Controlli e liti

Euroritenuta, dai giudici un altro sì al rimborso totale dopo la voluntary

Per la Ctr Lombardia 712/2/2021 va restituita sia la quota italiana (75%) che quella svizzera (25%) per evitare la doppia imposizione

di Marcello Maria De Vito

Il contribuente che subisce sia l’euroritenuta, sia l’imposta sui redditi di capitale, ha diritto al rimborso dell’intera euroritenuta subìta e non solo della parte che spetta allo Stato italiano (75%) sulla base dell’accordo bilaterale stipulato con lo Stato pagatore (25%). È questo il principio affermato dalla Ctr Lombardia con la sentenza n. 712/2/2021 depositata il 15 febbraio scorso (presidente e relatore Silocchi).

Una contribuente presentava all’agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso dell’euroritenuta subìta sugli interessi maturati su depositi detenuti in Svizzera, dichiarati, poi, nell’ambito della voluntary disclosure. L’Agenzia opponeva il silenzio rifiuto che il contribuente impugnava, deducendo l’esistenza della doppia imposizione. La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l’ufficio a rimborsare il 75% dell’euroritenuta, posto che il 25% era trattenuta dalla Svizzera.

Le Entrate appellavano la sentenza, eccependo che l’euroritenuta non è considerata dalla Convenzione fra i casi di doppia imposizione e che l’articolo 165 del Tuir osta al rimborso, non essendo stata presentata la dichiarazione dei redditi. Inoltre, il versamento dell’imposta era avvenuto nell’ambito della voluntary disclosure, che è una species rispetto al genus degli accertamenti con adesione e come tale irretrattabile. Il contribuente proponeva, a sua volta, appello incidentale in relazione al rigetto del rimborso del 25%, eccependo l’illegittimità della doppia parziale imposizione.

La Ctr ricorda che la direttiva 2003/48/Ce ha lo scopo di consentire che gli interessi corrisposti in uno Stato Ue (e anche in Svizzera che ha aderito con trattato), a residenti di un altro Stato membro, siano tassati secondo la legislazione di quest’ultimo.

La Ctr precisa che, ex articolo 10 del Dlgs 84/2005, se gli interessi percepiti dal residente dello Stato sono stati assoggettati all’euroritenuta, al residente è riconosciuto un credito d’imposta. Se, poi, l’euroritenuta è superiore al credito, il residente può chiedere il rimborso.

Pertanto, conclude la Ctr, sia nella normativa sovranazionale, sia in quella nazionale, non c'è alcuna disposizione che consenta una doppia imposizione. Inoltre, non è fondata la tesi dell’agenzia delle Entrate, secondo cui il richiamo dell’articolo 10 all’articolo 165 del Tuir condizionerebbe il rimborso dell’euroritenuta all’indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi. Il collegio puntualizza, infatti, che per espressa disposizione dell’articolo 10, il rimborso può sempre essere richiesto.

La Ctr osserva poi che la voluntary disclosure e l’accertamento con adesione sono istituti differenti, perchè il secondo postula una previa contestazione dell’ufficio che nella procedura per il rientro dei capitali è assente. Eventuali richiami all’adesione hanno la sola finalità di individuare la procedura attraverso cui l’Agenzia gestisce la voluntary, senza che il legislatore abbia ricondotto i suoi effetti a quelli dell’accertamento con adesione.

Il collegio lombardo passa quindi a esaminare l’appello incidentale del contribuente e osserva che, appurata l’esistenza della doppia imposizione, non ha alcun senso distinguere le quote di euroritenuta spettanti a ciascuno Stato in base all’accordo bilaterale.

Ciò che rileva, infatti, è il solo fatto che il contribuente ha subito una doppia imposizione. Pertanto, il collegio respinge l’appello principale dell’ufficio, accoglie quello incidentale del contribuente e ordina alle Entrate di rimborsare l’intera euroritenuta subìta dal contribuente.

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