Diritto

Terzo settore, iscrizione telematica al Registro

Servono Pec, documenti indicizzati, tra cui statutoe gli ultimi due bilanci. La ricevuta della praticadovrà essere sottoscritta e caricata sul sistema

di Gabriele Sepio

Grande attesa per la messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) la cui operatività è prevista per aprile 2021 (a quasi sei mesi dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del Dm 106/2020). E proprio in vista di questo evento che risulta quantomai necessario soffermarsi su tempistiche e modalità che contraddistingueranno l’avvio del Runts. Associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) saranno le prime a poter accedere al Registro attraverso una “migrazione automatica” che vedrà gli attuali registri impegnati alla trasmissione in via telematica della copia dell’atto costitutivo e dello statuto ai fini del deposito. Una volta terminata questa fase che impegnerà gli Uffici del Runts, verosimilmente sarà la volta delle Onlus.

Per tale categoria, si dovrà attendere la pubblicazione da parte dell’agenzia delle Entrate dell’elenco completo degli enti attualmente iscritti all’Anagrafe Onlus. Solo a partire da questo momento si potrà fare richiesta di iscrizione al Runts mediante apposita istanza. Una procedura questa che riguarderà anche gli altri enti che non sono iscritti negli attuali registri e che potranno accedere al Runts, tramite il proprio legale rappresentante accedendo al portale. Se per Odv e Aps il problema dei documenti da produrre non dovrebbe porsi in quanto saranno gli Uffici stessi ad acquisire automaticamente i dati in fase di migrazione, le Onlus e gli altri enti che intendono accedere al Registro dovranno seguire attentamente le istruzioni presenti sulla piattaforma.

In particolare, dovranno allegare all’istanza telematica i documenti richiesti dall’articolo 8 del Dm 106/2020 (i.e. atto costitutivo, statuto, ultimi due bilanci d’esercizio) in pdf/A, debitamente firmati in P7m (Cades) e correlati dalla dichiarazione di conformità all’originale. Per ogni allegato sarà necessario procedere alla relativa “indicizzazione” (sia in fase di iscrizione che di successivo aggiornamento dei dati) specificando il tipo di documento allegato, descrizione e data.

In sede d’iscrizione, inoltre, l’ente dovrà comunicare l’indirizzo pec da utilizzare per le future comunicazioni. Una volta conclusa tale fase, il portale del Runts genererà una “distinta” della pratica che dovrà essere scaricata, sottoscritta digitalmente e nuovamente caricata sul sistema. Solo dopo aver compiuto correttamente questi passaggi si potrà procedere all’invio dell’istanza e attendere l’esito dei controlli da parte del Runts.

Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 18 febbraio

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