I temi di NT+Modulo 24

Formazione, controllo incrociato per l’esenzione Iva

Il regime di esenzione è legato sia al soggetto che eroga la formazione che al committente

di Marco Magrini e Paolo Parodi


Due sono sostanzialmente le situazioni per le quali la normativa prevede l’applicabilità del regime di esenzione disciplinato dall’articolo 10 del Dpr 633/1972 per le attività di formazione, ivi compresa la formazione a distanza: da un lato è prevista l’esenzione legata al soggetto che eroga la formazione , dall’altro è stabilita l’esenzione in relazione al soggetto committente della formazione. Nei casi in cui la formazione si sostanzi in un «servizio prestato tramite strumenti elettronici», invece, si applica sempre il regime di imponibilità.

Esenzione legata al soggetto erogatore della formazione

Il regime di esenzione legato al soggetto erogatore della formazione è ulteriormente subordinato alla presenza di specifici requisiti oggettivi e soggettivi, definiti dallo stesso articolo 10, comma 1, numero 20) del Dpr 633/1972 - come integrato dall'articolo 32 del Dl 124/2019, in recepimento dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della Direttiva 2006/112/Ce.

Requisiti oggettivi. Con riferimento ai requisiti oggettivi, assume rilievo centrale l'oggetto dell'attività formativa e, in particolare, la finalizzazione ad attività di insegnamento scolastico e universitario, oppure la finalizzazione di natura professionale.
Prassi e giurisprudenza sono costanti e concordi nell'affermare che l'esenzione Iva stabilita dall'articolo 10, numero 20 del Dpr 633/1972 è applicabile alle prestazioni didattiche e di formazione in presenza di specifiche condizioni che, per i soggetti diversi dalle scuole paritarie o non paritarie, nonché università, non derivano dal solo accreditamento soggettivo dell'ente o società formatore, ma richiedono anche il finanziamento e riconoscimento dello specifico corso di formazione.
Requisiti soggettivi. In riferimento al requisito soggettivo, l'amministrazione finanziaria ha più volte chiarito (vedasi per esempio la risoluzione 53/E/2007) che alla terminologia "istituti o scuole" deve essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente svolgono attività didattica o di formazione, e non il significato di un'indicazione tassativa dei soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione. La risoluzione 205/E/2002 ha precisato che l'esenzione opera anche se gli organismi vengono riconosciuti, per ragioni di specifica competenza, da un'amministrazione pubblica diversa da quella scolastica e che il riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso da realizzare. I soggetti che svolgono tali attività potranno ottenere un riconoscimento anche per atto concludente (paragrafo 5 della circolare 22/E/2008), per le prestazioni approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.). L'esenzione, in questi casi, è però limitata all'attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata e non si riflette sulla complessiva attività svolta dal soggetto.

Esenzione legata al soggetto fruitore e/o committente della formazione: servizio acquistato da enti pubblici

In base all'articolo 14, comma 10 della legge 537/1993 sono esenti dall'Iva, ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/1972, i «versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale».
Per quanto riguarda il concetto di "esecuzione di corsi" non vi sono particolari dubbi nelle casistiche in cui l'ente affidi a un soggetto terzo la realizzazione di un corso di formazione o di un convegno o seminario, sempreché destinato al personale dipendente dell'ente. Le problematiche sorgono invece nei casi in cui l'ente pubblico svolga attività di formazione in house rivolgendosi a società di formazione o a docenti singoli per la parte scientifica. L'Agenzia, con la ormai datata ma non smentita risoluzione 84/E/03, aveva negato l'esenzione per le docenze nel caso di corsi organizzati autonomamente da un ente pubblico, considerando le stesse prestazioni di servizi (alla stregua delle utenze) e non «esecuzione di corsi».

La formazione online
Le disposizioni in ordine al regime di esenzione valgono anche in riferimento all'attività di formazione online, tramite mezzo elettronico, che potrà, sulla scorta delle disposizioni citate, risultare esente o imponibile Iva ad aliquota ordinaria.
Al contrario, nel caso in cui le attività di formazione vengano qualificate come «servizio prestato tramite strumenti elettronici», ai sensi dell'articolo 7 del regolamento Ue 282/11, in quanto si svolgono in totale assenza di interazione fra docente e discenti, occorrerà sempre applicare il regime ordinario di imponibilità per il rispetto dell'articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE, che non consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte e regimi di esenzione ai servizi forniti per via elettronica.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24