Finanza

Le risposte su requisiti dimensionali e ricavi

I dubbi dei lettori sull’applicazione dei meccanismi del decreto liquidità

di Alessandro Germani

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NUMERO DIPENDENTI

Ai fini del calcolo del numero dei 499 dipendenti di cui all’articolo 13 comma 1 lettera b) del Dl Liquidità dello scorso 8 aprile 2020, si devono considerare solo i dipendenti dalla singola impresa beneficiaria (ossia dell’impresa che richiede il finanziamento) o, se l’impresa appartiene ad un gruppo, il dato consolidato dei dipendenti del gruppo?

Se l’impresa appartiene ad un gruppo si deve fare riferimento al bilancio consolidato. In questo senso già le Faq del ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di Pmi che possono accedere alla moratoria dell’articolo 56 del Dl 18/20 avevano chiarito che per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo. In senso conforme anche il decreto del ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce ha chiarito all’articolo 3 comma 6 che in questi casi i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato.

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RICAVI FINO A 3,2 MILIONI

L’importo massimo dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera n) dell’articolo 13 del Dl liquidità (finanziamenti per soggetti con ricavi fino a 3,2 milioni) è pari al 25% del fatturato 2019, oppure grazie al richiamo alla precedente lettera c) dello stesso articolo, è pari al maggiore tra: a) 25% del fatturato 2019, b) doppio del costo del personale, c) fabbisogno per costi di investimento da mettere in atto nei successivi 12 o 18 mesi?

Sembrerebbe che la garanzia possa essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Infatti, il richiamo alla precedente lettera c) sembra riferirsi al fatto che per i soggetti icon ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, il meccanismo classico di conteggio della garanzia di cui appunto alla lettera c), che arriva ad una copertura del 90 per cento, possa essere incrementato fino al 100 per cento, grazie all’intervento di un confidi o di altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie. Ma poi la misura della garanzia sembra riferirsi a prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi. In senso conforme sembra esprimersi anche la circolare Abi del 9 aprile 2020.

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DISTRIBUZIONE UTILI

Volendo richiedere garanzia gratuita tramite fondo centrale di garanzia (non attivando la Sace), rimane l’obbligo di non distribuire gli utili nel corso del 2020?

Questo vincolo non compare nella misura riguardante il fondo centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13 del Dl 23/20, a differenza di quanto invece vale per gli interventi di garanzia operati dalla Sace dove esiste questo vincolo ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera i) in relazione al 2020.

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CONCORDATO IN CONTINUITÀ

Data l’eccezionalità della situazione e la finalità del Decreto, un’impresa in concordato in continuità attualmente in esecuzione (concordato omologato prima del 31 dicembre 2019) può accedere alla garanzia Pmi su un “mini-prestito” da 25 mila euro senza dover procedere ad una nuova attestazione del piano originario (che avrebbe sicuramente dei costi aggiuntivi)?

Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 lettera g) del Dl 23/20 la garanzia è concessa anche nei casi di concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis Regio decreto 267/1942), accordi di ristrutturazione (articolo 182-bis Rd 267/1942) o piano attestato (articolo 67 Rd 267/1942), purché, alla data di entrata in vigore del decreto, le esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. La norma prevede anche che l’impresa sia stata ammessa alla procedura successivamente al 31 dicembre 2019 e questo sembra non coincidere con il caso del lettore.

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CREDITI IN BONIS

Ho 2 segnalazioni in Centrale Rischi come persona fisica che emergono dall’ultima visura richiesta una settimana fa riguardanti finanziamenti non onorati nel 2002 ma che a tutt’oggi risultano. Vorrei richiedere la garanzia statale al 100% presso l’istituto di credito in cui intrattengo rapporti con la mia Srls di cui sono socio unico ed amministratore Unico. La richiesta la farei a nome della Srls. Le mie domande sono: 1) Il Fondo di garanzia mi concederebbe la garanzia? 2) Nell’istruttoria di valutazione e di erogazione, l’Istituto bancario terrebbe conto della suddetta segnalazione?

Per quanto riguarda i finanziamenti con intervento in garanzia da parte del fondo centrale ex articolo 13 del Dl 23/20, alla lettera g) è previsto che la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare numero 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni, purché la classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Quindi vi è l’apertura anche ad imprese non in bonis, nei limiti di quanto detto. Il riferimento è comunque relativo all’impresa e non alla persona fisica che ne è socio e amministratore. Tuttavia, posto che l’erogazione del prestito compete alla banca, non si esclude che la stessa, indipendentemente dall’intervento in garanzia del fondo centrale, possa autonomamente valutare se concedere o meno il prestito.

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