Diritto

Commissari giudiziali promotori dei piani e mediatori fra le parti

Fra le opzioni facoltative da cogliere quella del ruolo più attivo dei professionisti

di Luciano Panzani

La Direttiva prevede numerose opzioni che è facoltà degli Stati recepire. Ne derivano diverse opportunità che l’Italia potrebbe cogliere se non ci si arroccherà nella difesa “a prescindere” delle scelte già attuate con il Codice della crisi.

Il commissario giudiziale.
Secondo la Direttiva la nomina del commissario giudiziale, ossia il professionista che sovraintende il quadro di ristrutturazione, va decisa “caso per caso”: nella normativa italiana è invece per lo più automatica. Si discute se questa differenza rientri nelle eccezioni che la direttiva consente ma è evidente che secondo il legislatore europeo la nomina vada disposta solo quando lo richiede la tutela degli interessi delle parti, lasciando quindi maggior libertà al debitore.

Il commissario giudiziale potrebbe però assumere un ruolo più attivo di assistenza del debitore e dei creditori nel redigere o negoziare il piano di ristrutturazione. In questo modo, invece che un semplice controllore, il professionista potrebbe essere un mediatore e aiutare a raggiungere un piano soddisfacente

Quadri di ristrutturazione.
Secondo la direttiva, gli Stati membri possono prevedere che il quadro di ristrutturazione sia disponibile anche su iniziativa dei creditori o dei rappresentanti dei lavoratori con il consenso del debitore. Tale consenso può essere limitato ai casi in cui il debitore è una Pmi. Per le imprese di maggiori dimensioni ciò potrebbe aprire a procedure di ristrutturazione “ostili” rispetto all’attuale proprietà dell’impresa e potrebbe pertanto incentivarla a effettuare interventi tempestivi diretti ad evitare il rischio della perdita del controllo.

Un’altra questione dirimente riguarda la presentazione della domanda di accesso ad un quadro di ristrutturazione o il consenso alla proposta di un creditore o del rappresentante dei lavoratori. Il via libera può infatti essere espresso o dagli amministratori di una società o dagli azionisti. La prima opzione dà maggior autonomia al management rispetto agli interessi della proprietà: una scelta già adottata dal Codice per il concordato preventivo che potrebbe essere riproposta per i quadri di ristrutturazione.

La relative priority rule .
Nella classifica (ranking) dei crediti, compresi quelli postergati come i crediti di soci e azionisti, la direttiva lascia agli Stati la scelta fra la absolute priority rule (l’opzione tradizionale attualmente adottata anche in Italia) e la relative priority rule, che viene però indicata come opzione di default, ossia da seguire in mancanza di una scelta esplicita.

In base alla relative priority rule , i creditori di una classe superiore debbono ricevere di più dei creditori di una classe inferiore, ma non è necessario che siano integralmente soddisfatti prima che i crediti sottordinati possano ricevere un parziale pagamento. Parte dell’attivo può inoltre essere distribuito agli azionisti anche senza che i creditori siano stati interamente pagati.

La relative priority rule agevola quindi la ristrutturazione e la conservazione dell’impresa, facilitando la redazione del piano, anche perché permette di coinvolgere nella ristrutturazione gli azionisti che in conservano un interesse al recupero della continuità aziendale.

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