I temi di NT+Modulo 24

Casse sanitarie ed enti bilaterali, esenti i contributi obbligatori e quelli versati per un insieme di lavoratori

Le recenti indicazioni dell'Agenzia sull'esenzione del contributo

di Cristian Valsiglio

L’articolo 51 del Dpr 917/1986 prevede alla lettera a) del comma 2 che non concorrono a formare il reddito «i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del ministro della Salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20».

Alla luce di tale disposizione non rientrano nell’imponibile fiscale senza alcun limite d’importo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, nel limite di 3.615,20 euro annui, i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, mentre devono essere assoggettati a prelievo fiscale i contributi di natura assistenziale non obbligatori per legge come i contributi versati agli enti bilaterali.

Con due recenti indicazioni di prassi, l’agenzia delle Entrate si è soffermata a delineare le caratteristiche che deve avere un contributo versato ad enti e Casse per essere considerato totalmente esente senza alcun limite.

In particolare, in riferimento alla contribuzione versata agli enti bilaterali, generalmente da considerarsi imponibile in quanto non prevista per obbligo di legge, l’amministrazione finanziaria, con risoluzione n. 54 del 25 settembre 2020 , ha previsto la possibilità di esclusione dal reddito imponibile nelle seguenti tre specifiche fattispecie:

quando la contribuzione è versata all’ente solo per un interesse del datore di lavoro (ad esempio perché il datore di lavoro a livello contrattuale deve assicurare determinate prestazioni assistenziale che erogherà tramite l’ente bilaterale);

quando la contribuzione versata non è riferibile alla singola posizione individuale del dipendente (ad esempio, perché i contributi sono versati su di una massa salariale o su una forza lavoro media);

quando l’ente fornisce prestazioni collegabili alla sola prestazione lavorativa (ad esempio, fornitura di indumenti da lavoro e di protezione individuale, formazione professionale eccetera).

Un analogo ragionamento è stato effettuato anche in relazione alla contribuzione da versare alle Casse sanitarie.

Come sopra riportato l’esclusione della contribuzione a Casse sanitarie avviene nel limite annuo di 3.615,20 euro , considerando i contributi a carico azienda e a carico lavoratore, a condizione che:

gli enti o le Casse abbiano esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale;

gli enti o le Casse operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del ministro della Salute del 31 marzo 2008.

In particolare quest’ultimo decreto ministeriale all’articolo 1, comma 2 precisa che gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale comprendono:

prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati quali:
 - le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;
 - le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;
 - l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l’esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità;

prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito di cui all’articolo 1, comma 15, della Legge 662/1996;

prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.

prestazioni socio-sanitarie di cui all’articolo 3-septies del Dlgs 502/1992 in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;

prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Relativamente alla contribuzione da versare alle Casse sanitarie, l’agenzia delle Entrate, con la risposta 491 del 21 ottobre 2020 , ha confermato che il contributo versato dalle aziende al Fasi per i dirigenti in pensione non concorre a formare il reddito né per questi ultimi, né per i dirigenti ancora in forza.

In sostanza, l’amministrazione finanziaria ritiene che:

i contributi versati dall’azienda per i dirigenti in pensione, benché versati in relazione al numero dei dirigenti in servizio, devono essere tenuti distinti da quelli relativi a questi ultimi e il loro importo non rileva ai fini della verifica del limite complessivo di 3.615,20 euro del dirigente in servizio;

la mancata imputazione diretta al pensionato del contributo posto a carico dell’azienda fa in modo che tale contribuzione non costituisca una componente reddituale per lo stesso;

i contributi versati dall’ex datore di lavoro per i dirigenti pensionati iscritti al Fondo non possono essere portati in deduzione da questi ultimi;

i dirigenti pensionati potranno portare in detrazione le spese mediche sostenute per la parte che eccede 128,11 euro anche se le stesse sono state rimborsate dal Fondo.


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