Diritto

Parte la riforma della bancarotta. Obiettivo: salvare le imprese

In arrivo la commissione della Giustizia sui reati fallimentari. Prorogato sino a gennaio il gruppo di lavoro su nuovi interventi civilistici

di Giovanni Negri

Ne aveva parlato a Cernobbio la ministra della Giustizia Marta Cartabia, sottolineando l’opportunità di interventi in materia di reati fallimentari «una volta che il sistema è passato dalla tradizionale visione “stigmatizzante del fallimento” alla logica della gestione preventiva dell’insolvenza», e ora è in via di costituzione una commissione ministeriale con il compito di rivedere le varie fattispecie di bancarotta.

A guidarla sarà il presidente della prima sezione penale della Corte di cassazione, Renato Bricchetti, uno dei magistrati con la maggiore competenza sul punto.

Bricchetti, intervenendo al seminario dei giudici delegati e pubblici ministeri che si è svolto a Venezia organizzato dal Cespec (Centro studi procedure esecutive e concorsuali), ha individuato le criticità del sistema attuale e, indirettamente, delineato le priorità dei futuri interventi: «La legislazione penale fallimentare - ha detto Bricchetti - ha costruito figure di reato in funzione dell’espulsione dell’impresa, dell’insolvenza. Assetto rimasto immutato con il nuovo Codice della crisi d’impresa, che però ha obiettivo diverso, la conservazione dell’impresa. Un cambiamento radicale, peraltro già previsto dalla legislazione del 2005-2006».

La regolazione penale va quindi rivista perché fondata su modelli anche economici diversi e, ha aggiunto Bricchetti, «le norme vanno adeguate, rese funzionali non solo alle ragioni dei creditori, ma anche alla prevenzione della crisi d’impresa».

Impossibile procedere a questo adeguamento solo in via interpretativa, serve piuttosto un intervento normativo.

Le altre criticità

Questo in termini generali, ma poi Bricchetti ha individuato anche una serie di criticità, cui la giurisprudenza con fatica prova a fare argine: il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento, per esempio, con il passaggio da elemento costitutivo del reato a condizione obiettiva di punibilità, le conseguenze dell’introduzione della necessità del dissesto (oltretutto mai definito puntualmente) con il decreto legislativo 61/2002, il rapporto tra revocatoria e bancarotta preferenziale («reato da rimpolpare»).

La preoccupazione

Con un’avvertenza però condivisa un po’ da tutta la platea, e cioè che futuri interventi non conducano a un calo di tensione della risposta penale, con la necessità, sottolineata dall’intervento del Pm milanese Roberto Fontana, di non dimenticare che ormai il baricentro delle condotte penalmente rilevanti si è spostato verso istituti come il concordato preventivo.

E sul piano della disciplina della crisi d’impresa, questa volta sul versante civilistico, è stata prorogata sino a fine gennaio la commissione Pagni, con il compito di adeguare l’ordinamento interno alla direttiva Insolvency e di costruire interventi correttivi al Codice della crisi.

LA COMMISSIONE

L’annuncio

È in via di costituzione una commissione ministeriale con il compito di rivedere le fattispecie di bancarotta.

Il presidente

A guidarla sarà il presidente della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, Renato Bricchetti.

Bricchetti/1

«La legislazione penale fallimentare ha costruito figure di reato in funzione dell’espulsione dell’impresa, dell’insolvenza. Assetto rimasto immutato con il nuovo Codice della crisi d’impresa, che però ha obiettivo diverso, la conservazione dell’impresa».

Bricchetti/2

«Le norme vanno adeguate, rese funzionali non solo alle ragioni dei creditori, ma anche alla prevenzione della crisi d’impresa».

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