I temi di NT+Novità della settimana

Fondo perduto, credito ricerca e sviluppo, note di variazione: i provvedimenti dal 17 al 23 luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Iva estera

Principio di diritto, agenzia delle Entrate 16 luglio 2020, n. 8
Tax free shopping – Cessioni a turisti extra-Ue
La cessione a viaggiatori extracomunitari (residenti o domiciliati fuori dalla Ue che non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese) di beni destinati al consumo personale o familiare, deve essere documentata, tramite il sistema OTELLO, con fattura in formato elettronico, senza pagamento dell'imposta (cd. tax free shopping), salvo successivo versamento della stessa laddove non sia presentata la documentazione a comprova dell'uscita dei beni dall'Unione.
Qualora si verifichino le condizioni di legge, il rimborso dell'Iva è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, dovendosi negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto ad escluderlo e/o a limitarlo.
Il principio di diritto in esame ricorda anche che, per ottenere lo sgravio fiscale, occorre che venga superata la soglia minima di acquisti pari a 154,94 euro: essa può includere molteplici beni compravenduti ma è necessario che la fattura si riferisca ad una sola cessione (e non a più beni acquisti in momenti diversi ma documentati da un'unica fattura).

Iva/Riscossione

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 luglio 2020
Acquisto di veicoli di provenienza comunitaria per la successiva immatricolazione – Verifica delle condizioni di esclusione dal versamento con modello "F24 Elide"
Sono stati definiti i termini e le modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dall'obbligo di versamento Iva mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (Elide) nell'ambito degli acquisti di veicoli di provenienza comunitaria per la successiva immatricolazione (in genere auto usate o a km zero).
Si ricorda che, per combattere le frodi da operazioni di acquisti intra-Ue di veicoli, è stato previsto per i rivenditori di autoveicoli, a decorrere dal 3 dicembre 2007, l'obbligo di versamento dell'Iva dovuta sulla prima rivendita nazionale prima dell'immatricolazione del veicolo (articoli 9 e 10, Dl 262/2006; agenzia delle Entrate, provvedimento prot. n. 2018/84332). Tale versamento va effettuato con un "F24 Versamenti con elementi identificativi" che per ogni veicolo riporta il corrispondente numero di telaio.
Dai predetti obblighi sono stati previsti dei casi di esclusione (oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria; cfr. articolo 9, Dl 26 ottobre 2019, n. 124), quali, ad esempio, gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi acquistati dalle case costruttrici provviste del codice di antifalsificazione, le importazioni di veicoli provenienti da Paesi extra-UE, gli acquisti intracomunitari di veicoli non destinati alla rivendita bensì all'utilizzo quali beni strumentali per la propria attività. Risultano altresì esclusi, gli acquisti di ciclomotori, auto agricole e macchine operatrici, oltre che i veicoli costruiti in Italia od oggetto di scambio con i territori esclusi dalla disciplina Iva comunitaria.
Al fine consentire all'Ufficio di effettuare le necessarie attività di verifica circa la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Elide", il soggetto passivo Iva presenta istanza alla Direzione Provinciale dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti: l'esistenza dei requisiti di cui al regime Iva dei beni usati ex articolo 36, Dl 41/1995 (l'attività di controllo dell'Ufficio sarà volta infatti sia sulla natura del veicolo quale bene usato, sia sulla presenza di almeno un soggetto che sia rimasto inciso dell'imposta); l'effettiva destinazione strumentale del mezzo all'esercizio dell'attività artistica, professionale o di impresa (in tal caso sarà necessario dimostrare di aver comunque adempiuto agli obblighi Iva); l'acquisto in altro Stato Ue del veicolo classificabile come bene usato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, Dl 331/1993, per cui sarà necessario allegare anche la documentazione relativa al pagamento del veicolo e la pratica di censimento già trasmesso al centro elaborazione dati.
Una volta effettuati i controlli, che si esauriranno entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, in caso di esito positivo l'Ufficio provvederà quindi alla comunicazione degli elementi identificativi dell'autoveicolo e del motoveicolo al centro elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti, al fine di consentirne l'immatricolazione con esonero dal versamento dell'Iva.

Iva/Variazione Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 luglio 2020, n. 219
Nota di credito preclusa se l'Iva in rivalsa non è stata pagata
A seguito di accertamento, il contribuente ha versato l'Iva accertata e ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente ai sensi dell'articolo 60, comma 7, Dpr 633/1972. L'istante fa presente che le fatture emesse per esercitare la rivalsa non sono state pagate, neppure a seguito dei tentativi di recupero coattivo (tramite decreto ingiuntivo).
L'agenzia delle Entrate nega la possibilità di emettere nota di credito ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972 in quanto – secondo il Fisco (in linea con la risposta 531/2019) – la rivalsa operata ai sensi dell'articolo 60 ha natura "privatistica" e, quindi, in caso di mancato pagamento dell'Iva da parte del cessionario o committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'imposta pagata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica.
Il comma 7 citato ha lo scopo di ripristinare la neutralità dell'Iva, che colpisce i consumatori finali, garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore, che abbia corrisposto le somme dovute all'erario a titolo di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione, esercitabile, invece, dal cliente soggetto passivo a condizione che lo stesso abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo di rivalsa.
Però, a differenza della rivalsa ordinaria, quella a seguito di accertamento è facoltativa, è successiva all'effettuazione dell'operazione e presuppone l'avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accertata da parte del cedente/prestatore. Tale rivalsa ha natura di istituto privatistico, essendo relativa ai rapporti interni fra i contribuenti e non al rapporto tributario.


Agevolazioni/Ricerca & Sviluppo

Decreto ministero Sviluppo economico 26 maggio 2020, GU 21 luglio 2020, n. 182
Credito d'imposta per ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica e design – Disposizioni attuative
Il decreto contiene le disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo, delle attività di innovazione tecnologica e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6% al 10% dell'aliquota del credito d'imposta; la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta in oggetto.

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Sviluppo economico 8 luglio 2020, GU 18 luglio 2020, n. 180
Agevolazioni alle imprese – Tasso di attualizzazione e rivalutazione
A decorrere dal 1° luglio 2020, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni alle imprese è fissato nella misura dello 0,85%.

Agevolazioni/Contributi

Circolare agenzia delle Entrate 21 luglio 2020, n. 22/E
Contributo a fondo perduto – Risposte a quesiti
Vengono fornite ulteriori interpretazioni circa la spettanza e le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25, Dl 34/2020.
I chiarimenti più significativi – resi sotto forma di domande e risposte - riguardano i seguenti aspetti: 1) spettanza del contributo in favore delle società in liquidazione: sorprendentemente l'agenzia delle Entrate ritiene che il contributo non spetti in caso di liquidazione avviata entro il 31 gennaio 2020, in quanto l'attività sarebbe stata interrotta in ragione di eventi diversi da quelli legati all'emergenza sanitaria; 2) imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019: secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione); 3) circa la data di inizio attività, si chiarisce che rileva esclusivamente la data di apertura della partita Iva, mentre è irrilevante la data di inizio attività. Pertanto, coloro che hanno aperto la partita Iva nel 2018 devono effettuare la verifica del calo di fatturato (tra l'altro si chiarisce che non vi sono i presupposti per fruire del bonus qualora sia il fatturato dell'aprile 2019 sia quello dell'aprile 2020, come nel caso di attività stagionali, è pari a zero). Sulla base di questo intendimento, si precisa che le imprese inattive in CCIAA con partita Iva ancora attiva possono beneficiare del contributo a fondo perduto, non essendo cessata la partita Iva e che l'imprenditore che concede in affitto la propria azienda, invece, non può beneficiare del contributo a fondo perduto perché non esercita attività d'impresa; 4) nel concetto di fatturato vanno incluse anche le operazioni interne di cui all'articolo 36, Dpr 633/1972; 4) gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di previdenza private non sono inclusi dell'ambito soggettivo di applicazione del contributo a fondo perduto, in quanto lo studio non acquisisce "propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti"; 5) nel caso di affitto di azienda occorre considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato.


Redditi di allevamento/Percentuali di compensazione

Dm 5 giugno 2020, GU 23 luglio 2020, n. 184
Cessioni di animali vivi della specie bovina e suina – Percentuali di compensazione 2020
Con effetto dall'1 gennaio 2020, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina di cui all'articolo 1, comma 2, Dm 26 gennaio 2016 sono prorogate anche per il 2020. In particolare, tali percentuali sono pari, rispettivamente, al 7,65% (per la specie bovina) e al 7,95% (per la specie suina).


Accertamento delle imposte/Monitoraggio fiscale

Provvedimento agenzia delle Entrate 21 luglio 2020
Richieste di informazioni sulle operazioni con l'estero, sui rapporti ad esse collegati e sull'identità dei titolari
L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza stabiliscono modalità e termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni con l'estero, sui rapporti ad esse collegati e sull'identità dei titolari, in attuazione dell'articolo 2, Dl 167/1990, conv. con modif. dalla legge 227/1990, e succ. modif.
Le richieste di informazioni sono rivolte a intermediari bancari e finanziari, operatori non finanziari e altri soggetti di cui al Dlgs. 231/2007.
In particolare, sono illustrati gli ambiti soggettivi e oggettivi delle richieste e gli elementi informativi da comunicare, con termini per adempiere alle richieste che variano a seconda della tipologia di dati da inviare.


Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 16 luglio 2020, n. 42
Sisma 2009 in Abruzzo – Aiuti di Stati dichiarati incompatibili – Istituiti i codici tributo per il recupero
Sono istituiti i codici tributo 5061 (per la quota capitale) e 5062 (per la quota interessi) da utilizzare per il versamento con il Modello F24 e il Modello F24 EP delle somme a titolo di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili ai sensi della decisione Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo.