29 gennaio (si veda l’articolo).

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